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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10013/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società, in liquidazione, aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul credito derivante da un contratto di mutuo erogato anni prima in favore di altra società e garantito da fideiussione prestata dalla stessa opponente. In primo grado e poi in appello era stata respinta la contestazione relativa alla pretesa usurarietà del tasso moratorio. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che nella verifica del superamento del tasso soglia dovessero sommarsi interessi corrispettivi e di mora e anche altre voci di costo, in particolare una penale del 5% prevista per la risoluzione per inadempimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, lamentando la nullità del mutuo per mancata indicazione del costo dell'assicurazione sull'immobile, asseritamente obbligatoria, e contestando che la corte territoriale avesse escluso il motivo per difetto di prova della polizza e per tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello: la corte territoriale aveva escluso l'usurarietà del solo tasso di mora, considerato autonomamente, rilevando che esso era inferiore al tasso soglia; la ricorrente, invece, aveva riproposto in cassazione la tesi del cumulo tra tasso corrispettivo e moratorio e la questione della penale, quest'ultima peraltro non devoluta in appello. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche a voler ritenere indeterminata la clausola relativa al costo assicurativo, ciò non comportava automaticamente la nullità dell'intero contratto: la nullità parziale avrebbe potuto estendersi al contratto solo se fosse stata allegata e provata la volontà dei contraenti di non concludere il mutuo senza quella clausola, circostanza non dedotta dalla ricorrente. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente come norma sanzionatoria dell'usura, ma la Corte non entra nel merito del superamento del tasso soglia perché dichiara inammissibile il motivo per difetto di attacco alla ratio decidendi

  • L. n. 108/1996

    invocata dalla ricorrente nella prospettiva del calcolo del tasso soglia usurario

  • art. 644 c.p.

    richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per la determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'usura

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità del contratto per usurarietà o per violazione della disciplina sui costi del finanziamento

  • art. 117, comma 4, d.lgs. n. 385/1993

    invocato per sostenere la nullità della clausola/contratto a causa della mancata indicazione del costo dell'assicurazione sul bene finanziato

  • art. 1419, comma 1, c.c.

    la Corte afferma che l'eventuale nullità della singola clausola non travolge l'intero contratto se non risulta che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di una tesi difensiva diversa da quella devoluta in appello o non idonea a scalfire la motivazione decisiva comporta inammissibilità.
  • La verifica dell'eventuale usurarietà di un tasso moratorio va condotta, quando la decisione di merito vi abbia fatto riferimento, con riguardo al tasso di mora considerato autonomamente; non è sufficiente dedurre in cassazione una diversa teoria di cumulo se essa non è stata effettivamente posta a base del gravame.
  • Una censura nuova in cassazione, non introdotta come specifico motivo di appello, è preclusa e non può essere esaminata dal giudice di legittimità.
  • L'eventuale indeterminatezza o nullità di una clausola del contratto non determina automaticamente la nullità dell'intero contratto: occorre verificare se, senza quella clausola, il contratto sarebbe stato comunque concluso dalle parti, secondo il criterio di cui all'art. 1419, comma 1, c.c.

Come è indicizzato

MaterieMutuoRicorso per cassazioneNullità
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

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