Cassazione Civile, Ordinanza n. 29377/2023 del 23/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore ceduto)
La controversia
La società ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento del risarcimento da parte dell'assicuratore del veicolo coinvolto in un sinistro stradale, deducendo di avere ricevuto cessione del credito risarcitorio dal proprietario del veicolo danneggiato, il quale aveva nel frattempo noleggiato un'auto sostitutiva. Il giudice di appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata l'esistenza del danno e, quindi, l'effettiva esistenza del credito ceduto. In cassazione la società cessionaria ha proposto quattro motivi; con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 102 c.p.c. e 144 cod. ass., sostenendo che il giudizio non poteva essere deciso nel merito senza integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile del sinistro, asseritamente pretermesso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato, perché anche nell'azione proposta dalla vittima del sinistro, o dal cessionario del relativo credito che ne mutua la posizione processuale, contro il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 cod. ass., è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 102 c.p.c.
La Corte lo ha applicato nel senso che, nelle controversie sul risarcimento da sinistro stradale azionate contro l'assicuratore, il responsabile civile deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
art. 144 codice delle assicurazioni
Richiamato a sostegno della necessità del contraddittorio nei confronti del responsabile civile nella domanda risarcitoria contro l'assicuratore.
art. 149 codice delle assicurazioni
La Corte ha affermato che, anche nell'azione diretta esercitata dalla vittima o dal cessionario del credito contro il proprio assicuratore, il contraddittorio va integrato nei confronti del responsabile civile.
art. 383, terzo comma, c.p.c.
Norma applicata per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie per il risarcimento dei danni da circolazione stradale promosse contro l'assicuratore del veicolo danneggiato, il responsabile civile del sinistro è litisconsorte necessario e, se non è stato evocato in giudizio, il giudice non può decidere nel merito senza ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Il cessionario del credito risarcitorio da sinistro stradale mutua la posizione processuale del cedente e soggiace alle stesse regole sul litisconsorzio necessario previste per la vittima originaria.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile integra un vizio processuale che impone la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per una ragione processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
Come è indicizzato
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