Sentenza n. 252/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e per la consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare o appartenente alla polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute e degli interessi. La pretesa è stata fondata sull'applicabilità del beneficio agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda. La controversia riguardava inoltre l'incidenza dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 e il superamento del termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza propria e del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 riguardi esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non abbia fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis abbia funzione organizzatoria, diretta a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Riconosce i sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda; il termine per la domanda di collocamento è funzionale alla decorrenza del pensionamento e non ha natura decadenziale rispetto al beneficio.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 e della limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non comporta la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata sulla questione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Pone a carico dell'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio sia avvenuta a domanda.
- L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disposizione limitativa del beneficio; pertanto, non opera una restrizione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale rispetto alla fruizione dei sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
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