Sentenza n. 7058/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Verbale n. 1 della Seduta Riservata aperta in data 21/5/2025 e conclusa in data 3/7/2025 con il quale le offerte di LEF S.r.l. e Sysco S.p.A. sono state ammesse alla procedura di gara e inserite nelle graduatorie provvisoria in luogo della loro esclusione; - delle graduatorie provvisorie e definitive; - dell’aggiudicazione del Lotto 2 a LEF S.r.l. e della graduatoria del Lotto 1 che vede Lef S.r.l. al secondo posto; - di tutte le note pervenute da RFI a seguito dell’istanza di autotutela nella parte in cui la stessa non è stata accolta stante la palese fondatezza dei motivi lamentati da CEG ed in particolare delle note RFI del 22/10/25, del 24/10/25 e del 29/10/25; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l.; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 19/12/2025: - del Verbale n. 1 della Seduta Riservata aperta in data 21/5/2025 e conclusa in data 3/7/2025 con il quale le offerte di LEF S.r.l. e Sysco S.p.A. sono state ammesse alla procedura di gara e inserite nelle graduatorie provvisoria in luogo della loro esclusione; - delle graduatorie provvisorie e definitive; - dell’aggiudicazione del Lotto 2 a LEF S.r.l. e della graduatoria del Lotto 1 che vede Lef S.r.l. al secondo posto; - di tutte le note pervenute da RFI a seguito dell’istanza di autotutela nella parte in cui la stessa non è stata accolta stante la palese fondatezza dei motivi lamentati da CEG ed in particolare delle note RFI del 22/10/25, del 24/10/25 e del 29/10/25; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l. - della nota RFI del 14/11/2025 con la quale la stazione appaltante ha comunicato di aver rigettato l’istanza di autotutela presentata dall’odierna ricorrente; - note trasmesse da RFI a SYSCO e LEF in pari data con cui comunica la conclusione del procedimento avviato per l’esclusione delle stesse - della nota RFI del 4/12/2025 con la quale la stazione appaltante ha integrato la comunicazione del 14/11/2025; - della comunicazione relativa alla sottoscrizione del 1 lotto nella parte in cui non viene dato contestualmente atto dell’esclusione delle controinteressate - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali, compreso l’eventuale contratto nelle more sottoscritto con Lef S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione alla gara di LEF S.r.l. e Sysco S.p.A., graduatorie, aggiudicazione del secondo lotto a LEF e diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di una procedura aperta telematica, suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio del massimo ribasso, sostenendo che le offerte di LEF S.r.l. e Sysco S.p.A. fossero imputabili a un unico centro decisionale e dovessero quindi essere escluse ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 e della lex specialis. Ha dedotto, in particolare, che i prezzi unitari delle due offerte presentassero, per tutte le voci e in entrambi i lotti, un rapporto costante pari a circa 0,977, circostanza ritenuta incompatibile con una formulazione autonoma delle offerte. Ha inoltre valorizzato collegamenti societari e personali derivanti da precedenti operazioni di acquisizione e fusione, nonché rapporti tra esponenti delle società. Con un secondo motivo ha denunciato il difetto di istruttoria della stazione appaltante, che avrebbe dovuto verificare d’ufficio la possibile collusione. Con i motivi aggiunti ha impugnato il diniego di autotutela e la relativa integrazione, deducendo carenza e integrazione postuma della motivazione, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, ulteriore violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023 e difetto di istruttoria. Ha inoltre prospettato ulteriori collegamenti tra LEF, Sysco ed Elettromeccanica CMC, la partecipazione a una gara parallela e l’inattendibilità della giustificazione secondo cui Sysco avrebbe utilizzato il listino prezzi di LEF come base di calcolo applicando un algoritmo autonomo. LEF ha eccepito, tra l’altro, la tardività delle deduzioni riguardanti Elettromeccanica e la gara parallela, nonché l’inammissibilità delle censure riferite alla verifica di anomalia. RFI ha sostenuto la legittimità delle proprie valutazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Ha ritenuto che la valutazione della causa facoltativa di esclusione relativa all’unico centro decisionale rientri nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante e sia sindacabile soltanto in presenza di manifesta pretestuosità o manifesta violazione di legge. Nel caso concreto RFI aveva svolto un procedimento di riesame in contraddittorio, acquisito le osservazioni di LEF e Sysco ed effettuato ulteriori verifiche, sicché non è stata ravvisata una carenza istruttoria manifesta. Quanto ai collegamenti societari, il TAR ha osservato che la commistione tra gli organi sociali era circoscritta al periodo delle operazioni societarie e che non risultavano attuali rapporti di controllo, collegamento sostanziale o commistioni negli organi sociali. Per integrare un indizio rilevante di unicità del centro decisionale, il collegamento deve essere concreto e attuale e deve consentire effettivamente alle persone coinvolte di orientare verso l’esterno le decisioni dell’impresa; tale prova non è stata fornita. Le deduzioni relative ai rapporti tra LEF ed Elettromeccanica sono state dichiarate irricevibili perché tardive, essendo conoscibili già al momento del ricorso introduttivo. Quanto alla costanza del rapporto matematico tra i prezzi, il giudice ha ritenuto plausibile la spiegazione fornita da LEF e recepita da RFI, secondo cui Sysco avrebbe utilizzato il listino prezzi elaborato da LEF dopo l’introduzione delle nuove specifiche tecniche, applicandovi autonomamente un algoritmo e un ribasso costante. L’assenza di un’asimmetria informativa sui prezzi è stata considerata un elemento idoneo a ridimensionare la presunzione di concertazione, in mancanza della prova di un accordo. Le contestazioni ulteriori sulla verifica dell’anomalia e sulla gara parallela non hanno condotto all’annullamento degli atti. Il diniego di autotutela è stato quindi ritenuto legittimo e il gravame complessivamente infondato e, in parte, irricevibile.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti (…) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara
La causa facoltativa di esclusione richiede rilevanti indizi dell’imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale. La valutazione della stazione appaltante è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta pretestuosità o manifesta violazione della norma.
art. 2359 c.c.
Il percorso istruttorio per verificare l’unico centro decisionale muove dalla verifica di un eventuale controllo sostanziale; escluso questo, occorre accertare l’esistenza di una relazione, anche di fatto, idonea a consentire un reciproco condizionamento e, infine, l’effettiva unicità del centro decisionale.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ha invocato l’obbligo di motivazione contestando l’insufficienza della nota di diniego e la successiva integrazione; il giudice ha comunque respinto il gravame complessivo, ritenendo plausibili le ragioni poste a fondamento della valutazione di RFI.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La norma è stata richiamata nelle eccezioni difensive in relazione al divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati; il testo non evidenzia una specifica statuizione decisiva del TAR su tale profilo.
art. 40 c.p.a.
La norma è stata richiamata nell’eccezione secondo cui le contestazioni sulla verifica di anomalia non sarebbero state ritualmente dedotte né rivolte contro gli atti del relativo subprocedimento; il testo non evidenzia una specifica statuizione decisiva del TAR su tale eccezione.
Massime di principio
- La valutazione della stazione appaltante sull’esistenza della causa facoltativa di esclusione relativa alle offerte imputabili a un unico centro decisionale appartiene a un’ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta pretestuosità o manifesta violazione dell’art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023.
- L’accertamento dell’unico centro decisionale richiede un percorso progressivo: verifica del controllo sostanziale, verifica di una relazione anche di fatto idonea a consentire un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte e, infine, verifica dell’effettiva unicità del centro decisionale sulla base di elementi strutturali, funzionali, societari, personali o, in mancanza, del contenuto delle offerte.
- Gli indizi del collegamento sostanziale devono essere gravi, precisi e concordanti e devono essere valutati secondo i canoni della prova logica, tenendo conto anche della controprova fornita dagli operatori economici circa l’assenza di influenza del collegamento sul loro comportamento di gara.
- I collegamenti societari o personali pregressi rilevano come indizi dell’unico centro decisionale solo se presentano concretezza e attualità e se consentono effettivamente alle persone coinvolte di orientare verso l’esterno le decisioni delle imprese concorrenti; una commistione limitata al periodo di operazioni societarie ormai concluse non è, di per sé, sufficiente.
- La costanza dei rapporti matematici tra le offerte non dimostra automaticamente la concertazione quando sia plausibile che gli operatori abbiano utilizzato un listino di mercato accessibile ai potenziali clienti e abbiano applicato autonomamente formule o ribassi; l’assenza di un’asimmetria informativa sui prezzi può costituire un elemento contrario alla presunzione di collusione.
- Le deduzioni su collegamenti tra imprese conosciuti già al momento della proposizione del ricorso introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta con motivi aggiunti diretti contro il successivo diniego di autotutela, risultando tardive.
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