Sentenza n. 15020/2026 - Roma, Sezione 2Q
Per l’accesso documenti - accertamento illegittimità del silenzio inadempimento - rifiuto su accesso rinnovato il 24-05-2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto e mancato riscontro su istanze di accesso documentale relative a circolari, corrispondenza interna, atti istruttori e documenti concernenti l'interpretazione dei bonus fiscali, la piattaforma di cessione dei crediti e le sospensioni F24
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il mancato riscontro dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze a diverse istanze di accesso, formulate tra dicembre 2025 e giugno 2026. Le richieste riguardavano, tra l'altro, circolari interne, corrispondenza tra MEF, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, documenti sull'interpretazione dei bonus ordinari generati prima del 12 novembre 2021, atti relativi alla piattaforma di cessione dei crediti, sospensioni F24, assegnazione e trattazione delle pratiche, note istruttorie e direttive operative. I ricorrenti hanno qualificato l'accesso come difensivo, sostenendo che la conoscenza dei documenti fosse necessaria per la tutela dei propri interessi in sede amministrativa, tributaria, penale, risarcitoria e sovranazionale. L'Amministrazione ha eccepito la tardività, l'inammissibilità per genericità e difetto di interesse e l'infondatezza del ricorso. Il TAR ha rilevato inoltre che l'azione era stata proposta congiuntamente da una persona fisica e da due società senza dimostrare l'identità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali né l'assenza di conflitti, anche potenziali, di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. La richiesta di accesso contenuta nell'istanza del 24 maggio 2026, relativa agli atti sull'interpretazione dei bonus, sulla piattaforma di cessione dei crediti, sulle sospensioni F24 e sulle direttive interne, costituiva una sostanziale reiterazione della precedente istanza del 16 dicembre 2025. Quest'ultima era stata riscontrata dal MEF il 22 dicembre 2025 senza che il mancato o parziale accoglimento fosse impugnato nel termine di trenta giorni previsto per il rito sull'accesso; il termine era pertanto scaduto il 21 gennaio 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 30 giugno 2026. Il giudice ha precisato che la reiterazione dell'istanza non consente di eludere la decadenza, salvo la presenza di fatti nuovi, una diversa prospettazione della posizione legittimante o una nuova valutazione autonoma dell'Amministrazione, circostanze non ravvisate nel caso concreto. Il TAR ha aggiunto, quale ulteriore ragione, che il ricorso collettivo sarebbe stato inammissibile perché i ricorrenti non avevano dimostrato l'identità delle posizioni sostanziali e processuali, la coincidenza di petitum, causa petendi e vizi dedotti e l'assenza di conflitti di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Il termine decadenziale di trenta giorni apprestato dall’art. 116 c.p.a. per la proposizione del ricorso in materia di accesso
Il ricorso in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego o del provvedimento lesivo; la reiterazione della richiesta non consente, di regola, di riaprire il termine.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La disposizione è richiamata dai ricorrenti per sostenere che l'accesso fosse funzionale alla tutela dei propri interessi giuridici; il giudice non esamina nel merito la fondatezza di tale qualificazione, dichiarando il ricorso irricevibile.
art. 73, comma 3, c.p.a.
come da avviso datone alle parti dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.
La norma consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, previo avviso alle parti; nel caso concreto è stata segnalata l'ulteriore possibile inammissibilità del ricorso collettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel rito speciale in materia di accesso, il termine di trenta giorni per impugnare il diniego o il mancato accoglimento decorre dalla conoscenza del primo provvedimento lesivo e la sua scadenza determina la decadenza dall'azione.
- La reiterazione di un'istanza di accesso non riapre il termine per ricorrere quando la nuova richiesta riproduce sostanzialmente quella precedente e l'Amministrazione non abbia compiuto una nuova autonoma valutazione; una nuova impugnazione è possibile solo in presenza di fatti nuovi, di una diversa posizione legittimante o di una nuova valutazione amministrativa.
- Il ricorso collettivo in materia di accesso è ammissibile solo se i ricorrenti dimostrano l'identità delle rispettive posizioni sostanziali e processuali, la coincidenza di petitum, causa petendi e vizi dedotti e l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali; la mera omogeneità della disciplina applicabile non è sufficiente.
- La qualificazione dell'accesso come difensivo non esonera il richiedente dal rispetto dei termini decadenziali e delle condizioni processuali proprie dell'azione di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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