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CCNL

CCNL Ombrelli - Industria

CCNLD111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 apr 2023 al 31 mar 2026

Parti stipulanti

SindacatiFEMCA-CISLFILCTEM-CGILUILTA-UIL
Datori di lavoroAssopellettieri

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende di manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di manifatture di ombrelli e ombrelloni, comunque fabbricati e con qualsiasi materia prima.

Validità:

  • Decorrenza: 01/04/2023
  • Scadenza: 31/03/2026

Il contratto recepisce, tra l'altro, l'abrogazione del 1° livello di inquadramento dal 01/01/2024.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali:

  • Assopellettieri

Organizzazioni sindacali:

  • FEMCA-CISL
  • FILCTEM-CGIL
  • UILTA-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/12/202301/12/202401/12/2025Scatti biennali (4) fino al 31/12/2023Scatti biennali (4) dal 01/01/2024Indennità di funzione quadri
62.206,822.282,852.358,8811,8811,8851,64
51.980,182.049,592.119,009,689,68-
41.837,111.900,391.963,678,398,39-
31.745,861.805,861.865,867,957,95-
21.656,641.713,351.770,067,417,41-
1*1.285,11--6,71--

Note:

  • Dal 01/01/2024 il 1° livello è abrogato.
  • L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente.

Altri elementi della retribuzione

  • Mensilità: 13
  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26

Premio di produzione / indennità sostitutiva

Le aziende che non abbiano in atto premi di produzione corrispondono una indennità sostitutiva pari a euro 6,20 mensili.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, è riconosciuto un importo a titolo di EGR:

  • euro 230,00 con riferimento alla disciplina previgente;
  • dall'anno 2024: euro 310,00 lordi.

Caratteristiche principali:

  • erogazione con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente;
  • corresponsione intera ai lavoratori in forza dal 01/01 al 31/12 dell'anno precedente;
  • riduzione proporzionale in dodicesimi per gli altri lavoratori;
  • si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni;
  • per il part-time l'importo è riproporzionato in base al minor orario;
  • l'importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.

Indennità varie

  • Indennità di cassa: 6% del minimo contrattuale e della contingenza
  • Indennità di mensa: euro 0,016 per ogni giornata di lavoro
  • Indennità di trasferta: rimborso spese; le ore di viaggio eccedenti l'orario normale sono retribuite con il 100% del minimo contrattuale di paga o stipendio

Orario di lavoro

  • Orario normale: 40 ore settimanali

Flessibilità e banca ore

Le 4 giornate di permesso per ex festività confluiscono nella banca ore.

Possono inoltre essere accantonate:

  • le prime 40 ore annue di lavoro straordinario e supplementare;
  • le ore di recupero flessibilità non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali;
  • dal 26/05/2023, anche le prime 50 ore annue di straordinario.

Regime di flessibilità

Le ore lavorate in flessibilità oltre le 40 e fino a 48 ore settimanali danno luogo alle seguenti maggiorazioni:

TipologiaMaggiorazione
Ore prestate dal lunedì al venerdì13%
Ore prestate nella giornata di sabato18%

Maggiorazioni

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno30%

Lavoro festivo

TipologiaMaggiorazione
Lavoro domenicale e festivo diurno45%
Lavoro domenicale e festivo notturno55%

Lavoro straordinario

Per lavoro straordinario oltre l'orario settimanale contrattuale:

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno27%
Straordinario notturno40%
Straordinario festivo50%
Straordinario festivo notturno70%

Lavoro a turni e a squadre - settore sellerie

  • Maggiorazione: 1,05% della retribuzione di fatto
  • Orario di lavoro: non oltre 48 ore medie settimanali su un periodo di riferimento di 12 mesi
  • Lavoro domenicale con riposo compensativo: maggiorazione 38%

Lavoro discontinuo

  • le ore eccedenti le 40 settimanali sono compensate con retribuzione ordinaria fino alla 50ª ora settimanale compresa;
  • per i discontinui fruenti di alloggio, fino alla 72ª ora settimanale;
  • oltre tali limiti si applicano le quote orarie con le maggiorazioni per straordinario.

Ferie, permessi e festività

Ferie

CategoriaAnzianitàFerie annue
Operai-4 settimane
Intermedifino a 18 anni compiuti4 settimane
Intermedioltre 18 anni compiuti5 settimane
Impiegatifino a 8 anni4 settimane
Impiegatioltre 8 anni5 settimane

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui (confluiscono nella banca ore)
  • ROL: 56 ore annue
  • Lavoro a turni sellerie: 52 ore
  • Turni 3x8 o notturno fisso: 60 ore + 8 ore a fronte di una presenza effettiva di 50 notti nell'anno solare, in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente

Festività

Sono considerati festivi:

  • i giorni previsti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

4 novembre: il trattamento è assorbito dai ROL; resta a carico dell'azienda la differenza fra il compenso per il 4 novembre (1/26) e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta (8 ore).

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • Operai e intermedi: 15 giorni consecutivi
  • Impiegati: 14 giorni lavorativi dal lunedì al sabato

Il congedo matrimoniale spetta anche alle coppie di genere che contraggano matrimonio anche all'estero, previa presentazione di idonea documentazione attestante il valore legale dell'unione nel Paese di celebrazione.

Permessi per lutto e malattia parenti

  • 3 giorni lavorativi all'anno, anche in caso di convivente, ai sensi della L. 53/2000.

Malattia

Periodo di comporto:

  • 13 mesi in un arco di 30 mesi;
  • 15 mesi in caso di patologie gravi;
  • nel part-time verticale il periodo è ridotto proporzionalmente.

Trattamento economico operai

Periodo di assenzaTrattamento
1° - 3° giorno50% della retribuzione normale di fatto
4° - 20° giorno90% della retribuzione normale di fatto
21° - 180° giorno100% della retribuzione normale di fatto

Per malattia di durata superiore a 21 giorni, il 100% della retribuzione netta normale di fatto viene corrisposto dal primo giorno.

Se cessa il trattamento mutualistico INPS, l'azienda riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.

Trattamento economico intermedi e impiegati

Periodo di assenzaTrattamento
Primi 4 mesi di ogni malattia100% della retribuzione di fatto
Mesi successivi50% della retribuzione di fatto

Infortunio

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica
  • Trattamento economico: integrazione al 100%

Maternità

  • Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al 100%.

Gestione del rapporto

Periodo di prova

LivelloDurata
66 mesi
54 mesi
43 mesi
32 mesi e 1/2
22 mesi
1*1 mese

Nota: dal 01/01/2024 il 1° livello è abrogato.

Per le assunzioni a termine di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto alla metà.

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione;
  • lavoro supplementare: ammesso fino al raggiungimento dell'orario pieno, con maggiorazione del 24%;
  • clausole elastiche: maggiorazione del 15%;
  • limite numerico: 10% del personale a tempo indeterminato.

Le aziende, entro il limite complessivo dell'8%, accolgono le domande di trasformazione a tempo parziale motivate da:

  • gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
  • necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado;
  • frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività aziendale, per la durata degli stessi.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi malattie hanno diritto alla trasformazione a part-time verticale o orizzontale; tali trasformazioni non rilevano ai fini del limite dell'8%.

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello di destinazione finaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
636 mesi15 mesi11 mesi10 mesi
536 mesi14 mesi11 mesi11 mesi
436 mesi12 mesi12 mesi12 mesi
336 mesi11 mesi12 mesi13 mesi
236 mesi10 mesi11 mesi15 mesi

È riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo, ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio prima dell'assunzione in apprendistato.

Retribuzione e inquadramento

L'inquadramento è così definito:

  • primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
  • terzo periodo: livello di destinazione finale.

Per gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello:

  • fino al 31/12/2023: inquadramento al livello finale dall'inizio del secondo periodo;
  • dal 01/01/2024: inquadramento al livello finale sin dal primo periodo.

Somministrazione di lavoro

Limiti numerici

  • limite pari alla media del 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice nell'arco di 12 mesi;
  • in alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a termine fino a 7 lavoratori, purché non sia superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in essere;
  • è comunque consentita la somministrazione per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori a tempo indeterminato in numero pari al doppio dei somministrati.

Esclusioni dai limiti

Sono esclusi dal computo, tra gli altri, i casi di:

  • sostituzione di assenti per malattia, infortunio, maternità, aspettative;
  • lavoratori posti in CIG presso altra azienda;
  • iscritti nelle liste di mobilità o percettori di NASPI;
  • disoccupati con oltre 50 anni di età;
  • ulteriori casi previsti da accordi aziendali.

Si applica inoltre la disciplina legale del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.

Contratto a tempo determinato e attività stagionali

Durata e proroghe

L'ulteriore contratto a termine in deroga al limite massimo di 24 mesi può avere durata non superiore a 8 mesi.

Sono escluse dal limite temporale dei 24 mesi, oltre alle attività stagionali di legge, anche le attività connesse a:

  • partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
  • allestimenti di stand fieristici, show-room, campagne vendite, esposizioni e attività similari;
  • corner ed esposizioni;
  • attività che richiedano un tempestivo impiego di professionalità già acquisite e difficilmente reperibili in tempi stretti.

Intervalli temporali tra contratti

I termini di 10 o 20 giorni tra un contratto e il successivo non si applicano in specifiche fattispecie, tra cui:

  • avvio di nuova attività per durata non superiore a 12 mesi;
  • lancio di prodotto o servizio innovativo, con sperimentazione non superiore a 12 mesi;
  • sostituzione di assenti;
  • assunzione di lavoratori in CIG presso altra azienda;
  • assunzione di iscritti nelle liste di mobilità o percettori di NASPI;
  • assunzione di disoccupati oltre i 50 anni;
  • ulteriori casi previsti da accordi aziendali o sindacali territoriali in assenza di RSU.

Affiancamento in caso di sostituzione

In caso di contratti a termine per esigenze sostitutive è ammesso un congruo periodo di affiancamento sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito.

Limiti numerici

Il limite complessivo è pari al 30% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,50.

Nel computo del 30% rientra anche la percentuale dei contratti di somministrazione a tempo determinato.

Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non sia superato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.

La percentuale può essere elevata con accordo aziendale.

Trattamento economico e normativo

  • Malattia: periodo di comporto pari a un terzo della durata del contratto, con minimo di 30 giorni; il trattamento economico aziendale cessa alla scadenza del comporto; l'obbligo di conservazione del posto cessa comunque alla scadenza del termine del contratto.
  • Preavviso in caso di recesso anticipato del lavoratore: si applicano le regole contrattuali sul preavviso; per gli operai resta confermato il preavviso di una settimana lavorativa.
  • Premio di risultato: modalità di riconoscimento demandate alla contrattazione di secondo livello.
  • Diritto di precedenza: secondo la disciplina legale, da esercitare con manifestazione di volontà entro i termini di legge.

Attività stagionali individuate dal CCNL

Oltre a quelle previste dal DPR 1525/1963, sono attività stagionali anche:

  • partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
  • allestimenti di stand fieristici, show-room, campagne vendite, esposizioni e attività connesse;
  • attività connesse a corner ed esposizioni.

Per tali attività non sussiste la necessità di indicare le causali previste dalla legge e non si applicano le disposizioni in materia di successione dei contratti e di numero complessivo dei contratti a termine nei termini richiamati dal CCNL.

Preavviso

Operai

Anzianità di servizioLivello 4Livelli 2 e 3
Fino a 5 anni compiuti4 settimane2 settimane
Oltre 5 anni e fino a 105 settimane3 settimane
Oltre 10 anni6 settimane4 settimane

Decorrenza del preavviso: in qualunque giorno della settimana.

Intermedi

Anzianità di servizioLivelli 5 e 4
Fino a 5 anni1 mese e mezzo
Oltre 5 anni e fino a 10 anni2 mesi
Oltre 10 anni2 mesi e mezzo

Decorrenza del preavviso: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Impiegati

Anzianità di servizio6° livello5° livelloAltri livelli
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 1/21 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi1 mese e 1/2
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 1/22 mesi

Decorrenza del preavviso: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Trattamento di fine rapporto

Spetta il TFR secondo quanto previsto dalla L. 29/05/1982, n. 297.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26/05/2023

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