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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37995/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio di opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per un credito di Roma Capitale. Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto il credito e inefficace la cartella, regolando le spese: aveva posto le spese a carico della sola Agenzia delle entrate-Riscossione, compensandole invece tra il debitore opponente e Roma Capitale, motivando tale compensazione con la formula delle "giuste ragioni". Il ricorrente ha impugnato la statuizione sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., sostenendo che la compensazione non poteva essere disposta con motivazione generica, dovendo invece essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulle spese. Ha ritenuto illegittima la compensazione disposta dal Tribunale tra il debitore opponente e Roma Capitale perché motivata in modo generico con il richiamo a "giuste ragioni", mentre l'art. 92 c.p.c., interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, consente la compensazione fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. Cassato il provvedimento impugnato in parte qua, la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito e ha condannato Roma Capitale in solido con l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese dei due gradi di merito, come già liquidate dal Tribunale, oltre alle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 92 e 97 c.p.c. quale parametro della disciplina delle spese di lite, ma la decisione si concentra soprattutto sul limite alla compensazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione generica fondata su "giuste ragioni" è insufficiente.

  • art. 97 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla regolazione delle spese, senza una specifica autonoma elaborazione nella motivazione decisoria.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    La norma sulle spese è letta alla luce di tale pronuncia, che delimita la possibilità di compensazione alle gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass. 2487/2019

    Citata a sostegno del principio secondo cui la compensazione richiede una motivazione specifica e ragioni di carattere grave ed eccezionale.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca, è consentita solo se il giudice indica e valuta specifiche gravi ed eccezionali ragioni; formule generiche come "giuste ragioni" non sono sufficienti.
  • La statuizione sulle spese deve essere adeguatamente motivata e conforme ai limiti normativi fissati dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • Quando la censura riguarda solo la regolamentazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e pronunciare direttamente nel merito sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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