CCNL Lavanderie - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2026 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica alle imprese esercenti servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica dei dispositivi tessili, materasseria, dispositivi di protezione individuale, calzature, dispositivi medici sterili in TNT e TTR e strumentario chirurgico, attraverso stabilimenti produttivi in conto proprio e/o terzi, destinati all'industria, alla sanità, al turismo, alle comunità e all'edilizia, nonché alle imprese industriali esercenti attività di ricondizionamento e pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere, e ai lavoratori da esse dipendenti.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese del settore delle lavanderie industriali e delle tintorie industriali, con particolare riferimento a:
- servizi integrati di fornitura, noleggio, ricondizionamento, sterilizzazione e logistica di dispositivi tessili;
- materasseria, DPI, calzature;
- dispositivi medici sterili in TNT e TTR;
- strumentario chirurgico;
- attività rivolte a industria, sanità, turismo, comunità ed edilizia;
- imprese industriali di pulitura a secco, tintoria, smacchiatoria e stireria.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2026
- Scadenza: 31/12/2028
Struttura retributiva di riferimento
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale. Il contratto prevede 13 mensilità.
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Assosistema
Organizzazioni sindacali
- FEMCA-CISL
- FILCTEM-CGIL
- UILTEC-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Di seguito i minimi mensili per livello, con gli incrementi previsti dal rinnovo.
La quota di aumento prevista per il mese di maggio 2026 è corrisposta al personale in forza al 01/06/2026, unitamente alle competenze del mese di giugno 2026.
| Livello | 01/05/2026 | 01/12/2026 | 01/10/2027 | 01/10/2028 |
|---|---|---|---|---|
| D2 | 2975,91 | 3015,43 | 3114,24 | 3232,81 |
| C3 | 2975,91 | 3015,43 | 3114,24 | 3232,81 |
| C2 | 2535,98 | 2566,77 | 2643,75 | 2736,13 |
| C1 | 2250,08 | 2275,64 | 2339,53 | 2416,20 |
| B3 | 2177,06 | 2202,14 | 2264,84 | 2340,08 |
| B2 | 1991,35 | 2012,94 | 2066,91 | 2131,67 |
| B1 | 1897,54 | 1917,54 | 1967,54 | 2027,54 |
| A3 | 1862,97 | 1882,49 | 1931,30 | 1989,87 |
| A2 | 1768,69 | 1786,94 | 1832,57 | 1887,33 |
| A1 | 1563,45 | 1579,32 | 1619,00 | 1666,62 |
Altri elementi retributivi
| Livello | Incentivo di modulo | Scatti biennali (5) | Indennità di funzione | E.D.R. | Importo sostitutivo assistenza sanitaria |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 103,25 | 11,88 | 130,00 | 18,00 | 30,00 |
| C3 | 103,25 | 11,88 | - | 18,00 | 30,00 |
| C2 | 93,44 | 9,81 | - | 18,00 | 30,00 |
| C1 | 78,76 | 8,26 | - | 18,00 | 30,00 |
| B3 | 75,51 | 8,26 | - | 18,00 | 30,00 |
| B2 | 65,39 | 8,00 | - | 18,00 | 30,00 |
| B1 | 59,76 | 7,23 | - | 18,00 | 30,00 |
| A3 | 57,00 | 7,23 | - | 18,00 | 30,00 |
| A2 | 52,68 | 6,97 | - | 18,00 | 30,00 |
| A1 | - | 6,71 | - | 18,00 | 30,00 |
Note:
- L'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità contrattualmente previste.
- L'importo di 30,00 euro è dovuto dall'azienda che ometta il versamento delle quote per il fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Elemento perequativo
In assenza di contrattazione collettiva aziendale, è riconosciuta con la retribuzione di dicembre una somma lorda annua onnicomprensiva, non utile ai fini del TFR, pari a:
- 350 euro dal 01/01/2025
- 380 euro dal 01/01/2028
Indennità di cassa
È pari al 6% del minimo contrattuale e della contingenza.
Indennità di trasferta
Per i lavoratori occasionalmente inviati in trasferta, le ore di viaggio eccedenti l'orario normale di lavoro sono retribuite con il 23% della retribuzione contrattuale conglobata (RCC).
Sono esclusi da questo trattamento i lavoratori non soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro.
Welfare contrattuale
Le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore di 100 euro entro il 31/03/2027.
Caratteristiche:
- importo uguale per tutti i lavoratori;
- riproporzionamento sui 12 mesi precedenti l'erogazione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni;
- esclusione dalla base di calcolo del TFR;
- utilizzo entro i 12 mesi successivi, salvo migliori condizioni aziendali.
Ne hanno diritto i lavoratori:
- in forza alla data di messa a disposizione;
- non in prova;
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i part-time gli importi sono riproporzionati. Non spettano per i periodi di aspettativa non retribuita.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
- Per i lavoratori non addetti a turni, l'orario può essere fissato a 39 ore settimanali, assorbendo il monte annuo di riduzione di 48 ore.
- Turnisti 6x6: 36 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
Le ore lavorate oltre le 40 settimanali in regime di flessibilità danno diritto alle seguenti maggiorazioni:
- 15% per ore dal lunedì al venerdì
- 20% per ore del sabato
- 25% in caso di modifica della precedente programmazione dei periodi di supero e/o recupero
Flessibilità tempestiva
a) Con preavviso di 5 giorni
- massimo 32 ore nell'ambito delle 96 annue;
- recupero entro 12 mesi;
- maggiorazione del 25% per le ore oltre il normale orario settimanale.
b) Con preavviso di 48 ore
- massimo 40 ore nell'ambito delle 96 annue;
- al termine di 12 mesi le eventuali ore residue confluiscono nella banca ore individuale;
- le maggiorazioni sono quelle previste per la flessibilità;
- le ore di recupero danno luogo a permessi retribuiti individuali.
Nel complesso, l'utilizzo delle ore di flessibilità tempestiva di cui alle procedure a) e b) non può superare 72 ore annue.
Grandi eventi nel settore turistico-alberghiero
Per picchi produttivi legati a grandi eventi non programmabili:
- monte ore complessivo di flessibilità tempestiva elevato a 120 ore annue nell'anno dell'evento;
- recupero da effettuare entro i 24 mesi successivi;
- nell'anno successivo il monte di 96 ore è riproporzionato in base alle ore eccedenti 96 e fino a 120 utilizzate nell'anno precedente.
Banca ore
Possono confluire nella banca ore:
- ore di straordinario;
- ore supplementari;
- maggiorazioni della flessibilità trasformate in ore;
- ore residue di recupero della flessibilità tempestiva.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno (22:00-06:00) | 35% |
| Lavoro festivo | 50% |
| Lavoro a squadre | 1,05% |
| Lavoro domenicale discontinui senza alloggio | 38% |
| Straordinario diurno (prime 8 ore settimanali; 10 per discontinui) | 30% |
| Straordinario ore successive | 40% |
| Straordinario notturno feriale | 50% |
| Straordinario notturno festivo | 75% |
| Straordinario diurno festivo | 55% |
| Lavoro supplementare part-time | 15% |
| Clausole elastiche/flessibili part-time | 15% |
Lavoro discontinuo
L'orario normale non può superare:
- 50 ore medie settimanali su un periodo di 12 mesi;
- per il personale viaggiante: 47 ore medie settimanali e massimo 250 ore mensili.
Le ore eccedenti l'orario contrattuale degli altri lavoratori ma comprese entro il loro orario normale sono compensate con quote orarie di retribuzione normale, se non superano:
- 50 ore settimanali;
- 72 ore settimanali per custodi e portieri con alloggio.
Le ulteriori ore sono compensate con le percentuali di straordinario.
Ferie, permessi e festività
Ferie
Operai
- 4 settimane annue
Impiegati
- 4 settimane fino a 10 anni compiuti di anzianità
- 4 settimane + 1 giorno lavorativo oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti
- 5 settimane oltre 18 anni
Ex festività e ROL
- Festività soppresse: 4 giorni annui
ROL:
- lavoratori giornalieri: 56 ore
- lavoratori turnisti:
- 52 ore fino al 31/12/2026
- 56 ore dal 01/01/2027
Centrali di sterilizzazione dello strumentario chirurgico con utilizzo impianti su 6 o 7 giorni:
Dal 01/01/2027:
- su 6 giorni: +8 ore (totale 64)
- su 7 giorni: +16 ore (totale 72)
Dal 01/01/2028:
- su 6 giorni: +4 ore ulteriori (totale 68)
- su 7 giorni: +8 ore ulteriori (totale 80)
Festività
Sono festivi:
- i giorni riconosciuti dalla legge;
- tutte le domeniche o i riposi compensativi;
- il Santo Patrono.
Per il 4 novembre e per la coincidenza del 15 agosto con domenica, sabato o periodo feriale, il compenso pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile viene corrisposto in occasione del godimento delle riduzioni d'orario, anziché nei periodi di paga di agosto e novembre.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi
Lutto e malattia parenti
Si applica la disciplina di legge prevista dalla L. 53/2000.
Assistenza a persone disabili
Si applica la disciplina della L. 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001. Il contratto richiama:
- 3 giorni lavorativi all'anno nell'arco di un anno;
- possibilità di fruizione frazionata in ore dei permessi ex legge 104;
- possibilità di congedo triennale per figli portatori di handicap fino ai 12 anni del minore.
Cure per invalidi
Si applica il D.Lgs. 119/2011.
Donne vittime di violenza
Si applica il D.Lgs. 80/2015, art. 24. In aggiunta, il CCNL prevede:
- ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda, dopo l'esaurimento del periodo previsto dalla legge;
- possibilità di fruire 1 mese dei 3 mesi anche in forma frazionata.
Malattia, infortunio, maternità e paternità
Malattia
Periodo di comporto
- 395 giorni in 30 mesi
- 455 giorni in 30 mesi per operai con gravi patologie
Trattamento economico operai
- dal 1° al 3° giorno: 50% della retribuzione normale di fatto
- dal 4° al 180° giorno: 100% della retribuzione normale di fatto
- se cessa il trattamento INPS: indennità aziendale pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo eccedente il 6° mese, fino al termine della conservazione del posto;
- per lavoratori affetti da gravi patologie: integrazione al 100%.
Trattamento economico impiegati
- 100% per i primi 4 mesi
- 50% per i mesi successivi
Infortunio
- Periodo di comporto: fino a guarigione clinica
- Trattamento economico: integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione normale di fatto
Maternità e paternità
Si applica il D.Lgs. 151/2001.
Per il padre:
- 10 giorni di astensione obbligatoria;
- non frazionabili ad ore;
- fruibili anche in via non continuativa;
- integrazione a carico datore fino al 100% durante l'astensione obbligatoria.
Periodo di prova
| Area professionale | Modulo | Livello/Qualifica | Periodo di prova |
|---|---|---|---|
| D | Centrato | D2 | 6 mesi |
| C | Consolidato | C3 | 6 mesi |
| C | Centrato | C2 | 3 mesi |
| C | Base | C1 | 2,5 mesi |
| B | Consolidato | B3 | 2 mesi |
| B | Centrato | B2 | 2 mesi |
| B | Base | B1 | 2 mesi |
| A | Consolidato | A3 | 2 mesi |
| A | Centrato | A2 operai su 5 giorni | 20 giorni lavorativi |
| A | Centrato | A2 operai su 6 giorni | 24 giorni lavorativi |
| A | Base | A1 operai su 5 giorni | 20 giorni lavorativi |
| A | Base | A1 operai su 6 giorni | 24 giorni lavorativi |
Riduzioni del periodo di prova:
- a 3 mesi per il modulo consolidato area C;
- a 2 mesi per il modulo centrato area C;
nei casi di provenienza da altre aziende industriali o dello stesso settore con analoga esperienza professionale, secondo le condizioni previste dal contratto.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
- Lavoro supplementare: maggiorazione del 15%
- Clausole elastiche e flessibili: maggiorazione del 15%, con attivazione mediante preavviso di 2 giorni
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Area professionale | Modulo | Livello finale | Durata complessiva | 1° periodo | 2° periodo | 3° periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direttiva e gestionale | Centrato | D2 | 24 mesi | 12 | 12 | - |
| Tecnica e gestionale | Consolidato | C3 | 24 mesi | 12 | 12 | - |
| Tecnica e gestionale | Centrato | C2 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Tecnica e gestionale | Base | C1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Qualificata | Consolidato | B3 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Qualificata | Centrato | B2 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Qualificata | Base | B1 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Operativa | Consolidato | A3 | 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| Operativa | Centrato | A2 | 24 mesi | 20 | 4 | - |
È prevista una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato, applicabile sul terzo periodo, per lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata.
Inquadramento economico apprendisti
- 1° periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale
- 2° periodo: un livello sotto quello di destinazione finale
- 3° periodo: al livello di destinazione finale
Per gli apprendisti con destinazione finale A2, al 9° mese del primo modulo è prevista una valutazione tecnico-pratica; il passaggio da A1 ad A2 avviene comunque decorsi 20 mesi dall'assunzione e di effettivo lavoro.
Contratto a tempo determinato e stagionali
Causali per durata oltre 12 mesi
Il contratto individua specifiche causali di settore, tra cui:
- incrementi di attività per commesse eccezionali o riordini;
- punte di intensa attività non gestibili con il normale potenziale produttivo;
- esigenze di collocazione di nuovi prodotti;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- esigenze di completamento orario per favorire trasformazioni full-time/part-time;
- punte stagionali o indotte da altri settori;
- lavorazioni straordinarie su giacenze, controlli qualità o rilavorazioni.
Durata e proroghe
- durata massima complessiva tra gli stessi soggetti: 24 mesi
- ulteriore contratto presso sede competente: massimo 12 mesi
- proroghe massime: 4
- dalla 5ª proroga il contratto si trasforma a tempo indeterminato
Prosecuzione oltre la scadenza
Maggiorazioni per continuazione del rapporto:
- 20% fino al 10° giorno successivo
- 40% per ciascun giorno ulteriore
Trasformazione a tempo indeterminato se la prosecuzione supera:
- 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi
- 50 giorni negli altri casi
Limiti quantitativi
- contratti a termine: 25% del personale in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, salvo diverso accordo sindacale
Sono previste esenzioni dal limite quantitativo, tra cui:
- avvio di nuove attività;
- start-up innovative;
- ragioni sostitutive o stagionali;
- servizio definito nel tempo straordinario/occasionale;
- lavoratori over 55;
- particolari categorie svantaggiate individuate dalla normativa.
Divieti
È vietato il ricorso al tempo determinato, tra l'altro:
- per sostituire lavoratori in sciopero;
- in unità produttive interessate da recenti licenziamenti collettivi per le stesse mansioni, salvo eccezioni;
- per mansioni identiche a quelle di dipendenti in CIG o solidarietà;
- presso aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Diritto di precedenza
- per attività stagionali: esercizio entro 3 mesi dalla cessazione
- per assunzioni a tempo indeterminato dopo rapporti a termine superiori a 6 mesi: esercizio entro 6 mesi dalla cessazione, con validità sulle assunzioni nei successivi 12 mesi
Attività stagionali
Sono considerate stagionali, tra le altre:
- attività delle lavanderie industriali per strutture turistico-ricettive e ristorazione;
- attività di logistica, magazzino, manutenzione e produzione collegate;
- attività connesse a picchi di domanda non programmabili.
Durata consentita dei contratti stagionali:
- massimo 8 mesi complessivi tra stesso lavoratore e datore nell'arco dell'anno;
- possibile estensione di 15 giorni tramite accordo per esigenze legate alla cadenza delle festività.
Per le attività stagionali non si applica la disciplina sulla successione dei contratti a termine.
Somministrazione di lavoro
Limiti quantitativi
Per la somministrazione a tempo determinato:
- massimo, nell'arco di 12 mesi, la media del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice;
- in alternativa, fino a 5 prestatori di lavoro, purché non si superi il totale dei rapporti a tempo indeterminato in essere.
Limite complessivo tra contratti a termine e somministrazione:
- 30% come media annua.
Tale percentuale può essere incrementata fino a un massimo del 20% per:
- costituzione di start-up per non oltre 12 mesi;
- eventi e manifestazioni di particolare rilevanza nazionale o territoriale;
- subentro in nuovo appalto per non oltre 12 mesi.
Preavviso
Operai
Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.
| Area professionale / Modulo | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Qualificata / Consolidato | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Qualificata / Centrato | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Qualificata / Base | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Operativa / Consolidato | 20 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
| Operativa / Centrato-Base | 14 giorni | 14 giorni | 14 giorni |
Decorrenza del preavviso operai: da qualunque giorno della settimana.
Impiegati
Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.
| Area professionale / Modulo | Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|---|
| Tecnica e gestionale / Consolidato | C3 | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi |
| Tecnica e gestionale / Centrato | C2 | 1 mese e mezzo | 2 mesi | 2 mesi e mezzo |
| Tecnica e gestionale / Base | C1 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Qualificata / Consolidato | B3 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Qualificata / Centrato | B2 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Qualificata / Base | B1 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
| Operativa / Consolidato | A3 | 1 mese | 1 mese e mezzo | 2 mesi |
Decorrenza del preavviso impiegati: dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
TFR
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