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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 485/2023, con riferimento al pagamento della somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, n. 485 del 29 settembre 2023, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha effettuato il pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto nel corso del giudizio. In applicazione della regola della soccombenza virtuale, il Ministero è stato condannato a rifondere metà delle spese di lite, poiché la definizione della controversia è avvenuta in via amministrativa; la restante metà è stata compensata. Le spese sono state liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente l’obbligo risultante dal giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento effettuato dall’amministrazione solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto nel corso del giudizio, il giudice può compensare parzialmente le spese in ragione della definizione amministrativa della controversia, ponendo a carico dell’amministrazione la quota residua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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