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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17481/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Oristano per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello da cucina lungo 22 cm (12 cm di lama) in violazione dell'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110. Il Tribunale la condannò a 1.333 euro di ammenda riconoscendo le attenuanti generiche/lieve entità. In cassazione il difensore ha censurato la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), sostenendo che nelle conclusioni era stata formulata la richiesta di applicazione della particolare tenuità e che, in subordine, andava comunque applicata l'attenuante di lieve entità. Inoltre si deduce contraddittorietà della motivazione perché il Tribunale riconobbe la lieve entità ma non pronunciò sull'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione relativa all'art. 131-bis cod. pen., rilevando che nelle conclusioni del difensore era stata espressamente richiesta l'applicazione della causa di non punibilità e che il Tribunale non ha motivato la mancata applicazione di tale disposizione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata solo con riferimento alla causa di non punibilità e la vicenda è stata rinviata al Tribunale di Oristano perché riesamini, senza pregiudizio sulla valutazione di merito, la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma secondo

    Norma applicata per contestare il porto fuori dall'abitazione di un coltello; il fatto è stato ritenuto sanzionabile dal Tribunale come illecito previsto da tale disposizione.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma terzo

    Richiamata nel giudizio come parametro per la valutazione dell'attenuante di lieve entità, distinta dalla causa di non punibilità ex art. 131-bis.

  • codice penale, art. 131-bis

    Dispositivo invocato dal difensore che prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la richiesta fosse stata formulata nelle conclusioni e che il giudice di merito non avesse motivato la mancata applicazione, rendendo necessario il rinvio per una nuova valutazione.

  • codice di procedura penale, art. 593, comma 3

    Richiamato dalla Corte d'appello in ordine all'inappellabilità della sentenza quando la pena irrogata consiste solo in ammenda; tale circostanza è stata rilevante per le vicende processuali e la trasmissione degli atti in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Citata dal ricorrente per sostenere che, ove sussistano i presupposti, l'art. 131-bis può essere applicato anche in sede di legittimità secondo la giurisprudenza di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018 (Zingari)

    Richiamata per rafforzare il principio che la particolare tenuità del fatto può essere oggetto di verifica in sede di legittimità se emergono i presupposti giuridici.

Massime di principio

  • Se il difensore chiede espressamente nelle conclusioni l'applicazione dell'art. 131-bis (particolare tenuità), il giudice di merito è tenuto a valutare e motivare esplicitamente l'accoglimento o il rigetto di tale richiesta; la mancata motivazione è vizio rilevabile in Cassazione.
  • Il riconoscimento di un'attenuante (es. lieve entità) non equivale automaticamente all'applicazione dell'art. 131-bis: il giudice deve compiere una specifica valutazione sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità.
  • Quando la motivazione del provvedimento non rispecchia correttamente le conclusioni dedotte dalle parti (es. verbalizzazione diversa), può configurarsi un vizio formale che impedisce al giudice di confrontarsi con la richiesta effettivamente dedotta e legittima l'annullamento e il rinvio.
  • La Cassazione può annullare limitatamente al punto carente della motivazione (annullamento con rinvio) e non sempre comporta la riforma integrale della sentenza: il giudice di rinvio deve riesaminare il punto indicato senza pregiudizio sulla valutazione di merito.
  • In presenza di sentenza che infligge solo l'ammenda, occorre considerare l'inappellabilità ex art. 593 c.p.p.; in tali casi il rimedio può essere il ricorso per cassazione, e le questioni di non punibilità possono essere discusse in legittimità se emergono profili di vizio o carenza motivazionale.

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