Sentenza n. 227/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di Sviluppumbria S.p.A. del 27.11.2025, prot. 0014744, comunicato a mezzo pec in pari data, con il quale Agroimmobiliare Agnano S.r.l. è stata esclusa dalla graduatoria approvata con determinazione dell'Amministratore Unico di Sviluppumbria S.p.A. del 5.11.2025 n. 654 e, conseguentemente, dal contributo attribuitole alla luce della partecipazione all'avviso per sostegno agli investimenti delle imprese ricettive indetto dalla predetta società a valere sulle risorse PR FESR 2021-2027, Azione 1.3.4. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, S.O. al B.U. del 29.10.2024 n. 47, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra, le note di Sviluppumbria S.p.A. del 17.11.2025, prot. 0014290, comunicata a mezzo pec in pari data, e del 14.1.2026, prot. 00000248, comunicata a mezzo pec nella stessa giornata, nonché, infine, nei sensi e nei limiti di cui al ricorso, della delibera dell'A.U. di Sviluppumbria del 5.11.2025 n 654 e dell'avviso pubblicato nel S.O. al BURU del 29.10.2024 n. 47, se del caso, ai sensi dell'art. 8 cpa, previa disapplicazione del D.U.R.C. protocollo INPS_47869807 del 16.10.2025, allegato alla menzionata comunicazione di Sviluppumbria 0014290/2025 e conosciuto dalla ricorrente il 17.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla graduatoria e conseguente esclusione dal contributo previsto dall’avviso per il sostegno agli investimenti delle imprese ricettive, nonché atti connessi e DURC presupposto
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento di Sviluppumbria del 27 novembre 2025 con cui era stata esclusa dalla graduatoria approvata il 5 novembre 2025 e, conseguentemente, dal contributo attribuitole nell’ambito dell’avviso finanziato con risorse PR FESR 2021-2027, Azione 1.3.4. Il ricorso comprendeva anche le comunicazioni e gli atti presupposti e, per quanto occorresse, l’avviso e la graduatoria, previa disapplicazione del DURC del 16 ottobre 2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, deducendo la sopravvenienza di circostanze nuove, e ha chiesto la compensazione delle spese; le altre parti costituite hanno accettato tale richiesta.
La decisione
Il TAR, dopo avere verificato la maturità della causa e l’assenza di cause ostative, ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità all’espressa dichiarazione della ricorrente. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro l’esclusione, gli atti della procedura o il DURC. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione dell’accordo raggiunto tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare quando la causa è matura per la decisione e non sussistono cause ostative, previa interlocuzione con le parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in coerenza con la dichiarazione della ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione per sopravvenute circostanze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare quando la causa è matura per la decisione, non sussistono cause ostative e le parti sono state informate della possibilità di tale definizione.
- Le spese di lite possono essere compensate quando tutte le parti costituite concordano espressamente sulla compensazione.
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