Sentenza n. 1466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 11974/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il verbale di valutazione della prova scritta e la mancata ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato aveva impugnato il verbale del 5 settembre 2022, con cui la propria prova scritta era stata valutata con il punteggio di 5 e non era stato ammesso alla prova orale del concorso per 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato. Nel ricorso originario deduceva violazione degli artt. 3 e 12 della l. 241/1990 e dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, manifesta illogicità, contraddittorietà e irrazionalità della valutazione. Sosteneva che i giudizi analitici contenuti nella scheda di correzione, nei quali ricorreva l’espressione “sufficientemente”, fossero incompatibili con il voto finale insufficiente e che l’elaborato fosse corretto, completo, coerente e privo di errori grammaticali. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso perché il candidato non aveva impugnato la graduatoria finale del concorso. In appello contestava tale conclusione, deducendo di avere impugnato la graduatoria degli ammessi agli orali, di avere mantenuto vivo il proprio interesse, di non avere avuto conoscenza della graduatoria finale e che la clausola del ricorso riferita a ogni atto presupposto, conseguente o successivo fosse idonea a ricomprenderla. Deduceva inoltre difetto di motivazione della sentenza e degli atti di valutazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la mancata impugnazione della graduatoria finale, pubblicata il 6 giugno 2023 dopo la notifica del ricorso originario, rendesse improcedibile il ricorso contro il verbale di valutazione della prova scritta e la mancata ammissione agli orali. L’atto finale deve essere impugnato perché, pur inserendosi nella stessa sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto preparatorio quando comporta nuove e autonome valutazioni di interessi, anche riferite a una pluralità di candidati. L’impugnazione dell’atto endoprocedimentale direttamente lesivo non esonera quindi dall’impugnazione tempestiva della graduatoria definitiva. È stata ritenuta irrilevante l’asserita mancata conoscenza effettiva della graduatoria, poiché la pubblicazione nelle forme previste dall’art. 15, commi 6 e 7, d.P.R. 487/1994 determina la conoscenza legale opponibile erga omnes e fa decorrere il termine di impugnazione, individuato in 60 giorni. È stata altresì esclusa l’idoneità della clausola di stile relativa agli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi a estendere l’oggetto del giudizio a un atto futuro e non specificamente impugnato. Le censure sul difetto di motivazione sono state respinte perché gli atti impugnati e la sentenza risultavano sufficientemente motivati e, comunque, l’omessa impugnazione dell’atto finale era dirimente. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 3 e 12 l. 241/1990
Richiamati quali disposizioni che il candidato assumeva violate in relazione alla motivazione e ai criteri di valutazione della prova scritta; le relative censure non sono state esaminate nel merito in senso favorevole, risultando dirimente l’omessa impugnazione della graduatoria finale.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Richiamato dal candidato in relazione ai criteri e alle modalità di valutazione della prova concorsuale; la censura è rimasta recessiva rispetto alla declaratoria di improcedibilità.
art. 15, commi 6 e 7, d.P.R. 487/1994
Disciplina la pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi e la relativa pubblicità mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale; tale pubblicazione costituisce forma di conoscenza legale opponibile erga omnes e fa decorrere il termine per l’impugnazione.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La pubblicazione rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è solo quella prevista dalla legge o in base alla legge, idonea a produrre un effetto conoscitivo opponibile erga omnes.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando è impugnato un atto direttamente lesivo della partecipazione a un concorso, il ricorrente deve impugnare anche la graduatoria finale entro il termine di legge, se questa sopravviene, perché l’atto finale può implicare nuove e autonome valutazioni di interessi e non costituisce necessariamente conseguenza inevitabile dell’atto preparatorio.
- La mancata impugnazione tempestiva della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione o la mancata ammissione alle prove successive, poiché l’eventuale annullamento dell’atto preparatorio non potrebbe travolgere la graduatoria definitiva divenuta inoppugnabile.
- Nei concorsi pubblici, il termine per impugnare la graduatoria decorre dalla pubblicazione effettuata nelle forme previste dall’art. 15, commi 6 e 7, d.P.R. 487/1994, quale forma di conoscenza legale opponibile erga omnes, indipendentemente dalla prova di una conoscenza effettiva e completa dei vizi dell’atto.
- La clausola generica con cui il ricorrente impugna ogni atto presupposto, conseguente, connesso o successivo non estende l’oggetto del giudizio a un atto finale non ancora emanato o non specificamente individuato e gravato, né sostituisce l’impugnazione tempestiva dell’atto sopravvenuto.
- La necessità di impugnare l’atto finale può venir meno soltanto quando tra l’atto preparatorio già impugnato e quello conclusivo sussista un rapporto di presupposizione o conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, senza nuove e autonome valutazioni di interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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