Sentenza n. 5051/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 555 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Umbria che aveva respinto il ricorso contro la revoca dell'autorizzazione per il noleggio con conducente e il diniego di voltura
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione comunale con cui erano state revocate un'autorizzazione NCC e respinta la domanda di trasferimento della relativa titolarità. Il Comune aveva contestato l'assenza di una sede operativa effettiva nel territorio comunale, l'assenza di un valido titolo per la rimessa, il mancato concreto utilizzo della rimessa e l'assenza di attività di servizio nel Comune e nella Provincia, con conseguente violazione del vincolo territoriale. L'appellante ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 21/1992 e del regolamento comunale, travisamento e contraddittorietà, sostenendo che il conferimento dell'autorizzazione a una cooperativa riguardasse la sola gestione economica e che il Comune avesse applicato criteri incoerenti rispetto alla precedente voltura; 2) violazione dell'art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992, dei principi sull'onere della prova e sul giusto procedimento, carenza istruttoria e illogicità, contestando l'accertamento sull'inutilizzo della rimessa e la richiesta di fogli di servizio relativi a un periodo pluriennale, nonché lamentando che l'accertamento fosse stato condotto nei confronti della cooperativa anziché della persona fisica titolare; 3) violazione degli artt. 2 e 9 della legge n. 241/1990, del legittimo affidamento e dei principi di economicità, efficacia e trasparenza, sostenendo che il Comune avesse ritardato la decisione sulla voltura e avesse successivamente revocato l'autorizzazione, impedendo il subentro del nuovo titolare. Il Comune ha proposto appello incidentale contro il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire della cooperativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello principale e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la revoca perché fondata sul mancato rispetto del vincolo di territorialità, comprovato dal mancato e prolungato utilizzo della rimessa indicata quale base operativa e dalla totale assenza, per un periodo di tre anni e cinque mesi, di documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività NCC nel territorio comunale o provinciale. La mera disponibilità giuridica della rimessa, desunta da contratti di comodato peraltro privi di data certa, non è stata ritenuta sufficiente: occorreva dimostrarne l'effettiva utilizzazione come base operativa del servizio. Non spettava al Comune provare l'assenza di attività, poiché il titolare dell'autorizzazione deve dimostrare il possesso e la permanenza dei requisiti per il suo esercizio. La mancata produzione dei fogli di servizio è stata considerata coerente con gli accertamenti della Polizia Municipale e con l'assenza protratta di attività. È stata ritenuta irrilevante la censura relativa al soggetto destinatario degli accertamenti, poiché anche considerando la posizione del titolare persona fisica risultava integrato il presupposto della revoca. È stata inoltre respinta la censura sul diniego di voltura: la permanenza dell'autorizzazione in capo al cedente costituiva presupposto indefettibile del trasferimento, e la verifica dei requisiti per il mantenimento del titolo, già avviata prima della domanda di voltura, era logicamente preliminare alla valutazione del subentro. L'appello incidentale del Comune è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo stato respinto l'appello principale. L'appellante è stata condannata a rifondere al Comune 3.000 euro oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, costituitosi solo formalmente.
Norme richiamate
artt. 3, 7 e 8 l. 21/1992
Le disposizioni sono state richiamate nel quadro della disciplina dell'autorizzazione NCC e del vincolo territoriale; la revoca è stata ritenuta legittima per la mancata dimostrazione dell'effettivo esercizio dell'attività mediante una rimessa concretamente utilizzata nel territorio di riferimento.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
La disposizione è stata invocata in relazione alla conservazione e produzione dei fogli di servizio; il giudice ha distinto l'obbligo di esibizione ai controlli dalla necessità, per il titolare, di fornire elementi probatori della permanenza dei requisiti e dell'effettivo esercizio dell'attività.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo di conclusione del procedimento non impedisce all'amministrazione di verificare previamente la permanenza dei requisiti sostanziali dell'autorizzazione quando tale verifica costituisce presupposto necessario per decidere sulla voltura.
art. 9 l. 241/1990
La norma è stata richiamata dall'appellante in relazione alla partecipazione procedimentale e al legittimo affidamento, ma non ha condotto all'annullamento della revoca o del diniego di voltura.
art. 5 legge n. 21/1992
Richiamato nel motivo d'appello quale parametro del regolamento comunale e della disciplina dell'autorizzazione NCC; non risulta oggetto di autonoma statuizione distinta dalla valutazione del vincolo territoriale.
Massime di principio
- Nel servizio di noleggio con conducente, la mera disponibilità giuridica di una rimessa non dimostra il rispetto del vincolo di territorialità: il titolare deve provare l'effettiva utilizzazione della rimessa quale base operativa concreta del servizio nel territorio di riferimento.
- Quando l'amministrazione accerta il mancato e prolungato utilizzo della rimessa e l'assenza di elementi documentali sull'esercizio del servizio, spetta al titolare dell'autorizzazione fornire la prova del possesso e della permanenza dei requisiti; non grava sul Comune l'onere di provare in positivo l'assenza di attività.
- La totale mancata produzione dei fogli di servizio, a fronte di una richiesta amministrativa e di accertamenti sulla mancata operatività della rimessa, può costituire elemento coerente e concorrente di conferma dell'assenza prolungata di attività NCC nel territorio vincolato.
- La verifica della permanenza dei requisiti sostanziali dell'autorizzazione costituisce presupposto preliminare rispetto alla decisione sulla voltura: se il titolo originario è revocabile per il venir meno dei requisiti, il trasferimento a un nuovo titolare non può essere valutato come autonomamente perfezionabile.
- L'eventuale erronea individuazione del soggetto nei cui confronti siano stati svolti gli accertamenti non determina l'illegittimità della revoca quando, anche considerando la posizione dell'effettivo titolare persona fisica, risultino comunque provati i fatti sostanziali posti a fondamento della perdita dei requisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →