Cassazione Penale, Sentenza n. 29107/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per: (1) contestare la capacità drogante delle sostanze sequestrate in ragione dell'elevata presenza di CBD e della bassa percentuale di THC, sostenendo che il CBD annulli o depotenziali l'effetto psicoattivo del THC; (2) chiedere una rinnovazione istruttoria (nuova perizia) per quantificare l'interazione CBD/THC; (3) dedurre buona fede e assenza dell'elemento soggettivo in ragione degli acquisti da un rivenditore autorizzato e della sostituzione di partite ritenute non conformi. Azzi solleva analogo motivo sull'incertezza scientifica circa l'effetto antagonista del CBD.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i ricorsi. Ha ritenuto legittimo il diniego di nuova perizia perché la richiesta era ipotetica e i ricorrenti non hanno prodotto evidenze scientifiche sopravvenute. Ha confermato il principio che, nella commercializzazione dei derivati della cannabis destinati al consumo (foglie, inflorescenze, olio, resina), rileva la concreta idoneità della sostanza a produrre effetti psicotropi e non la mera percentuale numerica di THC. L'incertezza circa la quantificazione dell'effetto antagonista del CBD non porta ad escludere l'efficacia drogante senza prove scientifiche che dimostrino l'azzeramento o il radicale depotenzamento dell'effetto del THC. Per queste ragioni sono state confermate le condanne e le pene confermate in appello (tre anni e sei mesi e multa per M. De Luca; due anni e sei mesi e multa per J. De Luca; un anno e sei mesi e multa ridotta per A. Ayoub).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Il reato si verifica quando la sostanza commerciale è concretamente idonea a produrre effetti psicotropi; non è determinante la sola percentuale numerica di principio attivo se la sostanza, nella prassi, può produrre effetti droganti.
Legge 2 dicembre 2016, n. 242 (c.d. canapa light)
La legge fissa soglie e ambiti applicativi (coltivazione e specifici usi industriali/alimentari) che non si estendono automaticamente alla commercializzazione al pubblico di derivati destinati al consumo; per tali ultimi rileva la concreta efficacia drogante.
art. 4, commi 5 e 7, legge 2/12/2016 n. 242
I limiti percentuali 0,2-0,6% previsti dalla normativa sulla canapa si applicano al contesto di coltivazione/usi indicati e non escludono di per sé la rilevanza penale se il prodotto destinato al consumo risulta idoneo a produrre effetti psicotropi.
art. 606 lett. d) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)
Le censure di vizio motivazionale e di violazione di legge sono esaminate ma il diniego di prova di rinnovazione può essere legittimo se richiesto in termini ipotetici e senza nuova evidenza probatoria.
Pronuncia delle Sezioni Unite citata
"ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante"
Conferma il criterio della verifica concreta dell'efficacia drogante come parametro decisivo per la rilevanza penale nella vendita/distribuzione di derivati della cannabis.
Massime di principio
- La rilevanza penale nella commercializzazione di derivati della cannabis si valuta sulla idoneità concreta della sostanza a produrre effetti psicotropi e non esclusivamente sulla percentuale numerica di THC.
- La presenza di CBD non basta automaticamente a escludere la capacità drogante: la difesa deve fornire prove scientifiche solide e aggiornate che dimostrino che l'effetto del THC è azzerato o radicalmente depotenzato.
- La richiesta di nuova perizia viene rigettata se fondata su mere ipotesi di progressi scientifici non documentati; spetta alla parte che invoca novità scientifiche dimostrarle.
- L'acquisto da un fornitore autorizzato o la buona fede sulla provenienza del prodotto non esime automaticamente da responsabilità penale se il prodotto, nella pratica, si dimostra idoneo a produrre effetti droganti.
- I giudici possono adottare soglie prudenziali (es. incremento del valore soglia applicato) ma ciò non sostituisce la necessità di accertare l'effetto concreto sul consumatore.
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