Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9829/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugna la sentenza del 30/11/2022 per avere disposto la confisca della somma di euro 10.076,54 quale profitto del reato di truffa (artt. 240, 322-ter e 640-quater c.p.). Denuncia: illegittimità della confisca per insussistenza dei presupposti di legge e della prova del profitto; assenza di contraddittorio specifico sulla confisca e mancanza di un provvedimento di sequestro notificato; omessa o insufficiente motivazione del giudice circa gli elementi da cui ricavare l'ammontare del profitto eccessiva sinteticità della motivazione in sede di patteggiamento rispetto all'obbligo argomentativo richiesto per la confisca.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto che la somma sequestrata costituisse profitto in denaro e quindi una confisca diretta (non per equivalente), richiamando il principio delle Sezioni Unite che qualifica come diretta la confisca del denaro che rappresenta accrescimento patrimoniale monetario effettivo. Ha ritenuto inoltre che l'ammontare del profitto fosse indicato nel capo d'imputazione e che, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 322-ter c.p., fosse sufficiente che il giudice avesse dato atto del presupposto legale della confisca nella sentenza di patteggiamento. Per questi motivi la denuncia di carenza motivazionale e di mancanza di sequestro/contraddittorio è stata ritenuta infondata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla confisca del profitto del reato; la Corte ha valutato la confisca del denaro come diretta in quanto costituisce l'effettivo accrescimento patrimoniale.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Disciplina la confisca; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria prevista dalla norma e ha affermato che, se obbligatoria, è sufficiente che il giudice evidenzi il presupposto legale nella sentenza di patteggiamento.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Richiamato in quanto collegato al reato di truffa e al profitto derivante dalla condotta illecita; utilizzato nel quadro della qualificazione del profitto oggetto di confisca.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il patteggiamento. La Corte ha ricordato che la motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica, ma ha specificato che, per la confisca obbligatoria, è sufficiente l'indicazione del presupposto legale.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021 (C.)

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, e che non ostacola la confisca l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma.

  • Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui, nel caso di confisca obbligatoria, il giudice che pronuncia su patteggiamento è tenuto a una motivazione minima che evidenzi il presupposto legale della confisca.

Massime di principio

  • La confisca di somme di denaro che rappresentano l'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito con il reato va qualificata come confisca diretta e non per equivalente: non è quindi sempre necessario provare l'illecita provenienza della specifica banconota.
  • Se l'ammontare del profitto è indicato chiaramente nel capo d'imputazione e il patteggiamento è stato accettato, il giudice può disporre la confisca sulla base di tale indicazione; la documentazione sull'ammontare nel capo d'imputazione rafforza la legittimità della misura.
  • In caso di confisca obbligatoria (ad es. ai sensi dell'art. 322-ter), la motivazione nella sentenza di patteggiamento può essere sintetica: è sufficiente che il giudice espliciti il presupposto legale della confisca; viceversa, per confische facoltative è necessario un più ampio obbligo motivazionale.
  • L'assenza di un provvedimento di sequestro o della sua notifica non è automaticamente decisiva per l'illegittimità della confisca se ricorrono gli elementi che giustificano la confisca diretta del profitto (in particolare quando si tratta di denaro identificato come profitto nel capo d'imputazione).
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, il ricorrente deve: a) contestare specificamente la prova dell'ammontare del profitto con riferimenti probatori; b) dimostrare la mancanza di collegamento tra le somme e la condotta illecita; c) se si contesta la qualificazione come confisca diretta, proporre elementi che ne dimostrino l'inesistenza o la provenienza lecita riconducibile a circostanze documentate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.