Sentenza n. 450/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza definitiva n. 169 del 17 marzo 2025, RGN. 322/2024, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro e notificata all'Amministrazione intimata il 17 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania che aveva riconosciuto al docente il contributo della Carta elettronica per complessivi 2.000 euro, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza irrevocabile del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha liquidato le spese legali del giudizio presupposto, realizzando un’ottemperanza solo parziale, ma non ha eseguito la parte relativa al riconoscimento del capitale. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e che il Ministero aveva adempiuto soltanto alla liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il giudicato quanto al capitale riconosciuto. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina regolamentare richiamata, il fondamento del contributo riconosciuto al docente per l’aggiornamento e la formazione professionale.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione soltanto parziale di una sentenza irrevocabile non preclude l’accoglimento del ricorso, che può essere limitato alla parte del giudicato rimasta ineseguita.
- Quando l’amministrazione debitrice non provvede spontaneamente all’adempimento del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, anche con facoltà di delega, senza liquidazione di compensi quando l’incarico è svolto da un dipendente pubblico nell’ambito delle proprie funzioni.
Come è indicizzato
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