Sentenza n. 1651/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza n. 135/2025 del Tribunale di Vallo della Lucania, che aveva rigettato l’opposizione a precetto del Comune e confermato il precetto, condannando l’ente alle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore antistatario della società creditrice ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata il 18 marzo 2025, era passata in giudicato, era stata notificata al Comune il 18 marzo 2025 e che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’ente non aveva pagato le somme liquidate. Ha chiesto il pagamento di euro 4.062,81, comprensivi di euro 156,26 per Cassa avvocati e di euro 509,55 per spese generali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e alle spese del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del titolo giudiziale, verificando il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l’inadempimento del Comune. Ha ordinato all’ente di pagare al ricorrente le somme dovute in base alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, cui spetta dare completa esecuzione al titolo entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta documentata del creditore; il mandato comprende l’adozione degli atti contabili necessari, anche eventuali modifiche di bilancio e il reperimento delle somme, fermo il rispetto dell’art. 159, comma 5, TUEL. Il TAR ha precisato che non sono dovute in ottemperanza le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla libera scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Ha condannato il Comune alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, spese forfettarie del 15% e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme indicate nella sentenza da ottemperare.
Il giudizio di ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del titolo giudiziale non adempiuto e di fissare un termine per il pagamento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
eseguita in data 18 marzo 2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
L’attivazione dell’ottemperanza per l’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione rilevante.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
I poteri commissariali in ottemperanza devono rispettare i limiti di tutela delle somme impignorabili previsti dall’art. 159 TUEL, previa verifica delle deliberazioni rilevanti.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato, notificato all’amministrazione e non adempiuto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, contiene una condanna al pagamento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può adottare gli atti contabili necessari, compiere eventuali modifiche di bilancio e reperire materialmente le somme; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 159, comma 5, TUEL.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono rimborsabili le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, poiché derivano dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza.
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