Cassazione Civile, Ordinanza n. 13990/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Un ex dipendente comunale aveva chiesto all'INPS di trasferire contributi versati durante il rapporto di lavoro con un ente locale a una cassa professionale, al fine di ottenere la ricongiunzione dei periodi contributivi e la pensione di vecchiaia. Deduceva che il trasferimento era stato effettuato solo dopo circa un anno dalla domanda e domandava, oltre alla revoca o annullamento del silenzio-rifiuto, il risarcimento del danno pari ai ratei di pensione non percepiti dal raggiungimento dell'età pensionabile fino all'effettivo trasferimento dei contributi. Il giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei conti; la Corte dei conti, adita in riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo sostenendo che la domanda risarcitoria non attiene al trattamento pensionistico in sé ma al ritardo nel trasferimento contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha qualificato il petitum sostanziale come domanda risarcitoria per il ritardo nel trasferimento dei contributi e per la conseguente perdita di ratei pensionistici, ritenendo che tale pretesa non rientri nella giurisdizione pensionistica della Corte dei conti. Ha quindi risolto il conflitto negativo di giurisdizione a favore del giudice ordinario, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva delle parti in questa fase.
Norme richiamate
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13
attribuisce alla Corte dei conti i ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato e fonda una giurisdizione esclusiva limitata alle controversie concernenti il trattamento pensionistico dei pubblici dipendenti e questioni funzionali alla pensione.
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 63
richiamato dal giudice del lavoro come base del riparto di giurisdizione in materia pensionistica pubblica.
Massime di principio
- Le controversie che hanno ad oggetto il diritto, la misura o la decorrenza di una pensione pubblica e le questioni strettamente funzionali alla pensione rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti.
- Quando la domanda riguarda invece il ritardo o l'inadempimento nel trasferimento di contributi tra gestioni previdenziali e si traduce in una pretesa risarcitoria per la perdita di ratei pensionistici, la giurisdizione spetta al giudice ordinario se il petitum sostanziale non investe direttamente il trattamento pensionistico pubblico.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formulazione formale delle domande.
- La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti può estendersi ai contributi solo quando la controversia riguarda la sufficienza o eccedenza dei contributi rispetto alla pensione per la quale essa è competente; non anche quando venga in rilievo la ricongiunzione tra gestioni e la successiva liquidazione di una pensione di altra gestione.
- Il fatto che la controversia sia connessa alla futura percezione di un trattamento pensionistico non basta, di per sé, a radicarne la giurisdizione dinanzi al giudice contabile se l'oggetto immediato della domanda è il risarcimento del danno da ritardo amministrativo.
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