Cassazione Penale, Sentenza n. 43912/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio formale per presunta incompletezza del dispositivo della sentenza impugnata (mancanza della indicazione del numero e degli estremi della sentenza di primo grado che sarebbe stata confermata); (2) censura sulla valutazione della prova e sulla motivazione, con particolare doglianza per l'uso di dichiarazioni di coimputati e testimonianze ritenute dal ricorrente insufficienti, contraddittorie e non adeguatamente fondate su elementi oggettivi; (3) omessa pronuncia su motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico (dolo) e contestuale deduzione che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come ricettazione e non come riciclaggio, nonché che le operazioni erano tracciabili e giustificabili come investimenti legittimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che mancassero data e numero della sentenza di primo grado: tale indicazione era presente nell'epigrafe e, considerato il carattere unitario del provvedimento, non sussisteva nullità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato quali argomentazioni o quali prove dovessero essere censurate. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che i giudici di merito, con motivazione coerente e priva di illogicità, hanno valutato gli elementi probatori (condanna irrevocabile di Kavalenka per circonvenzione, consegna degli assegni, versamento sui conti del Bugliani, successivo trasferimento in Svizzera e trattenuta del 5% quale remunerazione) ritenendoli idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita e la finalità di ostacolare l'identificazione (riciclaggio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e; comma 3
La norma è stata richiamata per delimitare le censure in Cassazione: il primo motivo è stato esaminato alla luce delle lettere invocate e, per il complesso, la Corte ha applicato il criterio di ammissibilità (comma 3) e di specificità dei motivi (lett. b ed e) ritenendo alcuni motivi generici o infondati.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente a pena di nullità per la presunta incompletezza del dispositivo: la Corte ha ritenuto che l'epigrafe integrasse le parti della sentenza e che non sussistesse la nullità invocata.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai canoni di valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che le critiche sulla valutazione probatoria fossero generiche e non idonee a impugnare la valutazione dei fatti resa dai giudici di merito.
art. 350 cod. proc. pen.
Le sommarie informazioni rese dal Bugliani ai sensi di questa norma sono state utilizzate dai giudici di merito come elementi di fatto (inattendibilità, incongruenze), e la Cassazione ha ritenuto legittimo il loro utilizzo nella ricostruzione probatoria.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riforma dei giudizi di fatto basandosi su generiche contestazioni di attendibilità della prova: i motivi devono essere specifici e indicare errori di diritto o contraddizioni logiche della motivazione.
- La mancanza di indicazione formale nel solo dispositivo può non comportare nullità quando gli estremi (numero, data) sono indicati nell'epigrafe e il provvedimento si considera unitario.
- Per il delitto di riciclaggio è sufficiente, anche attraverso atti frammentari, il trasferimento successivo di fondi illeciti su conti diversi; la tracciabilità formale delle operazioni non esclude automaticamente la rilevanza penale se gli elementi circostanziali mostrano la finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza.
- La prova della consapevolezza della provenienza illecita può desumersi da elementi indiziari convergenti (condanne irrevocabili di terzi, dichiarazioni contraddittorie dell'imputato, modalità e tempestività dei trasferimenti, trattenuta di una percentuale come remunerazione), e la loro valutazione spetta ai giudici di merito: la Cassazione non rivede apprezzamenti di fatto se sorretti da motivazione non illogica.
- Una ricostruzione processuale fondata su collegamenti con soggetti già condannati e su incongruenze dichiarative dell'imputato può legittimamente condurre a qualificare la condotta come riciclaggio piuttosto che come mera ricettazione, quando siano presenti atti idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione quali passaggi motivazionali o quali elementi probatori si ritengono viziati, pena l'inammissibilità o il rigetto per genericità.
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