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Ordinanza

Ordinanza n. 3935/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Risorse Umane, prot. n. 144147/2026 del 15.05.2026, avente ad oggetto: “Selezione pubblica, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 unità per l’area assistenti, famiglia professionale di assistente gestionale”, in particolare: - dell’art. 2, punto 2.1, lett. d), nella parte in cui richiede, quale requisito assoluto di ammissione, la cittadinanza italiana, senza prevedere l’ammissione dei cittadini dell’Unione europea e dei cittadini di Paesi terzi titolari dei titoli di soggiorno equiparanti previsti dall’art. 38 D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, tra cui i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo, ivi compresi, ove esistenti: gli atti istruttori e preparatori del bando; le determinazioni interne dell’Agenzia delle Entrate sulla scelta di imporre la cittadinanza italiana; - dell’art. 1, punto 1.2 e dell’art. 2, punto 2.1, lett. b), nella parte in cui subordina la partecipazione alla selezione, per ciascun ambito provinciale, alla previa iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dal servizio competente nel corrispondente territorio provinciale, così impedendo alla ricorrente, attualmente iscritta negli elenchi del collocamento mirato della di Catanzaro (di seguito, breviter, “C.P.I.”), di candidarsi per l’ambito provinciale di Cosenza, pur trattandosi di procedura pubblica nazionale, pubblicata sul Portale inPA, riservata ai soggetti di cui all’art. 1, Legge 68/1999, e finalizzata all’assunzione presso una amministrazione statale; nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo, ivi compresi, ove esistenti: gli atti istruttori e preparatori del bando; le determinazioni interne dell’Agenzia delle Entrate sulla scelta di subordinare la partecipazione alla selezione, per ciascun ambito provinciale, alla previa iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dal servizio competente nel corrispondente territorio provinciale - in particolare, dell’art. 2, punto 2.2, nella parte in cui subordina la partecipazione alla selezione, imponendo che “i requisiti di cui al comma 2.1 - [in parte qua, con riferimento a quelli di cui all’art. 2, punto 2.1, lett. d), nonché a quelli di cui gli artt. 1, punto 1.2 e 2, punto 2.1, lett. b] - devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono persistere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato”, in luogo della diversa previsione del loro possesso - (più logico e favorevole ai fini della massima partecipazione di candidati disabili) - non prima del momento reale dell’assunzione e/o della presa in servizio; nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo, ivi compresi, ove esistenti: gli atti istruttori e preparatori del bando; le determinazioni interne dell’Agenzia delle Entrate sulle scelte atte imporle; - nonché, in parte qua, gli atti, le impostazioni tecniche ed informatiche, ovvero le schermate applicative, atte all’inserimento online della domanda di partecipazione, del Portale inPA, che impediscano alla ricorrente di presentare domanda senza dichiarare i predetti specifici requisiti; - nonché, ogni eventuale provvedimento espresso o tacito di esclusione della ricorrente dalla procedura.

Giustizia amministrativa202606417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 622 unità nell’area assistenti, limitatamente alle clausole sulla cittadinanza italiana, sull’iscrizione negli elenchi provinciali del collocamento mirato e sul possesso dei requisiti sino alla stipula del contratto, nonché agli atti applicativi e all’eventuale esclusione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando dell’Agenzia delle Entrate chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle clausole che: imponevano la cittadinanza italiana come requisito assoluto, senza ammettere cittadini dell’Unione europea e cittadini di Paesi terzi titolari dei titoli di soggiorno equiparati previsti dall’art. 38 d.lgs. 165/2001, tra cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; subordinavano la partecipazione per ciascun ambito provinciale alla previa iscrizione negli elenchi del collocamento mirato tenuti dal servizio competente nella provincia corrispondente, impedendole di concorrere per l’ambito di Cosenza essendo iscritta negli elenchi di Catanzaro; stabilivano che tali requisiti dovessero essere posseduti alla scadenza del termine per la domanda e permanere fino alla stipula del contratto individuale, anziché al momento dell’assunzione o della presa di servizio. Sono stati inoltre contestati gli atti preparatori, le determinazioni interne, le impostazioni tecniche del Portale inPA e ogni eventuale esclusione espressa o tacita.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né ha esaminato in via definitiva i motivi relativi alla cittadinanza, all’iscrizione provinciale nel collocamento mirato o alla persistenza dei requisiti. Ha rilevato che il giudice ordinario aveva nel frattempo adottato un provvedimento cautelare ordinando all’Amministrazione di consentire la partecipazione della ricorrente alla procedura. Considerata tale sopravvenienza e lo spessore delle questioni controverse, il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per definire la fase cautelare mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., demandando al Presidente della sezione la fissazione della data. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In presenza di una controversia cautelare di particolare rilievo e, nel caso concreto, alla luce del provvedimento cautelare sopravvenuto del giudice ordinario, il giudice amministrativo può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito in luogo di una decisione cautelare definitiva.

  • art. 38 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato dalla ricorrente quale disposizione che prevede l’equiparazione, ai fini dell’accesso al pubblico impiego, di determinate categorie di cittadini dell’Unione europea e di cittadini di Paesi terzi titolari di specifici titoli di soggiorno; il TAR non ne ha ancora valutato il merito applicativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della fase cautelare amministrativa, sopravviene un provvedimento cautelare del giudice ordinario che impone all’amministrazione di consentire la partecipazione del ricorrente alla procedura, e la controversia presenta questioni di particolare rilievo, il giudice amministrativo può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare la legittimità delle clausole contestate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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