Cassazione Civile, Ordinanza n. 21735/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Ufficio ha recuperato l'imposta ritenendo non spettante il regime di non imponibilità per cessioni intracomunitarie fatturate dalla società a clienti comunitari indicati con partite IVA inesistenti o cessate. In primo grado la società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la decisione è stata riformata: la CTR ha ritenuto assente il requisito soggettivo della cessione intracomunitaria, osservando che non bastava la mera presenza di requisiti territoriale e oggettivo e che il cedente, per fruire dell'esenzione, doveva verificare con attenzione l'effettiva soggettività passiva dell'acquirente estero. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 41 e 50 d.l. 331/1993, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva confuso il profilo sostanziale della soggettività passiva con il profilo formale del codice identificativo IVA, trasformando l'omesso controllo del numero IVA in prova dell'inesistenza del cliente e imponendo un obbligo di verifica che la legge non prevederebbe; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., perché la CTR avrebbe motivato in modo apodittico e sostanzialmente fotocopia, senza confrontarsi con la decisione di primo grado e con le difese specifiche, anche rispetto alle differenze tra annualità e cessionari coinvolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse apparente: pur concisa, la sentenza di merito esponeva in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto, indicando che l'Ufficio aveva contestato il difetto del requisito soggettivo e che, per l'esenzione IVA, era necessario individuare l'effettivo contraente soggetto passivo nello Stato membro di destinazione. Ha poi dichiarato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché non si confrontava con la reale ratio decidendi della CTR, che non aveva affermato la coincidenza automatica tra numero identificativo e soggettività passiva, ma aveva valorizzato la mancanza di prova dell'effettiva soggettività IVA del cessionario; infondato perché, secondo la giurisprudenza consolidata nazionale ed unionale richiamata, per le cessioni intracomunitarie contano i requisiti sostanziali e la prova dell'effettiva destinazione dei beni e dello status di soggetto passivo del cessionario, mentre il possesso o la verifica del codice IVA è un adempimento formale non decisivo, salvo frode o impossibilità di provare i requisiti sostanziali. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché l'Agenzia non ha svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 41 d.l. n. 331 del 1993
art. 41, comma 1, lett. a)
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede il soddisfacimento dei requisiti sostanziali, tra cui l'effettiva destinazione dei beni nel territorio di altro Stato membro e la soggettività passiva del cessionario.
art. 50 d.l. n. 331 del 1993
Il numero identificativo IVA del cessionario estero ha funzione formale di identificazione del soggetto passivo nello Stato membro di residenza, ma non coincide di per sé con la prova sostanziale dell'esenzione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria della CTR; la Corte rileva che il motivo è inammissibile perché non specifica il contrasto tra norma e decisione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ne esclude la violazione per difetto di specificità del motivo.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti della non imponibilità grava sul cedente che invoca la deroga al regime ordinario di imponibilità IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; una motivazione concisa ma comprensibile è sufficiente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Impiego per contestare la motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che il requisito è rispettato se la decisione rende percepibili le ragioni del decisum.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto, in dispositivo, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Direttiva 2006/112/CE, art. 138, par. 1
La non imponibilità delle cessioni intracomunitarie dipende dal soddisfacimento dei requisiti sostanziali previsti dalla direttiva.
Massime di principio
- In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA richiede la prova dei requisiti sostanziali dell'operazione; gli adempimenti formali, come la verifica o indicazione del numero di partita IVA del cessionario, non sono di regola decisivi se non impediscono la dimostrazione dei presupposti sostanziali o se non ricorre frode.
- L'onere di provare i fatti costitutivi del regime di non imponibilità grava sul cedente che invochi la deroga al regime ordinario di imponibilità, e ciò include la prova dell'effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro e della soggettività passiva del cessionario.
- La mancata o incompleta verifica del codice identificativo IVA del cessionario non determina automaticamente l'imponibilità dell'operazione né prova da sola l'inesistenza del cliente; occorre accertare in concreto se sia provata la sostanza dell'operazione e l'effettiva qualifica di soggetto passivo dell'acquirente estero.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; una motivazione concisa è sufficiente se rende percepibili le ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum.
- Nel ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare il concreto contrasto tra norme richiamate e affermazioni del giudice di merito.
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