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CCNL

CCNL Lavanderie - Industria

CCNLD0L1

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiFEMCA-CISLFILCTEM-CGILUILTEC-UIL
Datori di lavoroAssosistema

Sfera di applicazione

Si applica alle imprese esercenti servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, dispositivi di protezione individuale, calzature, dispositivi medici sterili in TNT e TTR e strumentario chirurgico, attraverso stabilimenti produttivi in conto proprio e/o terzi, destinati all'industria, alla sanità, al turismo, alle comunità e all'edilizia, nonché alle imprese industriali esercenti attività di ricondizionamento e pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere, e ai lavoratori da esse dipendenti.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese del settore delle lavanderie industriali e delle tintorie industriali, con particolare riferimento a:

  • servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi tessili;
  • materasseria, DPI, calzature;
  • dispositivi medici sterili in TNT e TTR;
  • strumentario chirurgico;
  • attività rivolte a industria, sanità, turismo, comunità ed edilizia;
  • imprese industriali di pulitura a secco, tintoria, smacchiatoria e stireria.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2026
  • Scadenza: 31/12/2028

Struttura retributiva di riferimento

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale. Il contratto prevede 13 mensilità.

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Assosistema

Organizzazioni sindacali

  • FEMCA-CISL
  • FILCTEM-CGIL
  • UILTEC-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Di seguito i minimi mensili per livello, con gli incrementi previsti dal rinnovo.

La quota di aumento prevista per il mese di maggio 2026 è corrisposta al personale in forza al 01/06/2026, unitamente alle competenze del mese di giugno 2026.

Livello01/05/202601/12/202601/10/202701/10/2028
D22975,913015,433114,243232,81
C32975,913015,433114,243232,81
C22535,982566,772643,752736,13
C12250,082275,642339,532416,20
B32177,062202,142264,842340,08
B21991,352012,942066,912131,67
B11897,541917,541967,542027,54
A31862,971882,491931,301989,87
A21768,691786,941832,571887,33
A11563,451579,321619,001666,62

Altri elementi retributivi

LivelloIncentivo di moduloScatti biennali (5)Indennità di funzioneE.D.R.Importo sostitutivo assistenza sanitaria
D2103,2511,88130,0018,0030,00
C3103,2511,88-18,0030,00
C293,449,81-18,0030,00
C178,768,26-18,0030,00
B375,518,26-18,0030,00
B265,398,00-18,0030,00
B159,767,23-18,0030,00
A357,007,23-18,0030,00
A252,686,97-18,0030,00
A1-6,71-18,0030,00

Note:

  • L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità contrattualmente previste.
  • L'importo di 30,00 euro è dovuto dall'azienda che ometta il versamento delle quote per il fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Elemento perequativo

In assenza di contrattazione collettiva aziendale, è riconosciuta con la retribuzione di dicembre una somma lorda annua onnicomprensiva, non utile ai fini del TFR, pari a:

  • 350 euro dal 01/01/2025
  • 380 euro dal 01/01/2028

Indennità di cassa

È pari al 6% del minimo contrattuale e della contingenza.

Indennità di trasferta

Per i lavoratori occasionalmente inviati in trasferta, le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro sono retribuite con il 23% della retribuzione contrattuale conglobata (RCC).

Sono esclusi da questo trattamento i lavoratori non soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.

Welfare contrattuale

Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore di 100 euro entro il 31/03/2027.

Caratteristiche:

  • importo uguale per tutti i lavoratori;
  • riproporzionamento sui 12 mesi precedenti l'erogazione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni;
  • esclusione dalla base di calcolo del TFR;
  • utilizzo entro i 12 mesi successivi, salvo migliori condizioni aziendali.

Ne hanno diritto i lavoratori:

  • in forza alla data di messa a disposizione;
  • non in prova;
  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Per i part-time gli importi sono riproporzionati. Non spettano per i periodi di aspettativa non retribuita.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • Per i lavoratori non addetti a turni, l'orario può essere fissato a 39 ore settimanali, assorbendo il monte annuo di riduzione di 48 ore.
  • Turnisti 6x6: 36 ore settimanali.

Flessibilità e banca ore

Le ore lavorate oltre le 40 settimanali in regime di flessibilità danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

  • 15% per ore dal lunedì al venerdì
  • 20% per ore del sabato
  • 25% in caso di modifica della precedente programmazione dei periodi di supero e/o recupero

Flessibilità tempestiva

a) Con preavviso di 5 giorni

  • massimo 32 ore nell'ambito delle 96 annue;
  • recupero entro 12 mesi;
  • maggiorazione del 25% per le ore oltre il normale orario settimanale.

b) Con preavviso di 48 ore

  • massimo 40 ore nell'ambito delle 96 annue;
  • al termine di 12 mesi le eventuali ore residue confluiscono nella banca ore individuale;
  • le maggiorazioni sono quelle previste per la flessibilità;
  • le ore di recupero danno luogo a permessi retribuiti individuali.

Nel complesso, l'utilizzo delle ore di flessibilità tempestiva di cui alle procedure a) e b) non può superare 72 ore annue.

Grandi eventi nel settore turistico-alberghiero

Per picchi produttivi legati a grandi eventi non programmabili:

  • monte ore complessivo di flessibilità tempestiva elevato a 120 ore annue nell'anno dell'evento;
  • recupero da effettuare entro i 24 mesi successivi;
  • nell'anno successivo il monte di 96 ore è riproporzionato in base alle ore eccedenti 96 e fino a 120 utilizzate nell'anno precedente.

Banca ore

Possono confluire nella banca ore:

  • ore di straordinario;
  • ore supplementari;
  • maggiorazioni della flessibilità trasformate in ore;
  • ore residue di recupero della flessibilità tempestiva.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro notturno (22:00-06:00)35%
Lavoro festivo50%
Lavoro a squadre1,05%
Lavoro domenicale discontinui senza alloggio38%
Straordinario diurno (prime 8 ore settimanali; 10 per discontinui)30%
Straordinario ore successive40%
Straordinario notturno feriale50%
Straordinario notturno festivo75%
Straordinario diurno festivo55%
Lavoro supplementare part-time15%
Clausole elastiche/flessibili part-time15%

Lavoro discontinuo

L'orario normale non può superare:

  • 50 ore medie settimanali su un periodo di 12 mesi;
  • per il personale viaggiante: 47 ore medie settimanali e massimo 250 ore mensili.

Le ore eccedenti l'orario contrattuale degli altri lavoratori ma comprese entro il loro orario normale sono compensate con quote orarie di retribuzione normale, se non superano:

  • 50 ore settimanali;
  • 72 ore settimanali per custodi e portieri con alloggio.

Le ulteriori ore sono compensate con le percentuali di straordinario.

Ferie, permessi e festività

Ferie

Operai

  • 4 settimane annue

Impiegati

  • 4 settimane fino a 10 anni compiuti di anzianità
  • 4 settimane + 1 giorno lavorativo oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti
  • 5 settimane oltre 18 anni

Ex festività e ROL

  • Festività soppresse: 4 giorni annui

ROL:

  • lavoratori giornalieri: 56 ore
  • lavoratori turnisti:
    • 52 ore fino al 31/12/2026
    • 56 ore dal 01/01/2027

Centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico con utilizzo impianti su 6 o 7 giorni:

Dal 01/01/2027:

  • su 6 giorni: +8 ore (totale 64)
  • su 7 giorni: +16 ore (totale 72)

Dal 01/01/2028:

  • su 6 giorni: +4 ore ulteriori (totale 68)
  • su 7 giorni: +8 ore ulteriori (totale 80)

Festività

Sono festivi:

  • i giorni riconosciuti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i riposi compensativi;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre e per la coincidenza del 15 agosto con domenica, sabato o periodo feriale, il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile viene corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni d'orario, anziché nei periodi di paga di agosto e novembre.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi

Lutto e malattia parenti

Si applica la disciplina di legge prevista dalla L. 53/2000.

Assistenza a persone disabili

Si applica la disciplina della L. 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001. Il contratto richiama:

  • 3 giorni lavorativi all'anno nell'arco di un anno;
  • possibilità di fruizione frazionata in ore dei permessi ex legge 104;
  • possibilità di congedo triennale per figli portatori di handicap fino ai 12 anni del minore.

Cure per invalidi

Si applica il D.Lgs. 119/2011.

Donne vittime di violenza

Si applica il D.Lgs. 80/2015, art. 24. In aggiunta, il CCNL prevede:

  • ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda, dopo l'esaurimento del periodo previsto dalla legge;
  • possibilità di fruire 1 mese dei 3 mesi anche in forma frazionata.

Malattia, infortunio, maternità e paternità

Malattia

Periodo di comporto

  • 395 giorni in 30 mesi
  • 455 giorni in 30 mesi per operai con gravi patologie

Trattamento economico operai

  • dal 1° al 3° giorno: 50% della retribuzione normale di fatto
  • dal 4° al 180° giorno: 100% della retribuzione normale di fatto
  • se cessa il trattamento INPS: indennità aziendale pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo eccedente il 6° mese, fino al termine della conservazione del posto;
  • per lavoratori affetti da gravi patologie: integrazione al 100%.

Trattamento economico impiegati

  • 100% per i primi 4 mesi
  • 50% per i mesi successivi

Infortunio

  • Periodo di comporto: fino a guarigione clinica
  • Trattamento economico: integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione normale di fatto

Maternità e paternità

Si applica il D.Lgs. 151/2001.

Per il padre:

  • 10 giorni di astensione obbligatoria;
  • non frazionabili ad ore;
  • fruibili anche in via non continuativa;
  • integrazione a carico datore fino al 100% durante l'astensione obbligatoria.

Periodo di prova

Area professionaleModuloLivello/QualificaPeriodo di prova
DCentratoD26 mesi
CConsolidatoC36 mesi
CCentratoC23 mesi
CBaseC12,5 mesi
BConsolidatoB32 mesi
BCentratoB22 mesi
BBaseB12 mesi
AConsolidatoA32 mesi
ACentratoA2 operai su 5 giorni20 giorni lavorativi
ACentratoA2 operai su 6 giorni24 giorni lavorativi
ABaseA1 operai su 5 giorni20 giorni lavorativi
ABaseA1 operai su 6 giorni24 giorni lavorativi

Riduzioni del periodo di prova:

  • a 3 mesi per il modulo consolidato area C;
  • a 2 mesi per il modulo centrato area C;

nei casi di provenienza da altre aziende industriali o dello stesso settore con analoga esperienza professionale, secondo le condizioni previste dal contratto.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

  • Lavoro supplementare: maggiorazione del 15%
  • Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15%, con attivazione mediante preavviso di 2 giorni

Apprendistato professionalizzante

Durata

Area professionaleModuloLivello finaleDurata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
Direttiva e gestionaleCentratoD224 mesi1212-
Tecnica e gestionaleConsolidatoC324 mesi1212-
Tecnica e gestionaleCentratoC236 mesi121212
Tecnica e gestionaleBaseC136 mesi121212
QualificataConsolidatoB336 mesi121212
QualificataCentratoB236 mesi121212
QualificataBaseB136 mesi121212
OperativaConsolidatoA336 mesi121212
OperativaCentratoA224 mesi204-

È prevista una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato, applicabile sul terzo periodo, per lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata.

Inquadramento economico apprendisti

  • 1° periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale
  • 2° periodo: un livello sotto quello di destinazione finale
  • 3° periodo: al livello di destinazione finale

Per gli apprendisti con destinazione finale A2, al 9° mese del primo modulo è prevista una valutazione tecnico-pratica; il passaggio da A1 ad A2 avviene comunque decorsi 20 mesi dall'assunzione e di effettivo lavoro.

Contratto a tempo determinato e stagionali

Causali per durata oltre 12 mesi

Il contratto individua specifiche causali di settore, tra cui:

  • incrementi di attività per commesse eccezionali o riordini;
  • punte di intensa attività non gestibili con il normale potenziale produttivo;
  • esigenze di collocazione di nuovi prodotti;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • esigenze di completamento orario per favorire trasformazioni full-time/part-time;
  • punte stagionali o indotte da altri settori;
  • lavorazioni straordinarie su giacenze, controlli qualità o rilavorazioni.

Durata e proroghe

  • durata massima complessiva tra gli stessi soggetti: 24 mesi
  • ulteriore contratto presso sede competente: massimo 12 mesi
  • proroghe massime: 4
  • dalla 5ª proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato

Prosecuzione oltre la scadenza

Maggiorazioni per continuazione del rapporto:

  • 20% fino al 10° giorno successivo
  • 40% per ciascun giorno ulteriore

Trasformazione a tempo indeterminato se la prosecuzione supera:

  • 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi
  • 50 giorni negli altri casi

Limiti quantitativi

  • contratti a termine: 25% del personale in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diverso accordo sindacale

Sono previste esenzioni dal limite quantitativo, tra cui:

  • avvio di nuove attività;
  • start-up innovative;
  • ragioni sostitutive o stagionali;
  • servizio definito nel tempo straordinario/occasionale;
  • lavoratori over 55;
  • particolari categorie svantaggiate individuate dalla normativa.

Divieti

È vietato il ricorso al tempo determinato, tra l'altro:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • in unità produttive interessate da recenti licenziamenti collettivi per le stesse mansioni, salvo eccezioni;
  • per mansioni identiche a quelle di dipendenti in CIG o solidarietà;
  • presso aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Diritto di precedenza

  • per attività stagionali: esercizio entro 3 mesi dalla cessazione
  • per assunzioni a tempo indeterminato dopo rapporti a termine superiori a 6 mesi: esercizio entro 6 mesi dalla cessazione, con validità sulle assunzioni nei successivi 12 mesi

Attività stagionali

Sono considerate stagionali, tra le altre:

  • attività delle lavanderie industriali per strutture turistico-ricettive e ristorazione;
  • attività di logistica, magazzino, manutenzione e produzione collegate;
  • attività connesse a picchi di domanda non programmabili.

Durata consentita dei contratti stagionali:

  • massimo 8 mesi complessivi tra stesso lavoratore e datore nell'arco dell'anno;
  • possibile estensione di 15 giorni tramite accordo per esigenze legate alla cadenza delle festività.

Per le attività stagionali non si applica la disciplina sulla successione dei contratti a termine.

Somministrazione di lavoro

Limiti quantitativi

Per la somministrazione a tempo determinato:

  • massimo, nell'arco di 12 mesi, la media del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice;
  • in alternativa, fino a 5 prestatori di lavoro, purché non si superi il totale dei rapporti a tempo indeterminato in essere.

Limite complessivo tra contratti a termine e somministrazione:

  • 30% come media annua.

Tale percentuale può essere incrementata fino a un massimo del 20% per:

  • costituzione di start-up per non oltre 12 mesi;
  • eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o territoriale;
  • subentro in nuovo appalto per non oltre 12 mesi.

Preavviso

Operai

Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.

Area professionale / ModuloFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Qualificata / Consolidato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata / Centrato1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata / Base1 mese1 mese e mezzo2 mesi
Operativa / Consolidato20 giorni20 giorni20 giorni
Operativa / Centrato-Base14 giorni14 giorni14 giorni

Decorrenza del preavviso operai: da qualunque giorno della settimana.

Impiegati

Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.

Area professionale / ModuloLivelloFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Tecnica e gestionale / ConsolidatoC32 mesi3 mesi4 mesi
Tecnica e gestionale / CentratoC21 mese e mezzo2 mesi2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale / BaseC11 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata / ConsolidatoB31 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata / CentratoB21 mese1 mese e mezzo2 mesi
Qualificata / BaseB11 mese1 mese e mezzo2 mesi
Operativa / ConsolidatoA31 mese1 mese e mezzo2 mesi

Decorrenza del preavviso impiegati: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28/03/2023Ipotesi di accordo del 19/05/2026, ratificata il 19/06/2026

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