Cassazione Penale, Ordinanza n. 19503/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri alla pena di due anni di reclusione per una indebita fruizione del beneficio previsto dal d.l. n. 4/2019. La condotta contestata consisteva nell'aver omesso, nella domanda per ottenere il beneficio di cui all'art. 3 del medesimo decreto, di dichiarare la titolarità di beni immobili del valore di euro 177.218,16 e, inoltre, la titolarità in capo al coniuge di quindici veicoli. Con il primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione sulla responsabilità, lamentando l'assenza di prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, contestando l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato quanto al primo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche erano sorretti da motivazione congrua e non illogica, fondata sulla mancanza di elementi positivi valorizzabili e sulla presenza di precedenti penali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 co. 1 d.l. 4/2019
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per l'omessa dichiarazione di dati patrimoniali rilevanti ai fini dell'indebita percezione del beneficio.
art. 3 d.l. 4/2019
Disposizione relativa al beneficio richiesto; la mancata indicazione dei beni immobili e dei veicoli avrebbe precluso l'accesso al beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che si escluda la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e dei fatti già scrutinati dai giudici di merito; le censure che mirano solo a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Quando la sentenza di merito dà conto in modo non illogico e sufficiente della sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, la contestazione che nega tale elemento soggettivo non può tradursi in una rivalutazione del fatto.
- La determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e priva di illogicità manifesta, specie quando il giudice valorizzi l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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