Cassazione Penale, Sentenza n. 24342/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che dichiarava inammissibile la sua istanza di ammissione alla messa alla prova relativa al reato previsto dall'art. 7 del DL 4/2019: deduceva (1) violazione dell'art. 168‑quater c.p., sostenendo che la revoca della sospensione del procedimento era stata emessa al di fuori dei casi legislativamente previsti e nonostante ella avesse eseguito il programma di messa alla prova; (2) violazione dell'art. 464‑octies, comma 2 c.p.p., perché la revoca sarebbe stata disposta nel corso dell'udienza di verifica senza la preventiva fissazione di udienza camerale partecipata e senza il regolare preavviso alle parti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al motivo relativo al mancato avviso/udienza camerale, la Corte ha ritenuto che la nullità non fosse rilevabile perché il difensore ha partecipato al contraddittorio senza sollevare immediatamente il vizio (richiamando l'art. 182, comma 2 c.p.p.). Quanto al profilo sostanziale (revoca per superamento dei limiti edittali riferiti all'art. 7 DL 4/2019), la Corte ha ritenuto che la pronuncia censurata non rientrasse tra gli atti immediatamente impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 168‑quater c.p. e che la questione andasse dedotta, se possibile, con gli strumenti previsti dall'art. 464‑quater (comma 7) o con l'impugnazione finale; quindi il ricorso per Cassazione era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e a versare euro 500 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 168‑quater cod. pen.
Disciplina i casi tassativi di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova (grave/reiterata trasgressione, rifiuto del lavoro di pubblica utilità, commissione di altro delitto non colposo durante il periodo di prova). La Corte ha ritenuto che la revoca debba ricollegarsi a questi presupposti e che non potesse essere impugnata in Cassazione per le ragioni dedotte dalla ricorrente.
art. 464‑octies cod. proc. pen.
Regola la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e richiede il rispetto del contraddittorio; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che rende la decisione nulla se adottata senza udienza camerale partecipata e senza avviso, salvo che il vizio sia stato convalidato o non tempestivamente eccepito.
art. 464‑quater, comma 7, cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità di ricorso in Cassazione contro la decisione (di accoglimento o meno) sulla istanza di messa alla prova da parte dell'imputato, del PM o della persona offesa in specifiche ipotesi; la Corte ha ritenuto che questioni come il superamento dei limiti edittali, nella fattispecie, siano deducibili mediante il rimedio previsto da questa norma e non attraverso un generico ricorso per Cassazione contro la revoca.
art. 168‑bis cod. pen.
Fissa limiti edittali per l'ammissione alla messa alla prova; la Corte ha considerato che il rilevato superamento di tali limiti, in relazione al reato ex art. 7 DL 4/2019, era la ragione della revoca e che tale questione non autorizzava automaticamente la cassazionalità del provvedimento di revoca.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità generale a regime intermedio per i provvedimenti adottati senza rispetto del contraddittorio; la Corte lo richiama per spiegare quando la mancanza di udienza camerale partecipata comporta nullità, ma sottolinea che tale nullità è rilevabile solo se tempestivamente eccepita.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che la mancata tempestiva impugnazione o eccezione dei vizi processuali durante il contraddittorio può comportarne la perdita; la Corte ha applicato questo principio perché il difensore ha partecipato senza sollevare subito il vizio relativo al preavviso.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 168‑quater c.p.; se la revoca è motivata dal superamento dei limiti edittali, la possibilità di ricorso in Cassazione è circoscritta e può richiedere il rimedio specifico previsto dall'art. 464‑quater, comma 7 c.p.p. o l'impugnazione contestuale alla decisione finale.
- La mancata fissazione di un'udienza camerale partecipata o il mancato preavviso costituiscono, in linea di principio, motivo di nullità, ma tale nullità è inefficace se il difensore partecipa al contraddittorio senza eccepire immediatamente il vizio (art. 182 c.p.p.).
- Le questioni attinenti ai limiti edittali e all'idoneità del reato per la messa alla prova vanno dedotte con gli strumenti processuali corretti; non sempre la cassazione è il rimedio procedurale adeguato per contestare una revoca adottata per superamento di tali limiti.
- Se si assume di aver ottemperato al programma di messa alla prova, è necessario evidenziare tempestivamente tale adempimento in sede di contraddittorio e utilizzare i rimedi procedurali previsti per la fase (impugnazione immediata ove prevista o impugnazione della sentenza finale).
- In situazioni simili, il difensore deve eccepire subito qualsiasi vizio procedurale relativo al mancato avviso o alla mancata udienza camerale per non perdere il diritto di far valere la nullità.
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