Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18214/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Il destinatario di un'intimazione di pagamento per il mancato pagamento di una sanzione amministrativa ha impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la prescrizione del credito per mancanza di atti interruttivi e l'omessa notifica dell'ordinanza prefettizia presupposta. In primo grado il giudice di pace aveva qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dichiarandola inammissibile; il tribunale, in appello, ha invece riqualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., rigettandola nel merito. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 603/1972, dell'art. 8, comma 4, L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., per asserita errata applicazione delle norme sulla notificazione e sull'onere probatorio; 2) violazione degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, sostenendosi che le controparti non avessero chiesto la sua condanna alle spese del primo grado. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello, poiché, una volta qualificata dal giudice di pace l'azione come opposizione agli atti esecutivi, il rimedio contro la decisione di primo grado era il ricorso per cassazione e non l'appello; pertanto ha cassato senza rinvio la sentenza del tribunale e ha regolato le spese del grado di appello a carico del ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sull'erroneo mezzo di impugnazione esperito in appello: essendo stata l'azione qualificata in primo grado come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza del giudice di pace era impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la cassazione senza rinvio della sentenza del tribunale, per impossibilità di proseguire il giudizio di appello. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso relativi a prescrizione, notifiche e spese, poiché la decisione si è fondata su un vizio processuale rilevabile d'ufficio. Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico del ricorrente in favore di entrambe le controparti; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata attività difensiva degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Se il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione della relativa sentenza è il ricorso per cassazione e non l'appello.

  • art. 615 c.p.c.

    La qualificazione dell'azione come opposizione all'esecuzione, se effettivamente operata dal giudice a quo, renderebbe esperibile l'appello; ma nel caso concreto tale qualificazione rilevante non era quella attribuita dal primo giudice.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    L'inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio in cassazione, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza resa in grado di appello quando il giudizio non poteva essere iniziato o proseguito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 26 d.P.R. n. 603/1972

    Norma evocata dal ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione dell'atto presupposto e sulla validità della pretesa esecutiva; la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • art. 8, comma 4, L. n. 890/1982

    Norma evocata dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione; la Corte non è entrata nel merito della relativa doglianza.

  • art. 2697 c.c.

    Norma evocata per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa la notificazione e l'interruzione della prescrizione; la questione non è stata decisa nel merito.

  • artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c.

    Norme richiamate nel secondo motivo per contestare la regolazione delle spese e la motivazione della decisione di appello; la Corte non ha scrutinato il motivo nel merito per assorbimento processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale e alla struttura della sentenza, ma non oggetto di decisione sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la cassazione è stata pronunciata su rilievo d'ufficio che ha impedito l'esame del merito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il giudice di primo grado qualifica espressamente la domanda come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione corretto contro la sentenza è il ricorso per cassazione; l'appello è inammissibile anche se la qualificazione fosse errata, perché rileva il principio dell'apparenza.
  • La qualificazione processuale compiuta dal giudice a quo assume rilievo decisivo non solo per il merito, ma anche per l'ammissibilità dell'impugnazione, salvo che il giudice non abbia realmente esercitato il potere di qualificazione.
  • L'inammissibilità dell'appello rilevata in cassazione determina la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, quando il giudizio di appello non poteva essere né iniziato né proseguito.
  • Il rilievo officioso in cassazione di un vizio che impedisce l'esame del merito comporta l'assorbimento delle doglianze sostanziali e processuali dedotte con il ricorso.
  • La statuizione sulle spese del grado di appello segue la soccombenza anche quando la cassazione avvenga per un vizio processuale rilevato d'ufficio; resta escluso il raddoppio del contributo unificato se la cassazione non deriva dal rigetto o dall'inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.