Sentenza n. 496/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (sezione prima) n. 03646/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva dichiarato illegittimo il silenzio di ARERA sull'approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF relativo al servizio di igiene urbana del Comune di Porto Cesareo e aveva ordinato la conclusione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (gestore del servizio rifiuti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il gestore del servizio di igiene urbana aveva proposto ricorso contro il silenzio serbato da ARERA nel procedimento di approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF, validato da AGER Puglia quale ente territorialmente competente e trasmesso all'Autorità. Il TAR aveva accolto il ricorso, riconoscendo l'illegittimità dell'inerzia e ordinando ad ARERA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro novanta giorni, nominando altresì un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento. ARERA ha appellato la sentenza deducendo, in via principale e subordinata, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rispettivamente in ragione della deliberazione ARERA 409/2025/R/rif. e del riesame della predisposizione tariffaria disposto da AGER, sulla base della disciplina legislativa e regolatoria richiamata nell'appello. Nel corso del giudizio ARERA ha inoltre depositato la deliberazione 591/2025/R/rif., con la quale ha concluso negativamente il procedimento di approvazione anche per l'ambito tariffario oggetto della controversia, chiedendo la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità dell'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che l'adozione da parte di ARERA del provvedimento definitivo di non approvazione dell'atto di validazione dell'ente territorialmente competente abbia fatto venir meno l'oggetto della controversia sul silenzio e l'interesse alla decisione dell'impugnazione. La pronuncia è stata resa in forma definitiva, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese del grado sono state compensate per giustificati motivi, connessi alla complessità della vicenda e al suo sviluppo procedimentale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella sentenza di primo grado per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
art. 1, comma 527, l. n. 205/2017
Richiamato nei motivi d'appello quale base normativa delle competenze di ARERA.
art. 26 d.lgs. n. 201/2022
Richiamato nei motivi d'appello nel quadro normativo relativo al procedimento tariffario.
artt. 7 e 8 deliberazione ARERA 363/2021/R/rif.
Richiamati nei motivi d'appello in relazione alla disciplina del procedimento di approvazione della predisposizione tariffaria.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, di un provvedimento definitivo che conclude il procedimento determina la cessazione della materia del contendere e il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'impugnazione concernente l'inerzia.
- Quando l'amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento espresso, anche di contenuto negativo, viene meno l'interesse alla pronuncia sull'obbligo di provvedere, poiché la controversia sul silenzio non può più conseguire un'utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 159/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 160/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 162/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 163/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 21 gen 2026Sentenza n. 164/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →