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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30100/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive maturate nell'ambito di un appalto, chiedendo la condanna sia della società appaltatrice datrice di lavoro sia del committente, indicato come obbligato in solido ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003. Il Tribunale aveva accolto la domanda. La Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'impugnazione del committente, aveva però respinto la pretesa verso quest'ultimo, ritenendo ANAS s.p.a. assimilabile a una pubblica amministrazione e dunque esclusa dal regime di solidarietà. In cassazione il lavoratore ha censurato tale qualificazione, denunciando falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. 165/2001 e 9 del d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013, sostenendo che ANAS non dovesse essere considerata pubblica amministrazione ai fini dell'esclusione dalla responsabilità solidale. Il Fallimento della società appaltatrice è rimasto intimato senza difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il regime di responsabilità solidale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si applica anche ai soggetti privati, pur qualificati come enti aggiudicatori e sottoposti alla disciplina degli appalti pubblici, mentre l'esclusione opera solo per le pubbliche amministrazioni in senso proprio, per il divieto espresso di applicazione del d.lgs. 276/2003. Ha quindi escluso che il richiamo della Corte d'appello alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15594/2014 fosse pertinente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 29, d.lgs. 276/2003

    prevede la responsabilità solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto; si applica anche ai soggetti privati assoggettati al codice dei contratti pubblici, non alle pubbliche amministrazioni escluse ex lege.

  • art. 1, d.lgs. 165/2001

    la Corte lo richiama per distinguere le pubbliche amministrazioni, cui il d.lgs. 276/2003 non si applica, dai soggetti privati partecipati o comunque rientranti nel perimetro degli enti aggiudicatori.

  • art. 9, d.l. 76/2013 conv. in l. 99/2013

    è invocato nel motivo di ricorso per contestare la qualificazione di ANAS come pubblica amministrazione ai fini dell'esclusione dalla solidarietà.

  • art. 1676 c.c.

    richiamato come rimedio applicabile nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in assenza di applicabilità del d.lgs. 276/2003, a tutela dei lavoratori e degli ausiliari dell'appaltatore.

  • art. 2, comma 4, d.lgs. 163/2006

    il codice dei contratti pubblici non è autosufficiente e, per quanto non previsto, rinvia alle disposizioni del codice civile; ciò esclude che vi sia incompatibilità assoluta con norme esterne come quelle del d.lgs. 276/2003.

Massime di principio

  • La responsabilità solidale del committente ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non è esclusa dal solo fatto che il committente sia soggetto alla disciplina dei contratti pubblici, se esso resta un soggetto privato e non una pubblica amministrazione in senso proprio.
  • L'incompatibilità tra disciplina degli appalti pubblici e tutela lavoristica dei dipendenti dell'appaltatore non può presumersi: occorre verificare se esista un espresso divieto di applicazione della normativa lavoristica al soggetto committente.
  • Per le pubbliche amministrazioni in senso tecnico, l'esclusione dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 è giustificata dal divieto espresso di applicazione; in tali casi può residuare, nei limiti di legge, la tutela di cui all'art. 1676 c.c.
  • La disciplina degli appalti pubblici e quella della solidarietà retributiva perseguono finalità diverse e coesistono quando il committente è un soggetto privato tenuto al rispetto del codice dei contratti pubblici.
  • Il rinvio a precedenti di legittimità è decisivo solo se la questione esaminata in quei precedenti coincide realmente con quella oggetto del giudizio; il richiamo a decisioni su tematiche diverse non è sufficiente a giustificare l'esclusione della solidarietà.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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