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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43912/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio formale per presunta incompletezza del dispositivo della sentenza impugnata (mancanza della indicazione del numero e degli estremi della sentenza di primo grado che sarebbe stata confermata); (2) censura sulla valutazione della prova e sulla motivazione, con particolare doglianza per l'uso di dichiarazioni di coimputati e testimonianze ritenute dal ricorrente insufficienti, contraddittorie e non adeguatamente fondate su elementi oggettivi; (3) omessa pronuncia su motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico (dolo) e contestuale deduzione che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come ricettazione e non come riciclaggio, nonché che le operazioni erano tracciabili e giustificabili come investimenti legittimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che mancassero data e numero della sentenza di primo grado: tale indicazione era presente nell'epigrafe e, considerato il carattere unitario del provvedimento, non sussisteva nullità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato quali argomentazioni o quali prove dovessero essere censurate. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che i giudici di merito, con motivazione coerente e priva di illogicità, hanno valutato gli elementi probatori (condanna irrevocabile di Kavalenka per circonvenzione, consegna degli assegni, versamento sui conti del Bugliani, successivo trasferimento in Svizzera e trattenuta del 5% quale remunerazione) ritenendoli idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita e la finalità di ostacolare l'identificazione (riciclaggio). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e; comma 3

    La norma è stata richiamata per delimitare le censure in Cassazione: il primo motivo è stato esaminato alla luce delle lettere invocate e, per il complesso, la Corte ha applicato il criterio di ammissibilità (comma 3) e di specificità dei motivi (lett. b ed e) ritenendo alcuni motivi generici o infondati.

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente a pena di nullità per la presunta incompletezza del dispositivo: la Corte ha ritenuto che l'epigrafe integrasse le parti della sentenza e che non sussistesse la nullità invocata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai canoni di valutazione della prova: la Corte ha ritenuto che le critiche sulla valutazione probatoria fossero generiche e non idonee a impugnare la valutazione dei fatti resa dai giudici di merito.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Le sommarie informazioni rese dal Bugliani ai sensi di questa norma sono state utilizzate dai giudici di merito come elementi di fatto (inattendibilità, incongruenze), e la Cassazione ha ritenuto legittimo il loro utilizzo nella ricostruzione probatoria.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la riforma dei giudizi di fatto basandosi su generiche contestazioni di attendibilità della prova: i motivi devono essere specifici e indicare errori di diritto o contraddizioni logiche della motivazione.
  • La mancanza di indicazione formale nel solo dispositivo può non comportare nullità quando gli estremi (numero, data) sono indicati nell'epigrafe e il provvedimento si considera unitario.
  • Per il delitto di riciclaggio è sufficiente, anche attraverso atti frammentari, il trasferimento successivo di fondi illeciti su conti diversi; la tracciabilità formale delle operazioni non esclude automaticamente la rilevanza penale se gli elementi circostanziali mostrano la finalità di ostacolare l'identificazione della provenienza.
  • La prova della consapevolezza della provenienza illecita può desumersi da elementi indiziari convergenti (condanne irrevocabili di terzi, dichiarazioni contraddittorie dell'imputato, modalità e tempestività dei trasferimenti, trattenuta di una percentuale come remunerazione), e la loro valutazione spetta ai giudici di merito: la Cassazione non rivede apprezzamenti di fatto se sorretti da motivazione non illogica.
  • Una ricostruzione processuale fondata su collegamenti con soggetti già condannati e su incongruenze dichiarative dell'imputato può legittimamente condurre a qualificare la condotta come riciclaggio piuttosto che come mera ricettazione, quando siano presenti atti idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
  • In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione quali passaggi motivazionali o quali elementi probatori si ritengono viziati, pena l'inammissibilità o il rigetto per genericità.

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