Ordinanza n. 355/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 23.7.2025 con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, adottata dalla Prefettura di Milano il 23 luglio 2025, deducendo l'illegittimità della misura fondata sull'indicazione del lavoratore come apolide nella domanda presentata dal datore di lavoro. Dagli atti emerge che il ricorrente è incontestatamente cittadino dello Sri Lanka e che il datore di lavoro aveva rappresentato all'amministrazione l'impossibilità di selezionare la corretta cittadinanza, poiché lo Sri Lanka non risultava presente nel menù a tendina della procedura telematica, pur rientrando tra gli Stati considerati dall'art. 6 del DPCM 27 settembre 2023. È stata inoltre rilevata l'assenza di prova della trasmissione al ricorrente del preavviso di rigetto, con conseguente privazione della possibilità di segnalare l'errore non imputabile a lui. La domanda avrebbe dovuto essere valutata in relazione alle quote del decreto flussi, senza attribuire rilievo decisivo all'erronea indicazione come apolide.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela cautelare e ha sospeso la revoca del nulla-osta. Il fumus boni iuris è stato ravvisato perché il provvedimento risulta motivato esclusivamente dall'errata indicazione del lavoratore come apolide; l'errore appare non imputabile al ricorrente, cittadino dello Sri Lanka, e l'amministrazione non ha considerato la spiegazione fornita dal datore di lavoro circa l'assenza dello Stato corretto nel menù della procedura. Il giudice ha inoltre valorizzato la mancata dimostrazione della comunicazione del preavviso di rigetto, che avrebbe consentito al ricorrente di far constare tempestivamente l'errore. Ne consegue che la domanda doveva essere esaminata alla luce delle quote previste dal decreto flussi, indipendentemente dall'indicazione erronea come apolide. Le spese sono state compensate tra le parti e il merito è stato fissato per il 21 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ne ha applicato i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 6 DPCM 27.09.2023
È richiamato quale disposizione che include lo Sri Lanka tra gli Stati rilevanti ai fini della disciplina applicata al decreto flussi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato come base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca di un nulla-osta al lavoro non può fondarsi esclusivamente sull'erronea indicazione della condizione o della cittadinanza del lavoratore quando l'errore non è imputabile a quest'ultimo e risulta spiegabile con il funzionamento della procedura amministrativa telematica.
- Quando il datore di lavoro segnala all'amministrazione che l'errore nella domanda deriva dall'impossibilità di selezionare la corretta cittadinanza nel sistema informatico, l'amministrazione deve esaminare tale circostanza prima di revocare il nulla-osta; la sua omissione può integrare un vizio della valutazione amministrativa.
- La domanda di nulla-osta deve essere valutata in relazione alle quote previste dal decreto flussi sulla base della situazione sostanziale effettiva del lavoratore, senza attribuire rilievo decisivo a un'indicazione erronea non imputabile al richiedente.
- La mancata dimostrazione della comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo cautelare quando avrebbe consentito al destinatario di rappresentare un errore materiale o procedurale decisivo e non imputabile a lui.
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