Sentenza n. 2212/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023, recante condanna all’accreditamento di 2.500 euro, oltre interessi legali, a titolo di bonus "carta del docente"
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario n. 451/2023, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all’accreditamento in favore di ciascuno della somma di 2.500 euro, oltre interessi legali. Il Ministero si è costituito deducendo, quale giustificazione dell’inottemperanza, l’esistenza di un vasto contenzioso seriale promosso da numerosi docenti e l’insufficienza degli stanziamenti di bilancio. Il giudice ha verificato la proponibilità dell’azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria il 14 aprile 2025, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione e la rituale notificazione e il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto che il giudizio di ottemperanza sia esperibile per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato e che il Ministero fosse inadempiente. Il contenzioso seriale e l’insufficienza delle somme stanziate in bilancio non sono stati considerati idonei a giustificare la mancata esecuzione di una condanna definitiva. L’Amministrazione è stata ordinata di accreditare ai ricorrenti le somme dovute a titolo di bonus "carta del docente" e i relativi interessi entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza degli interessati entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 669/1996
Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
È indicato quale disposizione introduttiva della disciplina richiamata in materia di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto alla condanna contenuta nel titolo.
- L’esistenza di un contenzioso seriale e l’insufficienza degli stanziamenti di bilancio non giustificano il mancato adempimento di una condanna definitiva al pagamento o all’accreditamento di somme dovute.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al perdurare dell’inadempimento.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può operare senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
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