Cassazione Penale, Sentenza n. 28524/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di patteggiamento del 24/11/2022. Motivo 1: violazione di legge per non avere il giudice rilevato d'ufficio l'estinzione per prescrizione del reato indicato nel capo d) (art. 5 d.lgs. 74/2000) alla data della pronuncia, con la conseguente necessità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Motivo 2: vizio di motivazione e errata qualificazione giuridica dei fatti, in particolare mancata valutazione della configurabilità del reato associativo rispetto al concorso di più persone, anche alla luce del vincolo di parentela tra gli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, al momento della pronuncia (24/11/2022), il reato previsto al capo d) (art. 5 d.lgs. 74/2000) relativo a Pace Bernardo e Pace Michele si fosse estinto per prescrizione (estinzione maturata il 02/03/2022) e che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto rilevarlo d'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti di Pace Bernardo e Pace Michele e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Monza per il prosieguo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto e che la motivazione del Tribunale fosse adeguata e fondata sugli atti. Il ricorso di Pace Domenico è stato dichiarato inammissibile; quest'ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); quadro procedurale in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 129 cod. proc. pen.
Causa di non punibilità (prescrizione) che il giudice deve rilevare d'ufficio; se il reato è estinto per prescrizione il giudice avrebbe dovuto pronunciare il non luogo a procedere, rendendo illegale l'accordo che prevede pena per reato già estinto.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento ai casi indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, errata qualificazione giuridica manifesta, illegalità della pena); la Corte applica questi limiti nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso.
art. 157, comma 1 cod. pen.
Termine di prescrizione applicato per il calcolo dell'estinzione del reato; utilizzato insieme alle norme speciali del d.lgs. 74/2000 per determinare la durata massima.
d.lgs. 74/2000, art. 5
Norma sostanziale contestata (reato tributario) la cui consumazione e termine finale sono stati utilizzati per calcolare la prescrizione; la Corte ha stabilito il momento consumativo rilevante (29/12/2011) e il conseguente decorso dei termini.
d.lgs. 74/2000, art. 10 e art. 10-quater (seconda ipotesi)
Ulteriori norme tributarie richiamate nell'imputazione; contestazioni correlate nella pluralità di capi di imputazione oggetto dell'accordo di pena.
art. 416 commi 1 e 2 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; citata nella qualificazione iniziale dei reati contestati e valutata nella discussione sulla possibile diversa qualificazione giuridica (associazione vs. concorso).
art. 81 comma 2 cod. pen.
Concernente la continuazione di reati e l'eventuale cumulo; richiamata nella sentenza e nella valutazione dell'accordo sulle pene.
Massime di principio
- Nel procedimento di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice deve controllare d'ufficio la legittimità dell'accordo: se l'accordo comprende reati già estinti per prescrizione il provvedimento di patteggiamento è illegale e va rigettato o corretto.
- La prescrizione è causa di non punibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato deve risultare da atto espresso e non si desume automaticamente dalla richiesta di patteggiamento.
- É ammissibile ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per illegittimità della pena o per errori manifesti di qualificazione giuridica (art. 448, comma 2-bis c.p.p.), ma le censure sulla qualificazione sono valutate restrittivamente: solo errori manifesti e non questioni di opinabilità.
- Se parte dell'accordo di patteggiamento si fonda su reati prescritti, l'intero accordo può risultare illegale perché la pena complessiva applicata non è conforme alla legge; ciò comporta la possibilità di annullamento anche senza rinvio per la porzione illegale.
- La mera parentela tra coimputati non impedisce in astratto la configurazione dell'associazione per delinquere, ma la trasformazione dell'accordo sulle pene in un accordo sui reati richiede un errore evidente nella qualificazione che non può essere dedotto quando esistono margini di opinabilità.
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