Cassazione Penale, Sentenza n. 1817/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la riforma, denunciando: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i fatti debbano essere riqualificati da furto in appropriazione indebita perché egli avrebbe avuto poteri di fatto dell'amministrazione e disponibilità piena dei beni; 2) insufficienza della prova e vizio di motivazione quanto alla quantificazione del valore del materiale sottratto, lamentando che né le fatture né le dichiarazioni della persona offesa provano l'ammontare contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e inammissibile per difetto di specificità nella deduzione del travisamento della prova (mancata indicazione della decisività, contestazione del significato non del contenuto delle dichiarazioni, assenza di prospettazione che il dato probatorio sarebbe stato valutato per la prima volta in appello). Ha inoltre confermato la correttezza della ricostruzione di merito della Corte di appello, che aveva ritenuto l'imputato semplice detentore delle cose (chiavi del magazzino, assegni) e quindi configurabile il reato di furto. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e reiterativo; la Corte d'appello aveva invece motivatamente quantificato il valore sottratto in circa €40.000-45.000 sulla base delle dichiarazioni e delle audizioni. Conseguentemente la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i "stretti limiti" entro cui il ricorso per cassazione può essere proposto: la censura di merito deve rispettare i limiti procedurali e di specificità richiesti dalla normativa; in mancanza, il motivo è inammissibile.
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale che consente al Procuratore generale di presentare conclusioni scritte; nel caso il P.G. ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a €3.000.
Principio giurisprudenziale (Cass.): distinzione furto/appropriazione indebita
Consolidato orientamento secondo il quale, quando l'agente abbia la sola detenzione della cosa e non un autonomo potere dispositivo, deve configurarsi il reato di furto e non quello di appropriazione indebita; la Corte ha applicato tale principio alla fattispecie, ritenendo l'imputato detenente e non titolare di poteri dispositivi.
Massime di principio
- Se un lavoratore ha la detenzione materiale di beni (chiavi, accesso al magazzino, strumenti di pagamento) ma non un potere autonomo di disposizione, il comportamento è tipicamente qualificato come furto e non come appropriazione indebita.
- In Cassazione le censure sul travisamento della prova devono essere specifiche: indicare il carattere decisivo dell'elemento probatorio travisato, essere autosufficienti e dimostrare che la valutazione contestata non sia già stata operata in primo grado o che vi sia un errore manifesta di logica.
- Motivi generici, reiterativi o che non si confrontano puntualmente con la motivazione della Corte territoriale sono inammissibili.
- La quantificazione del danno o del valore dei beni sottratti è valutazione di merito della Corte territoriale: la Cassazione non rivede gli apprezzamenti probatori salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preliminarmente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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