Sentenza n. 6912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro – attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato il diniego della Questura di Ancona, adottato per plurime carenze documentali, sostenendo in appello l’erroneità della sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso. I motivi d’appello hanno riguardato, in sintesi: il difetto di motivazione della sentenza e la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la mancata considerazione della non contestazione dei fatti e dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 64 c.p.a.; il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti, la contraddittorietà e l’illegittimità derivata; l’omessa valutazione delle deduzioni relative al radicamento socio-economico in Italia, alla presenza di familiari e alla disponibilità di un nuovo datore di lavoro; l’irrilevanza della mancata contribuzione previdenziale e della sanzione amministrativa per attività di parcheggiatore abusivo risalente al 2020; la tardiva conclusione del procedimento e il conseguente affidamento sull’accoglimento dell’istanza; la violazione dei principi di imparzialità, correttezza, collaborazione, lealtà, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. L’appellante ha inoltre sostenuto che la tardività del diniego gli avrebbe impedito di documentare il reddito e la recente contribuzione previdenziale e che la promessa di assunzione dimostrasse la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Marche. Quanto alla tardiva conclusione del procedimento, ha affermato che la scadenza del termine procedimentale non consuma il potere-dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza; inoltre, per il procedimento in materia di immigrazione, non trovava applicazione il termine massimo di 180 giorni previsto dall’art. 2, comma 4, l. 241/1990. Quanto al radicamento socio-economico, alla mancata contribuzione previdenziale e alla sanzione amministrativa, il Collegio ha rilevato che dagli atti emergeva il mancato radicamento, non erano contestati il mancato versamento dei contributi e la sanzione, e la promessa di assunzione era stata prodotta in primo grado soltanto dopo l’adozione del diniego. Le valutazioni dell’amministrazione sono state ritenute ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue né illogiche. È stato confermato anche il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto dalla competente Commissione per la manifesta infondatezza del gravame. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 4, l. 241/1990
termine massimo di 180 gg.
Il termine massimo previsto dalla disposizione non si applica ai procedimenti riguardanti l’immigrazione; in ogni caso, la scadenza del termine di conclusione del procedimento non consuma il potere-dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza.
art. 64 c.p.a.
non contestazione dei fatti ed onere probatorio
La disposizione è stata invocata dall’appellante, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le relative censure, valorizzando gli elementi risultanti dagli atti e l’assenza di contestazione del mancato versamento dei contributi e della sanzione amministrativa.
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
Le censure fondate sui principi generali dell’azione amministrativa, sulla motivazione e sull’istruttoria non hanno evidenziato vizi del diniego, ritenuto ragionevole e adeguatamente fondato sugli elementi disponibili.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di censura, senza che il Collegio ne abbia svolto una specifica applicazione autonoma.
art. 111 Cost.
Il richiamo al parametro costituzionale è stato effettuato in relazione al difetto di motivazione della sentenza, censura ritenuta infondata.
artt. 60, 74 e 88 c.p.a.
Le disposizioni sono state richiamate dall’appellante in relazione alla forma e alla motivazione della decisione di primo grado, ma le relative censure sono state respinte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo non consuma il potere-dovere dell’amministrazione di provvedere sull’istanza, salvo che la legge ricolleghi espressamente al decorso del termine un diverso effetto.
- Nel procedimento amministrativo in materia di immigrazione non trova applicazione il termine massimo di 180 giorni previsto dall’art. 2, comma 4, l. 241/1990.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi sulla valutazione complessiva del mancato radicamento socio-economico, dell’assenza di contribuzione previdenziale e di ulteriori elementi sfavorevoli risultanti dagli atti, quando tale valutazione sia ragionevole, proporzionata e non manifestamente illogica.
- Una promessa o disponibilità di assunzione prodotta dopo l’adozione del diniego non dimostra, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, poiché non era nella disponibilità dell’amministrazione al momento della decisione e non può sanare retroattivamente l’assenza dei presupposti allora valutabili.
- Il giudice amministrativo può ritenere legittima la valutazione amministrativa relativa ai presupposti del soggiorno quando dagli atti emergano elementi non contestati dall’interessato e le conclusioni dell’amministrazione risultino coerenti, proporzionate e non affette da manifesta incongruità o illogicità.
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