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CCNL

CCNL Autoferrotranvieri

CCNLI022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2024 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiFILT-CGILFIT-CISLUIL TRASPORTIUGL TRASPORTIFAISA-CISAL
Datori di lavoroANAVASSTRA

Sfera di applicazione

Il contratto si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto: autofiloferrotranvie, navigazione interna lagunare, navigazione interna lacuale, funivie portuali, funicolari terrestri e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto nei comparti autofiloferrotranvie, navigazione interna lagunare e lacuale, funivie portuali e funicolari terrestri e aeree assimilate alle ferrovie.

Validità contrattuale

  • Decorrenza: 01/01/2024
  • Scadenza: 31/12/2026

Il testo contrattuale deriva dal rinnovo del 30/04/2009 ed è stato successivamente modificato e integrato da numerosi accordi, fino all'ipotesi di accordo dell'11/12/2024, ratificata il 20/03/2025.

Parti firmatarie

Associazioni datoriali

  • ANAV
  • ASSTRA

Organizzazioni sindacali

  • FILT-CGIL
  • FIT-CISL
  • UIL TRASPORTI
  • UGL TRASPORTI
  • FAISA-CISAL

Trattamento economico

Struttura della retribuzione

La retribuzione è composta, in sintesi, da:

  • retribuzione tabellare parametrata;
  • ex indennità di contingenza;
  • T.D.R. (trattamento distinto della retribuzione);
  • A.P.A. / scatti biennali;
  • indennità di funzione per i quadri;
  • indennità di mensa;
  • ulteriori voci accessorie previste dal contratto.

Parametri contrattuali generali

VoceValore
Divisore orario195
Divisore giornaliero30
Mensilità annue14
Scatti APA6 biennali

Minimi tabellari e altri elementi mensili

Nella tabella seguente sono riportati gli importi mensili risultanti dalla sintesi contrattuale, con evidenza dei valori in vigore dal 01/03/2025 e dei minimi dal 01/08/2026.

Par.Minimo 01/03/2025Minimo 01/08/2026ContingenzaT.D.R.Ind. funzioneInd. mensa
2501.796,811.939,67554,8038,3173,7816,53
2301.653,081.784,51550,4135,2567,8816,53
2101.509,331.629,33546,3932,1861,9716,53
2051.473,401.590,54546,3931,4260,5016,53
2021.451,841.567,27546,3930,9659,6116,53
1931.387,151.497,44542,3929,5859,9616,53
1901.365,581.474,15542,3929,1256,0716,53
1881.351,221.458,65540,5128,8155,4816,53
1831.315,261.419,83540,5127,8354,0116,53
1801.293,701.396,56539,6227,5953,1216,53
1781.279,331.381,04539,6227,2852,5316,53
1751.257,771.357,77539,6226,8551,6516,53
1701.221,841.318,98539,6226,0550,1716,53
1651.185,901.280,19536,6025,2948,6916,53
1601.149,971.241,40536,6024,6547,2216,53
1581.135,591.225,88536,6024,6546,6316,53
1551.114,021.202,59533,5823,7545,7416,53
1541.106,841.194,84533,5823,6045,4516,53
1531.099,661.187,09533,5823,4545,1516,53
1511.085,281.171,57533,5823,1444,5616,53
1451.042,151.125,01533,5822,2242,7916,53
1431.027,781.109,49533,5821,9242,2016,53
1401.006,221.086,22533,5821,4641,3216,53
139999,041.078,47533,5821,0641,0216,53
138991,841.070,70533,5821,0640,7316,53
135970,291.047,43530,1920,6939,8416,53
130934,351.008,64530,1919,9238,3716,53
129927,161.000,87530,1919,7738,0716,53
123884,04954,33530,1919,1036,3016,53
121869,67938,81527,5618,5435,7116,53
116833,73900,02527,5617,7834,2316,53
110790,59853,45527,5616,9332,4616,53
100718,73775,87524,2015,3329,5116,53

Note

  • L'ex indennità di contingenza è comprensiva dell'E.d.r. interconfederale riproporzionato su 14 mensilità.
  • Il T.D.R. rientra nella retribuzione normale ma è escluso dalla base di calcolo del lavoro straordinario.
  • L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per 14 mensilità.
  • L'indennità di mensa spetta a ciascun agente per 14 mensilità.

EDR 2024

Dalla retribuzione di marzo 2025 è istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) pari a 40,00 euro lordi mensili al parametro 175, da riparametrare sulla scala parametrale 100-250.

Caratteristiche:

  • erogazione per 14 mensilità;
  • non rientra nella retribuzione normale;
  • è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto;
  • non è utile ai fini del TFR e della contribuzione al Fondo Priamo.
Par.EDR dal 01/03/2025
10022,86
11025,14
11626,51
12127,66
12328,11
12929,49
13029,71
13530,86
13831,54
13931,77
14032,00
14332,69
14533,14
15134,51
15334,97
15435,20
15535,43
15836,11
16036,57
16537,71
17038,86
17540,00
17840,69
18041,14
18341,83
18842,97
19043,43
19344,11
20246,17
20546,86
21048,00
23052,57
25057,14

Una tantum rinnovo 2024-2026

Al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo 2024-2026 spetta una somma una tantum di 500,00 euro lordi al parametro 175, riparametrata secondo la scala vigente e corrisposta con la retribuzione di febbraio 2025.

Per il personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico, la stessa una tantum è erogata con la retribuzione di ottobre 2025.

Caratteristiche:

  • rapportata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo 01/01/2024 - 31/12/2024;
  • mese intero se la frazione è superiore a 15 giorni;
  • riproporzionata per il part-time;
  • riconosciuta anche al personale a tempo determinato in forza alla data di sottoscrizione;
  • non ha effetti su istituti contrattuali e di legge;
  • non rientra nella base di computo del TFR né della contribuzione al Fondo Priamo.
Par.Una tantum 01/02/2025
100285,71
110314,29
116331,43
121345,71
123351,43
129368,57
130371,43
135385,71
138394,29
139397,14
140400,00
143408,57
145414,29
151431,43
153437,14
154440,00
155442,86
158451,43
160457,14
165471,43
170485,71
175500,00
178508,57
180514,29
183522,86
188537,14
190542,86
193551,43
202577,14
205585,71
210600,00
230657,14
250714,29

Trattamento integrativo collegato ad accordi aziendali

Entro sei mesi dall'accordo di rinnovo 11/12/2024, le parti a livello aziendale devono definire un accordo sulla rivisitazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, con l'obiettivo di conciliare esigenze produttive e tempi di vita/lavoro.

Al raggiungimento di tali accordi è condizionata l'erogazione di una quota economica pari a:

  • 40,00 euro lordi mensili;
  • per 12 mesi;
  • non parte della retribuzione normale;
  • comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto;
  • non utile ai fini del TFR.

In caso di mancato accordo, dal 01/01/2026 sarà riconosciuto il 50% dell'importo.

Le parti aziendali possono convertire tale importo in 2 giornate di permesso retribuito.

Altri istituti economici

Competenze accessorie unificate (CAU)

A ciascun agente deve essere assicurato, a titolo di CAU, un minimo del 5% della retribuzione mensile.

Assegno perequativo

Agli operatori di esercizio, macchinisti e capotreno assunti dal 01/01/2001, dal mese successivo alla maturazione di 4 anni di anzianità specifica, è riconosciuto un assegno parametrale lordo di 18, utile nella retribuzione normale.

L'assegno non è più erogato al maturare del parametro successivo o in caso di attribuzione di altra figura professionale.

Trattamenti ad personam

Per i lavoratori in servizio al 01/01/2001 è attribuito un trattamento ad personam:

  • pensionabile;
  • non assorbibile;
  • non rivalutabile;
  • pari all'eventuale differenza tra il trattamento complessivo della precedente qualifica e quello della nuova figura professionale assegnata, con riferimento a retribuzione tabellare, ex contingenza, APA e TDR.

Trattamenti sostitutivi

Confluiscono nella voce trattamenti sostitutivi, validi a tutti gli effetti come retribuzione normale, diversi importi storici non trasferiti nelle CAU, tra cui:

  • ratei di mensilità, premi, gratifiche e altre erogazioni annuali eccedenti la 14ª mensilità;
  • importi spettanti ai lavoratori in forza al 31/12/1988 e in servizio al 01/09/1989 per trattamento sostitutivo degli aumenti periodici di anzianità;
  • importi dovuti ai lavoratori già a tempo indeterminato a titolo di "nuovo terzo elemento salariale", soppresso dal 25/07/1997.

Indennità di cassa

Per le imprese private esercenti autolinee (ANAC), l'indennità di cassa è pari al 6% della retribuzione minima conglobata.

Indennità di effettiva prestazione

Per il personale viaggiante di macchina e di guida e per i turnisti spetta 0,52 euro per ogni effettiva giornata di prestazione.

L'indennità non è utile ai fini di altri istituti contrattuali.

Indennità di trasferta

L'indennità di trasferta si compone di diaria e pernottazione.

Quote della retribuzione normale giornaliera

VoceMisura
Diaria e pernottazione90%
Diaria interna50%
Diaria parziale15%
Pernottazione senza dormitorio40%
Pernottazione con dormitorio10%

Soglie per diaria intera/parziale

  • Ferrovie: intera oltre 7 ore; parziale oltre 4 e fino a 7 ore.
  • Navigazione interna: intera oltre 8 ore; parziale oltre 5 e fino a 8 ore.
  • Altri servizi: intera oltre 12 ore; parziale oltre 7 e fino a 12 ore.

Non compete alcuna indennità di trasferta nei casi previsti dal contratto, ad esempio per personale dei servizi urbani temporaneamente adibito nell'ambito della rete urbana o quando la distanza dalla residenza sia inferiore a 3 km in presenza delle condizioni indicate.

Diaria ridotta

Per personale di macchina, dei treni e navigante:

CasisticaMisura
Servizio fuori residenza oltre 10 ore continuative24%
Servizio fuori residenza da 6 a 10 ore continuative9%
Assenza non continuativa oltre 14 ore24%
Assenza non continuativa oltre 10 e fino a 14 ore13%

Per i servizi automobilistici di linea extraurbani si applicano le stesse quote.

Aziende associate ANAC - personale impiegatizio

Spettano:

  • rimborso spese di viaggio in prima classe;
  • rimborso vitto e alloggio nei limiti della normalità;
  • rimborso delle altre spese autorizzate e comprovate;
  • per trasferta superiore a 21 ore: indennità pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobata, ridotta al 20% per incarichi superiori a 10 giorni nel mese e al 15% se i viaggi sono caratteristica prevalente.

Aziende associate ANAC - personale viaggiante

MisuraImporto
Trasferta intera39,82
2/326,55
1/313,27
Concorso pasti3,31

Se l'azienda assicura un alloggio idoneo per il pernottamento, l'indennità è ridotta e viene corrisposta una indennità di pernottamento di 0,26 euro.

Nei servizi di gite turistiche con trattamento del personale viaggiante parificato a quello dei turisti, spetta in sostituzione dell'indennità di trasferta una indennità di 0,52 euro per ogni pasto.

Qualora lo straordinario non sia calcolabile secondo le norme generali, compete un compenso forfettario pari a quote orarie di retribuzione maggiorate del 25%:

  • 1 quota oraria per assenze da 8 a 12 ore;
  • 2 quote orarie per assenze da 12 a 18 ore;
  • 3 quote orarie per assenze da 18 a 24 ore.

Orario di lavoro

Durata

L'orario normale di lavoro è di 39 ore settimanali.

Maggiorazioni

IstitutoMaggiorazione
Lavoro straordinario10%
Lavoro notturno in turni avvicendati10%
Lavoro notturno non in turni avvicendati15%
Lavoro festivo20%
Lavoro supplementare part-time10%
Clausole elastiche/flessibili part-time5%

Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo sono cumulabili.

Lavoro domenicale

Per il personale viaggiante di macchina e di guida e per i turnisti spetta 5,81 euro per ogni effettiva giornata lavorata di domenica.

L'indennità non compete se la prestazione domenicale coincide con il mancato riposo e non è utile per altri istituti.

Lavoro nel giorno di riposo

In caso di eccezionale mancata concessione del riposo, tale da non garantire almeno 52 riposi annui, spetta:

  • pagamento delle ore effettivamente lavorate con maggiorazione festiva;
  • 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate se il servizio prestato è inferiore all'orario normale giornaliero;
  • una indennità risarcitoria pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.

Ferie, permessi e festività

Ferie annue

Anzianità / parametroGiorni lavorativi
Fino al 20° anno incluso25
Oltre il 20° anno26
Parametro pari o superiore a 20226

Indennità retribuzione ferie

Dal 01/07/2022 è istituita una indennità di 8,00 euro giornalieri da corrispondere esclusivamente nelle giornate di ferie previste dal contratto.

Tale indennità:

  • sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione ferie delle voci e indennità legate a effettive o particolari prestazioni;
  • è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto;
  • non è utile ai fini del TFR.

Ex festività e permessi

  • Festività soppresse: 4 giornate di ferie aggiuntive e 4 giornate di permesso retribuito.
  • ROL: 2 giornate di permesso annue per il personale che rispetti entrambe le condizioni contrattuali in materia di riposi/giornate di non prestazione e di mantenimento dell'orario medio di 39 ore settimanali.

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni consecutivi di calendario.

Malattia

Comporto

  • Comporto secco: 18 mesi per un solo evento morboso.
  • Comporto per sommatoria: 18 mesi nell'arco di 42 mesi consecutivi.

Per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità:

  • comporto di 180 giorni in un anno solare.

Trattamento economico di malattia

Per il personale ordinario:

  • dal 1° al 180° giorno: 1/30 della retribuzione del mese dell'evento più i compensi fissi e continuativi erogati per 12 o 14 mensilità, nonché 1/360 delle restanti voci percepite nei 12 mesi precedenti, con esclusione di straordinario, diarie, trasferte, compensi in natura, servizi aziendali e premio di risultato;
  • dal 181° al 540° giorno: metà retribuzione;
  • negli ulteriori 12 mesi, il trattamento è elevato a due terzi se i familiari a carico superano le due persone.

Per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità:

PeriodoMisura
Primi 3 giorni (carenza)100%
Dal 4° al 20° giorno75%
Dal 21° giorno in poi100%

Per apprendisti:

PeriodoMisura
Primi 3 giorni50%
Dal 4° al 180° giorno100%
Nelle aziende con meno di 26 dipendenti, dal 4° al 180° giorno l'apprendista ha diritto a un trattamento equivalente a quello INPS.

Disciplina Covid-19

Gli accordi del 26/02/2020, 03/03/2020, 18/05/2020, 03/08/2020 e 28/10/2020 hanno previsto, per i periodi indicati, la non computabilità nel comporto delle assenze da quarantena disposta dall'autorità sanitaria e dei ricoveri ospedalieri per Covid-19, nonché specifiche tutele per i lavoratori fragili in possesso di idonea certificazione.

Infortunio

Regime generale

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
  • Durante tale periodo l'azienda integra la prestazione INAIL fino ad assicurare un trattamento pari a quello previsto per i primi 6 mesi di malattia.

Addetti ai servizi ausiliari per la mobilità

Il comporto coincide con quello previsto per la malattia.

PeriodoMisura complessiva della retribuzione giornaliera netta
Primi 3 giorni60%
Dal 5° al 20° giorno90%
Dal 21° giorno in poi100%

Per gli apprendisti addetti ai servizi ausiliari per la mobilità:

  • 80% dal 5° al 20° giorno;
  • 90% dal 21° giorno in poi.

Maternità

Durante l'astensione obbligatoria, per un massimo di 5 mesi, la lavoratrice ha diritto a un'integrazione dell'indennità INPS fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione spettante.

Periodo di prova

Il periodo di prova ha durata di 6 mesi.

Part-time

  • Durata minima: 50% dell'orario normale settimanale.
  • Trattamento economico e normativo proporzionato alla riduzione dell'orario.
  • Lavoro supplementare: maggiorazione del 10%.
  • Lavoro straordinario: consentito nel part-time verticale o misto.
  • Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 5% sulle ore prestate in applicazione delle clausole.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata: 36 mesi.
  • Il trattamento economico relativo alle principali voci contrattuali spetta nella misura prevista per il profilo professionale cui è finalizzata l'attività formativa.
  • Sono attribuiti anche i servizi aziendali di mensa, vestiario e trasporti o le relative indennità sostitutive.

Retribuzione aziendale durante il periodo formativo

PeriodoQuota retribuzione aziendale
Dal 19° al 24° mese20%
Dal 25° al 30° mese30%
Dal 31° al 36° mese50%

Preavviso

Il contratto prevede norme specifiche per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità.

Area professionaleFino a 5 anniDa 5 a 10 anniOltre 10 anni
1ª e 2ª60 giorni di calendario90 giorni di calendario120 giorni di calendario
3ª45 giorni di calendario60 giorni di calendario75 giorni di calendario
4ª30 giorni di calendario45 giorni di calendario60 giorni di calendario

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Accordi e rinnovi

Accordo di rinnovoIpotesi di accordoAccordo di rinnovoIpotesi di accordoRatifica ipotesi di accordoAccordoAccordoAccordoAccordoAccordoAccordoAccordoIpotesi di accordoIpotesi di accordoRatifica ipotesi di accordo

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