Cassazione Penale, Sentenza n. 34955/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo di un cancello posto su una stradina comunale di accesso al mare (procedimento per occupazione abusiva). La ricorrente deduceva: 1) illegittima mutazione del fatto contestato da parte del Tribunale del riesame rispetto alla prospettazione del GIP; 2) errata interpretazione della delibera comunale n. 123/2024 che, a suo dire, autorizzava l'uso esclusivo della stradina da parte della Società Lido Gandoli; 3) erronea valutazione sulla sussistenza del dolo, poiché la ricorrente avrebbe agito in buona fede in virtù della concessione comunale; 4) difetto di periculum in mora giustificante il sequestro.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia mutato i fatti contestati ma abbia correttamente ricostruito l'occupazione della stradina mediante apposizione del cancello; ha interpretato la delibera comunale alla luce di norme sovraordinate (Legge finanziaria 2006 e Legge comunitaria 2010) e del principio del libero e gratuito accesso alla battigia, concludendo che la concessione non legittimava un uso esclusivo della strada. Per tali ragioni sussisteva il fumus del reato di cui all'art. 633 c.p. e il sequestro era giustificato nella sua funzione impeditiva trattandosi di condotta permanente. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
Il cancello che impedisce il libero accesso alla stradina comunale integra il reato di occupazione/ invasione di terreno quando determina annessione ad uso esclusivo; anche se esiste una concessione, l'uso difforme o eccedente la concessione integra il reato.
art. 616 cod. proc. pen.
A seguito della declaratoria di infondatezza del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi di questa norma.
Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge finanziaria 2006), art. 1, comma 251, lett. e)
obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione
Principio generale che impone il libero e gratuito accesso alla battigia e limita la possibilità per enti o concessionari di escludere la collettività dall'accesso al mare.
Legge n. 217 del 2011 (Legge comunitaria 2010)
"fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione..."
Ribadisce il principio del libero accesso alla battigia e impone che norme e provvedimenti successivi non deroghino a tale principio.
Legge n. 166 del 2024, art. 1
Ha introdotto misure urgenti e una proroga per le concessioni demaniali marittime al 31/12/2027, ma non ha modificato il principio del libero accesso alla battigia sancito dalle precedenti fonti.
Massime di principio
- Una delibera comunale o una concessione non possono derogare a norme nazionali o comunitarie che garantiscono il libero e gratuito accesso alla battigia: provvedimenti locali che stabiliscano un uso esclusivo sono inefficaci rispetto a tale principio.
- L'apposizione di barriere o cancelli su vie pubbliche o stradine di accesso al mare che impediscano l'accesso collettivo può integrare il reato di invasione/occupazione (art. 633 c.p.), anche se il soggetto è titolare di una concessione: rileva la concreta limitazione dell'accesso rispetto ai termini della concessione.
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali sono ammissibili solo censure per violazione di legge o vizi gravi della motivazione; non è consentito sostituire la valutazione del giudice con letture alternative dei fatti o della prova.
- Il sequestro preventivo può essere concesso per condotte permanenti o continuative quando la misura abbia funzione impeditiva e ci sia rischio di reiterazione o di consolidamento dell'effetto illecito.
- Per dimostrare la buona fede occorre documentare chiaramente che la condotta era espressamente autorizzata nei termini rilevanti; una generica o ambigua autorizzazione amministrativa potrebbe non essere sufficiente a escludere il dolo.
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