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CCNL

CCNL Trasporto a Fune

CCNLI911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 mag 2025 al 30 apr 2028

Parti stipulanti

SindacatiFILT-CGILFIT-CISLUILTRASPORTISAVTSAVT-TRASPORTI
Datori di lavoroANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Sfera di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati al trasporto pubblico di persone e le altre attività agli stessi direttamente connesse, nonché il relativo personale dipendente, su tutto il territorio nazionale. Sono esclusi i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri o aeree assimilate alle ferrovie per atto di concessione.

Inquadramento generale

Il CCNL si applica agli addetti degli impianti di trasporto a fune impiegati presso imprese o enti esercenti trasporti a fune e/o di risalita destinati al trasporto pubblico di persone, nonché alle attività direttamente connesse.

Validità contrattuale: dal 01/05/2025 al 30/04/2028.

Il contratto ha durata triennale e disciplina sia gli aspetti economici sia quelli normativi del rapporto di lavoro.

Sono esclusi dal campo di applicazione i lavoratori addetti a funivie portuali e funicolari terrestri o aeree assimilate alle ferrovie.

Parti firmatarie

Parte datoriale

  • ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari

Parte sindacale

  • FILT-CGIL
  • FIT-CISL
  • UILTRASPORTI
  • SAVT

Trattamento economico

Minimi tabellari

La retribuzione minima base mensile è quella riportata nella seguente tabella. La sintesi di riferimento evidenzia i valori in vigore dal 01/03/2025 e gli incrementi con decorrenza 01/10/2025, 01/03/2027 e 01/03/2028.

LivelloMinimo dal 01/03/2025Dal 01/10/2025Dal 01/03/2027Dal 01/03/2028
1S€ 2.121,34€ 2.179,27€ 2.280,65€ 2.410,99
1€ 1.969,92€ 2.023,71€ 2.117,85€ 2.238,88
2€ 1.778,21€ 1.826,76€ 1.911,73€ 2.020,97
3€ 1.616,25€ 1.660,39€ 1.737,63€ 1.836,94
4€ 1.464,59€ 1.504,59€ 1.574,59€ 1.664,59
5€ 1.313,44€ 1.349,30€ 1.412,06€ 1.492,75
6€ 1.212,43€ 1.245,53€ 1.303,46€ 1.377,94
7€ 1.010,41€ 1.038,00€ 1.086,28€ 1.148,34

L'aumento concordato con il rinnovo è parametrato sul livello 4, per un incremento complessivo di € 200,00 mensili, riparametrato sugli altri livelli.

Contingenza

LivelloIndennità di contingenza
1S€ 528,67
1€ 526,67
2€ 522,84
3€ 520,34
4€ 517,73
5€ 515,65
6€ 514,67
7€ 511,21

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali per ciascun livello.

LivelloImporto scatto
1S€ 70,00
1€ 65,00
2€ 60,00
3€ 55,00
4€ 50,00
5€ 45,00
6€ 40,00
7€ 35,00

Per i lavoratori in forza al 30/04/2016, il valore dello scatto in corso di maturazione resta quello del precedente CCNL:

LivelloImporto scatto "in corso di maturazione"
1S€ 81,00
1€ 75,00
2€ 68,00
3€ 62,00
4€ 56,00
5€ 50,00
6€ 47,00
7€ 39,00

Indennità di funzione quadri

Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro una indennità di funzione di € 118,79 mensili.

Elemento perequativo / di garanzia

Per i lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello e prive di trattamenti retributivi aggiuntivi, la sintesi riporta un importo di € 15,00 mensili.

Mensilità

Il contratto prevede 14 mensilità:

  • 13ª mensilità entro il 20 dicembre;
  • 14ª mensilità con la retribuzione di giugno.

Divisori convenzionali

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Numero mensilità14

Welfare contrattuale

Dal 01/01/2020 le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per € 100,00 annui, elevati a € 110,00 in caso di destinazione integrale alla previdenza complementare negoziale.

La sintesi riporta inoltre i seguenti incrementi annui del welfare:

DecorrenzaIncremento annuo
01/01/2023€ 30,00
01/01/2025€ 70,00
01/01/2026€ 75,00
01/01/2027€ 75,00

Le prestazioni di welfare sono individuate a livello aziendale. Per i lavoratori stagionali e a termine gli importi vanno riproporzionati in base alla durata effettiva del contratto.

Previdenza complementare

Il fondo di riferimento è Priamo.

Contribuzione sul valore cumulato di retribuzione minima base, contingenza e scatti:

  • 1,50% a carico del lavoratore;
  • 2,00% a carico dell'impresa.

Quote TFR da destinare al fondo:

  • 25% per lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/1995;
  • 33% per lavoratore con contribuzione inferiore a 18 anni al 31/12/1995;
  • 100% per lavoratore di prima occupazione.

Assistenza sanitaria integrativa

Fondo di riferimento: FONTUR.

Contributo a totale carico azienda: € 10,00 mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore iscritto a tempo indeterminato, anche part-time.

Indennità di mensa

Spetta una indennità sostitutiva di mensa di € 25,00 mensili ove non esista la mensa, non vi sia convenzione con terzi o non sia assicurato il tempo necessario per rientrare in residenza per il pasto.

Indennità di cassa / maneggio denaro

Spetta una indennità mensile pari al 9% della retribuzione minima base contrattuale del livello di appartenenza al lavoratore che svolga in modo continuativo la mansione di maneggio denaro con responsabilità anche finanziaria.

Indennità domenicale

Spetta una indennità di € 13,00 per ogni effettiva giornata lavorata di domenica. Non è cumulabile con altre maggiorazioni dovute per prestazioni domenicali coincidenti con riposo o festività di legge.

Orario di lavoro

Durata

  • Orario normale: 40 ore settimanali
  • Durata massima settimanale: 54 ore
  • Durata media settimanale: 48 ore, comprensive dello straordinario
  • Media calcolata su:
    • 12 mesi per i rapporti a tempo determinato
    • 8 mesi per i rapporti a tempo indeterminato

Orario multiperiodale

È ammessa una media plurisettimanale nell'arco di 26 settimane, con:

  • minimo 28 ore settimanali;
  • massimo 54 ore settimanali.

La retribuzione resta invariata sia nei periodi di superamento sia in quelli di riduzione dell'orario. Per le ore eccedenti l'orario normale settimanale spetta una maggiorazione del 10%. Se, al termine delle 26 settimane, le ore lavorate risultano superiori all'orario normale, le eccedenze sono pagate come straordinario.

Pause

Nel corso della giornata deve essere assicurata una pausa non computabile nell'orario, destinata al pasto, di norma pari a 1 ora.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno25%
Lavoro festivo50%
Straordinario diurno20%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo50%
Straordinario notturno festivo50%
Spostamento del riposo festivo a giorno feriale20%

Lavoro notturno: quello svolto tra le 22:00 e le 06:00.

Riposo settimanale, festività e ferie

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale, che può cadere anche in giorno diverso dalla domenica. In caso di spostamento:

  • da giorno feriale a giorno feriale o festivo: nessuna maggiorazione;
  • da giorno festivo a giorno feriale: maggiorazione del 20% sulla retribuzione ordinaria.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, il riposo settimanale e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Ferie

  • 4 settimane annue, pari a 160 ore;
  • ferie ragguagliate a 6 giorni lavorativi da 6,67 ore ciascuno;
  • spetta 1 giorno aggiuntivo oltre il secondo anno di effettivo servizio;
  • spetta un ulteriore 1 giorno aggiuntivo oltre il quarto anno di effettivo servizio.

Permessi, ROL ed ex festività

Ex festività

Sono riconosciute 32 ore annue di permessi individuali retribuiti in sostituzione delle festività soppresse.

ROL / permessi individuali retribuiti

  • 64 ore annue
  • 72 ore annue dal 01/07/2025

Le ore di permesso sono riconosciute:

  • al 50% nel primo anno di assunzione;
  • per intero dal secondo anno.

Per i lavoratori in forza al 30/04/2016 la riduzione ROL da 80 a 64 ore è operativa dal 01/01/2017; da tale data spetta un'indennità ad personam di € 11,50 per 13 mensilità.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi

Il lavoratore può avanzare motivate richieste di permesso; la concessione è rimessa alle esigenze di lavoro aziendali.

Malattia e infortunio

Malattia

Periodo di comporto:

  • 180 giorni nei 24 mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

Per gravi patologie, degenze ospedaliere superiori a 20 giorni, trapianti di organi vitali e assenze direttamente correlate alla condizione di disabilità debitamente riconosciuta:

  • ulteriori 180 giorni di comporto.

Le giornate per terapie salvavita non sono computate nel comporto.

Trattamento economico di malattia

PeriodoTrattamento
Primi 3 giorni50% della retribuzione ordinaria
Dal 4° al 180° giornointegrazione al 100%

Per il periodo aggiuntivo di comporto nelle gravi patologie:

Periodo aggiuntivoTrattamento
7° e 8° mese100% della retribuzione ordinaria
9° mese70% della retribuzione ordinaria

Per i lavoratori a tempo determinato le tutele valgono entro i limiti di scadenza del contratto.

Infortunio sul lavoro

L'azienda integra il trattamento economico fino al 100% della retribuzione ordinaria:

  • dal primo giorno di infortunio;
  • fino al 180° giorno di assenza complessivamente verificatasi nei 24 mesi precedenti ogni nuovo ultimo episodio.

Maternità e paternità

Si applica la normativa di legge di cui al D.Lgs. 151/2001, con integrazioni contrattuali.

Maternità

  • Astensione obbligatoria madre: 5 mesi
  • integrazione aziendale fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante per tutto il periodo di congedo di maternità;
  • in caso di interdizione anticipata dal lavoro: stessa integrazione fino a un massimo complessivo di 3 mesi.

Paternità

  • 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio, non frazionabili ad ore, fruibili anche in via non continuativa nei 5 mesi successivi alla nascita;
  • in caso di parto plurimo: 20 giorni;
  • inoltre il CCNL riconosce 1 giorno aggiuntivo retribuito da fruire entro i 5 mesi successivi alla nascita.

Periodo di prova

Tempo indeterminato

LivelloPeriodo di prova
1S90 giorni di effettivo lavoro
160 giorni
245 giorni
330 giorni
4, 5, 6, 715 giorni

Tempo determinato

Dal 12/01/2025, per il contratto a termine il periodo di prova è stabilito in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario dalla data di inizio del rapporto, con i seguenti massimi:

Durata contrattoDurata massima prova
pari a 3 mesi6 giorni di effettivo lavoro
pari a 6 mesi12 giorni di effettivo lavoro
superiore a 6 mesi20 giorni di effettivo lavoro

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla ridotta prestazione.

Lavoro supplementare

TipologiaMaggiorazione
Fino a 1/4 dell'orario settimanale a tempo pieno20%
Oltre tale limite25%

Clausole elastiche

Richiedono il consenso del lavoratore e un preavviso di 2 giorni lavorativi.

Apprendistato professionalizzante

Durata

LivelliDurata massima
1S, 1, 2, 3, 436 mesi
5, 624 mesi

Nel testo completo il livello 4 è ricompreso nei percorsi di 36 mesi.

Retribuzione apprendistato

PeriodoRetribuzione
Primo periodo80% della retribuzione di fatto
Secondo periodo85%
Terzo periodo95%

Sono previste anche 13ª e 14ª mensilità e l'intero periodo di apprendistato è utile ai fini dell'anzianità aziendale.

Somministrazione di lavoro a termine

Limiti quantitativi

  • media dell'8% dei lavoratori occupati nell'azienda utilizzatrice nell'arco di 12 mesi, con arrotondamento all'unità superiore;
  • in ogni caso, è consentito stipulare fino a 4 contratti, comunque entro il limite dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in atto.

Esigenze superiori devono essere concordate con RSU/RSA e organizzazioni sindacali competenti.

Tempo determinato e stagionali

Si applica la normativa di legge e la disciplina del CCNL.

Durata oltre 12 mesi e causali

Il contratto a termine può avere durata superiore a 12 mesi, con proroghe e rinnovi entro il limite massimo di 24 mesi, solo nei casi individuati dal CCNL, tra cui:

  • assunzione di soggetti fragili o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
  • avvio di nuove attività;
  • processi di ristrutturazione, riqualificazione, riorganizzazione, informatizzazione o digitalizzazione;
  • progetti di durata superiore a 12 mesi;
  • ulteriori casi previsti dalla contrattazione collettiva territoriale o aziendale.

Diritto di precedenza

Per le assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, il diritto spetta al lavoratore che:

  • abbia prestato attività lavorativa per oltre 6 mesi;
  • manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.

Lavoro stagionale

In base all'avviso comune del 19/07/2022, le attività svolte dalle aziende del settore sono considerate stagionali ai fini dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Per i lavoratori stagionali il diritto di precedenza:

  • va esercitato entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto;
  • si estingue entro 1 anno dalla cessazione.

Preavviso

LivelloPreavviso
1S e 160 giorni di calendario
2 e 330 giorni di calendario
4, 5, 6, 715 giorni di calendario

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.

Classificazione del personale

Il sistema di inquadramento è articolato in 8 categorie professionali / livelli retributivi:

  • 1S
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Il testo contrattuale contiene declaratorie e profili esemplificativi per ciascun livello, comprendendo personale direttivo, tecnico, amministrativo, operativo, di esercizio e manutenzione, addetti alle piste, bigliettai, addetti al soccorso e manovalanza.

Relazioni industriali, sicurezza e altri istituti

Il CCNL disciplina in modo articolato:

  • relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale;
  • ONIF (Osservatorio Nazionale Impianti Funiviari);
  • salute e sicurezza, con valorizzazione del principio di "Stop work authority";
  • diritti sindacali;
  • pari opportunità e CPO;
  • smart working / lavoro agile;
  • solidarietà tra lavoratori con cessione di ferie e permessi;
  • misure contro molestie e violenza nei luoghi di lavoro;
  • congedi e tutele per vittime di violenza di genere;
  • disciplina su appalti e trasferimenti d'azienda.

Sintesi finale operativa

I punti economicamente più rilevanti del rinnovo sono:

  • aumento dei minimi tabellari in più tranche fino al 01/03/2028;
  • conferma di 14 mensilità;
  • incremento dei ROL a 72 ore dal 01/07/2025;
  • rafforzamento del welfare contrattuale;
  • conferma di indennità specifiche per mensa, domeniche, cassa e quadri;
  • tutele avanzate in materia di malattia grave, infortunio, maternità/paternità e lavoro stagionale.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del 16/05/2025Ipotesi di accordo nazionale di rinnovo del 16/05/2025Avviso comune lavoro a tempo determinato del 19/07/2022Avviso comune su attività usuranti / gravose del 19/07/2022

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