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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19691/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento IRES per il 2005, fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR del Lazio aveva riformato la decisione, accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione della disciplina sugli studi di settore, assumendo che nel caso concreto gli studi non fossero applicabili perché l'attività non si svolgeva in un periodo di normale esercizio, anche in ragione della sua qualifica di stabile organizzazione italiana di una società estera operante su scala internazionale e della peculiare dimensione economica dell'attività considerata; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il limitato numero di giorni di effettiva attività lavorativa nel 2005, la complessa vicenda del cantiere di Portovesme, i costi fissi elevati e la particolare struttura dell'attività di dragaggio, tutti elementi asseritamente idonei a dimostrare la non normalità del periodo d'imposta e l'inadeguatezza dello studio di settore.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i tre motivi, ritenendo che la CTR avesse effettivamente omesso di spiegare il percorso logico-giuridico seguito per reputare non attendibili le difese e le allegazioni della contribuente e per affermare l'onere probatorio a suo carico senza indicare quali elementi fossero stati concretamente valutati e per quale ragione fossero insufficienti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è stata ravvisata dalla ricorrente per asserita carenza della motivazione della sentenza d'appello; la Corte richiama il principio secondo cui la motivazione deve rendere intelligibile il percorso logico seguito dal giudice

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    norma richiamata quale parametro del contenuto motivazionale della sentenza tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione della disciplina sostanziale sugli studi di settore

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    richiamato come base normativa degli studi di settore applicati nell'accertamento

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    richiamato in relazione alla disciplina degli studi di settore e ai presupposti dell'accertamento standardizzato

  • art. 10 legge 8 maggio 1998, n. 146

    individua la clausola di esclusione per il caso di non normale svolgimento dell'attività, richiamata dalla contribuente per sostenere l'inapplicabilità dello studio di settore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    parametro usato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 111 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c., per affermare che la sentenza deve consentire di comprendere il criterio logico del convincimento del giudice

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario mediante studi di settore, il giudice deve valutare autonomamente sia l'applicabilità dello standard al caso concreto sia le prove offerte dal contribuente per dimostrare circostanze idonee a discostare l'attività dal modello ordinario.
  • L'onere della prova è ripartito nel senso che spetta all'ente impositore dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto, mentre grava sul contribuente l'allegazione e prova delle circostanze che rendano non attendibile il risultato statistico.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente quando si limita a un'affermazione conclusiva sull'insufficienza delle prove di parte senza esplicitare quali elementi siano stati esaminati e il percorso logico che conduce al convincimento.
  • Il giudice non può limitarsi a recepire le conclusioni dell'Ufficio, ma deve confrontarsi con le specifiche peculiarità dell'attività del contribuente e con i fatti dedotti a sostegno dell'inapplicabilità o dell'inadeguatezza dello studio di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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