CCNL Ombrelli - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 apr 2023 al 31 mar 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende di manifatture di ombrelli e ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di manifatture di ombrelli e ombrelloni, comunque fabbricati e con qualsiasi materia prima.
Validità:
- Decorrenza: 01/04/2023
- Scadenza: 31/03/2026
Il contratto recepisce, tra l'altro, l'abrogazione del 1° livello di inquadramento dal 01/01/2024.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali:
- Assopellettieri
Organizzazioni sindacali:
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
- UILTA-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/12/2023 | 01/12/2024 | 01/12/2025 | Scatti biennali (4) fino al 31/12/2023 | Scatti biennali (4) dal 01/01/2024 | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.206,82 | 2.282,85 | 2.358,88 | 11,88 | 11,88 | 51,64 |
| 5 | 1.980,18 | 2.049,59 | 2.119,00 | 9,68 | 9,68 | - |
| 4 | 1.837,11 | 1.900,39 | 1.963,67 | 8,39 | 8,39 | - |
| 3 | 1.745,86 | 1.805,86 | 1.865,86 | 7,95 | 7,95 | - |
| 2 | 1.656,64 | 1.713,35 | 1.770,06 | 7,41 | 7,41 | - |
| 1* | 1.285,11 | - | - | 6,71 | - | - |
Note:
- Dal 01/01/2024 il 1° livello è abrogato.
- L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro per tutte le mensilità previste contrattualmente.
Altri elementi della retribuzione
- Mensilità: 13
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
Premio di produzione / indennità sostitutiva
Le aziende che non abbiano in atto premi di produzione corrispondono una indennità sostitutiva pari a euro 6,20 mensili.
Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)
A favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, è riconosciuto un importo a titolo di EGR:
- euro 230,00 con riferimento alla disciplina previgente;
- dall'anno 2024: euro 310,00 lordi.
Caratteristiche principali:
- erogazione con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno precedente;
- corresponsione intera ai lavoratori in forza dal 01/01 al 31/12 dell'anno precedente;
- riduzione proporzionale in dodicesimi per gli altri lavoratori;
- si considera mese intero la frazione superiore a 15 giorni;
- per il part-time l'importo è riproporzionato in base al minor orario;
- l'importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
Indennità varie
- Indennità di cassa: 6% del minimo contrattuale e della contingenza
- Indennità di mensa: euro 0,016 per ogni giornata di lavoro
- Indennità di trasferta: rimborso spese; le ore di viaggio eccedenti l'orario normale sono retribuite con il 100% del minimo contrattuale di paga o stipendio
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali
Flessibilità e banca ore
Le 4 giornate di permesso per ex festività confluiscono nella banca ore.
Possono inoltre essere accantonate:
- le prime 40 ore annue di lavoro straordinario e supplementare;
- le ore di recupero flessibilità non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali;
- dal 26/05/2023, anche le prime 50 ore annue di straordinario.
Regime di flessibilità
Le ore lavorate in flessibilità oltre le 40 e fino a 48 ore settimanali danno luogo alle seguenti maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Ore prestate dal lunedì al venerdì | 13% |
| Ore prestate nella giornata di sabato | 18% |
Maggiorazioni
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro eseguito dalle 22:00 alle 06:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno | 30% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro domenicale e festivo diurno | 45% |
| Lavoro domenicale e festivo notturno | 55% |
Lavoro straordinario
Per lavoro straordinario oltre l'orario settimanale contrattuale:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 27% |
| Straordinario notturno | 40% |
| Straordinario festivo | 50% |
| Straordinario festivo notturno | 70% |
Lavoro a turni e a squadre - settore sellerie
- Maggiorazione: 1,05% della retribuzione di fatto
- Orario di lavoro: non oltre 48 ore medie settimanali su un periodo di riferimento di 12 mesi
- Lavoro domenicale con riposo compensativo: maggiorazione 38%
Lavoro discontinuo
- le ore eccedenti le 40 settimanali sono compensate con retribuzione ordinaria fino alla 50ª ora settimanale compresa;
- per i discontinui fruenti di alloggio, fino alla 72ª ora settimanale;
- oltre tali limiti si applicano le quote orarie con le maggiorazioni per straordinario.
Ferie, permessi e festività
Ferie
| Categoria | Anzianità | Ferie annue |
|---|---|---|
| Operai | - | 4 settimane |
| Intermedi | fino a 18 anni compiuti | 4 settimane |
| Intermedi | oltre 18 anni compiuti | 5 settimane |
| Impiegati | fino a 8 anni | 4 settimane |
| Impiegati | oltre 8 anni | 5 settimane |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giorni annui (confluiscono nella banca ore)
- ROL: 56 ore annue
- Lavoro a turni sellerie: 52 ore
- Turni 3x8 o notturno fisso: 60 ore + 8 ore a fronte di una presenza effettiva di 50 notti nell'anno solare, in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente
Festività
Sono considerati festivi:
- i giorni previsti dalla legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il Santo Patrono.
4 novembre: il trattamento è assorbito dai ROL; resta a carico dell'azienda la differenza fra il compenso per il 4 novembre (1/26) e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta (8 ore).
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- Operai e intermedi: 15 giorni consecutivi
- Impiegati: 14 giorni lavorativi dal lunedì al sabato
Il congedo matrimoniale spetta anche alle coppie di genere che contraggano matrimonio anche all'estero, previa presentazione di idonea documentazione attestante il valore legale dell'unione nel Paese di celebrazione.
Permessi per lutto e malattia parenti
- 3 giorni lavorativi all'anno, anche in caso di convivente, ai sensi della L. 53/2000.
Malattia
Periodo di comporto:
- 13 mesi in un arco di 30 mesi;
- 15 mesi in caso di patologie gravi;
- nel part-time verticale il periodo è ridotto proporzionalmente.
Trattamento economico operai
| Periodo di assenza | Trattamento |
|---|---|
| 1° - 3° giorno | 50% della retribuzione normale di fatto |
| 4° - 20° giorno | 90% della retribuzione normale di fatto |
| 21° - 180° giorno | 100% della retribuzione normale di fatto |
Per malattia di durata superiore a 21 giorni, il 100% della retribuzione netta normale di fatto viene corrisposto dal primo giorno.
Se cessa il trattamento mutualistico INPS, l'azienda riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi eccedenti il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto.
Trattamento economico intermedi e impiegati
| Periodo di assenza | Trattamento |
|---|---|
| Primi 4 mesi di ogni malattia | 100% della retribuzione di fatto |
| Mesi successivi | 50% della retribuzione di fatto |
Infortunio
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica
- Trattamento economico: integrazione al 100%
Maternità
- Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al 100%.
Gestione del rapporto
Periodo di prova
| Livello | Durata |
|---|---|
| 6 | 6 mesi |
| 5 | 4 mesi |
| 4 | 3 mesi |
| 3 | 2 mesi e 1/2 |
| 2 | 2 mesi |
| 1* | 1 mese |
Nota: dal 01/01/2024 il 1° livello è abrogato.
Per le assunzioni a termine di durata fino a 6 mesi, il periodo di prova è ridotto alla metà.
Part-time
- trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione;
- lavoro supplementare: ammesso fino al raggiungimento dell'orario pieno, con maggiorazione del 24%;
- clausole elastiche: maggiorazione del 15%;
- limite numerico: 10% del personale a tempo indeterminato.
Le aziende, entro il limite complessivo dell'8%, accolgono le domande di trasformazione a tempo parziale motivate da:
- gravi e comprovati problemi di salute del richiedente;
- necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1° grado;
- frequenza di corsi di formazione continua correlati all'attività aziendale, per la durata degli stessi.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o gravi malattie hanno diritto alla trasformazione a part-time verticale o orizzontale; tali trasformazioni non rilevano ai fini del limite dell'8%.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36 mesi | 15 mesi | 11 mesi | 10 mesi |
| 5 | 36 mesi | 14 mesi | 11 mesi | 11 mesi |
| 4 | 36 mesi | 12 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| 3 | 36 mesi | 11 mesi | 12 mesi | 13 mesi |
| 2 | 36 mesi | 10 mesi | 11 mesi | 15 mesi |
È riconosciuta una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo, ai lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio prima dell'assunzione in apprendistato.
Retribuzione e inquadramento
L'inquadramento è così definito:
- primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
- terzo periodo: livello di destinazione finale.
Per gli apprendisti con destinazione finale al 2° livello:
- fino al 31/12/2023: inquadramento al livello finale dall'inizio del secondo periodo;
- dal 01/01/2024: inquadramento al livello finale sin dal primo periodo.
Somministrazione di lavoro
Limiti numerici
- limite pari alla media del 15% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice nell'arco di 12 mesi;
- in alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a termine fino a 7 lavoratori, purché non sia superato il totale dei rapporti a tempo indeterminato in essere;
- è comunque consentita la somministrazione per almeno 3 lavoratori in ciascun anno solare qualora l'azienda occupi lavoratori a tempo indeterminato in numero pari al doppio dei somministrati.
Esclusioni dai limiti
Sono esclusi dal computo, tra gli altri, i casi di:
- sostituzione di assenti per malattia, infortunio, maternità, aspettative;
- lavoratori posti in CIG presso altra azienda;
- iscritti nelle liste di mobilità o percettori di NASPI;
- disoccupati con oltre 50 anni di età;
- ulteriori casi previsti da accordi aziendali.
Si applica inoltre la disciplina legale del D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Contratto a tempo determinato e attività stagionali
Durata e proroghe
L'ulteriore contratto a termine in deroga al limite massimo di 24 mesi può avere durata non superiore a 8 mesi.
Sono escluse dal limite temporale dei 24 mesi, oltre alle attività stagionali di legge, anche le attività connesse a:
- partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
- allestimenti di stand fieristici, show-room, campagne vendite, esposizioni e attività similari;
- corner ed esposizioni;
- attività che richiedano un tempestivo impiego di professionalità già acquisite e difficilmente reperibili in tempi stretti.
Intervalli temporali tra contratti
I termini di 10 o 20 giorni tra un contratto e il successivo non si applicano in specifiche fattispecie, tra cui:
- avvio di nuova attività per durata non superiore a 12 mesi;
- lancio di prodotto o servizio innovativo, con sperimentazione non superiore a 12 mesi;
- sostituzione di assenti;
- assunzione di lavoratori in CIG presso altra azienda;
- assunzione di iscritti nelle liste di mobilità o percettori di NASPI;
- assunzione di disoccupati oltre i 50 anni;
- ulteriori casi previsti da accordi aziendali o sindacali territoriali in assenza di RSU.
Affiancamento in caso di sostituzione
In caso di contratti a termine per esigenze sostitutive è ammesso un congruo periodo di affiancamento sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito.
Limiti numerici
Il limite complessivo è pari al 30% medio su base annua del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,50.
Nel computo del 30% rientra anche la percentuale dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare fino a 2 contratti a termine, purché non sia superato il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza.
La percentuale può essere elevata con accordo aziendale.
Trattamento economico e normativo
- Malattia: periodo di comporto pari a un terzo della durata del contratto, con minimo di 30 giorni; il trattamento economico aziendale cessa alla scadenza del comporto; l'obbligo di conservazione del posto cessa comunque alla scadenza del termine del contratto.
- Preavviso in caso di recesso anticipato del lavoratore: si applicano le regole contrattuali sul preavviso; per gli operai resta confermato il preavviso di una settimana lavorativa.
- Premio di risultato: modalità di riconoscimento demandate alla contrattazione di secondo livello.
- Diritto di precedenza: secondo la disciplina legale, da esercitare con manifestazione di volontà entro i termini di legge.
Attività stagionali individuate dal CCNL
Oltre a quelle previste dal DPR 1525/1963, sono attività stagionali anche:
- partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere;
- allestimenti di stand fieristici, show-room, campagne vendite, esposizioni e attività connesse;
- attività connesse a corner ed esposizioni.
Per tali attività non sussiste la necessità di indicare le causali previste dalla legge e non si applicano le disposizioni in materia di successione dei contratti e di numero complessivo dei contratti a termine nei termini richiamati dal CCNL.
Preavviso
Operai
| Anzianità di servizio | Livello 4 | Livelli 2 e 3 |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 4 settimane | 2 settimane |
| Oltre 5 anni e fino a 10 | 5 settimane | 3 settimane |
| Oltre 10 anni | 6 settimane | 4 settimane |
Decorrenza del preavviso: in qualunque giorno della settimana.
Intermedi
| Anzianità di servizio | Livelli 5 e 4 |
|---|---|
| Fino a 5 anni | 1 mese e mezzo |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni | 2 mesi |
| Oltre 10 anni | 2 mesi e mezzo |
Decorrenza del preavviso: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Impiegati
| Anzianità di servizio | 6° livello | 5° livello | Altri livelli |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
Decorrenza del preavviso: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
Spetta il TFR secondo quanto previsto dalla L. 29/05/1982, n. 297.
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