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Sentenza

Sentenza n. 2062/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento 1) della deliberazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale n. 8 del 29.10.2025 avente ad oggetto la “Approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Catania, ai sensi dell’art. 5, comma 2 bis, lett. c) della legge 84/1994 e ss.mm.ii.”, pubblicata sul sito della medesima Autorità in data 6.11.2025; 2) nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di approvazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Catania, nonché degli atti connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità portuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il nuovo Piano Regolatore Portuale deducendo, in sintesi: incompetenza dell’Autorità di Sistema Portuale a pianificare aree che, secondo i decreti ministeriali richiamati e gli strumenti di delimitazione della circoscrizione portuale, non sarebbero comprese nella relativa competenza territoriale; violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 84/1994 per mancata previa estensione della circoscrizione; violazione della disciplina sulla VAS e del decreto ministeriale che aveva concluso la procedura ambientale con raccomandazioni, condizioni, suggerimenti e osservazioni; mancato recepimento delle osservazioni della Soprintendenza, in particolare su distanza dalla Scogliera D’Armisi, impatti percettivi, collocazione dei servizi oltre la fascia di 150 metri dalla costa e interferenze con la cintura ferroviaria; contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto al precedente procedimento relativo al progetto definitivo della ricorrente; mancato coinvolgimento di Rete Ferroviaria Italiana e mancato coordinamento con il Piano di utilizzo del demanio marittimo del Comune di Catania; violazione dei principi di buon andamento, economicità, correttezza, ragionevolezza, leale collaborazione e bilanciamento degli interessi. La ricorrente ha inoltre chiesto l’esibizione della documentazione relativa ai pareri previsti dall’art. 5, comma 2-bis, lett. b), della legge n. 84/1994. Il TAR, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il ricorso costituiva la mera duplicazione dei motivi aggiunti già proposti dalla stessa società nel precedente giudizio R.G. n. 2010/2025, avente il medesimo petitum e la medesima causa petendi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla competenza pianificatoria dell’Autorità portuale, alla VAS, al mancato recepimento delle prescrizioni ambientali e paesaggistiche, alle interferenze ferroviarie, alla mancata partecipazione di RFI e al coordinamento con il PUDM. Il Collegio ha distinto la riunione facoltativa dei ricorsi connessi prevista dall’art. 70 c.p.a. dalla disciplina applicabile alla duplicazione della stessa controversia. Ha ritenuto che i motivi aggiunti siano lo strumento tipico per concentrare le tutele e impedire la duplicazione di azioni aventi identico petitum e causa petendi. Quando la parte abbia già esercitato il potere di impugnazione mediante motivi aggiunti in un giudizio pendente, la proposizione di un successivo ricorso di contenuto identico costituisce uso distorto dello strumento processuale e viola i principi di unità, economia e concentrazione processuale. Nel caso concreto, il ricorso in esame era stato depositato alle ore 9:42 del 27 gennaio 2026, mentre i motivi aggiunti nel precedente giudizio erano stati depositati alle ore 9:18 dello stesso giorno. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2022, il TAR ha affermato che la litispendenza nel processo amministrativo si perfeziona con la notificazione e il successivo deposito del ricorso, sicché il precedente deposito dei motivi aggiunti rendeva anteriore l’azione già esercitata. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

    La riunione dei ricorsi connessi nel processo amministrativo è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice e riguarda ricorsi autonomi con profili di connessione oggettiva o soggettiva.

  • art. 273 c.p.c.

    Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.

    La disposizione, applicabile analogicamente al processo amministrativo per esigenze di economia processuale e prevenzione del contrasto di giudicati, disciplina la duplicazione di procedimenti relativi alla stessa causa; secondo il TAR, non costituisce però il rimedio appropriato quando il secondo ricorso duplica motivi aggiunti già proposti.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo ed espressive di principi generali, fondando l’applicazione analogica dell’art. 273 c.p.c.

  • art. 45 c.p.a.

    Il deposito del ricorso segue la notificazione e concorre, insieme a quest’ultima, a perfezionare la litispendenza nel processo amministrativo.

  • art. 5, comma 2-bis, lett. b), legge n. 84/1994

    Prevede l’acquisizione dei pareri degli enti e degli organi competenti nell’ambito del procedimento di approvazione del piano regolatore portuale; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 5, comma 2-bis, lett. c), legge n. 84/1994

    Costituisce la base normativa dell’approvazione del Piano Regolatore Portuale; la relativa violazione è stata dedotta ma non valutata nel merito.

  • art. 5, comma 3-ter, legge n. 84/1994

    Rileva per l’assoggettamento del Piano Regolatore Portuale alla VAS; le censure fondate su tale disciplina non sono state esaminate.

  • artt. 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina la VAS, richiamata dalla ricorrente per contestare il mancato recepimento delle condizioni e osservazioni ambientali; il TAR non ha deciso tali questioni.

  • art. 6, comma 15, legge n. 84/1994

    È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una previa estensione della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale; la censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una parte abbia già impugnato un atto mediante motivi aggiunti in un giudizio amministrativo pendente, la successiva proposizione di un ricorso autonomo avente identici petitum e causa petendi è inammissibile per duplicazione dell’azione e difetto di interesse, anche se il secondo ricorso è notificato e depositato separatamente.
  • I motivi aggiunti costituiscono lo strumento processuale tipico per concentrare le tutele relative a una medesima situazione sostanziale e impedire la duplicazione di azioni giudiziali aventi lo stesso oggetto e fondamento.
  • Nel processo amministrativo la litispendenza si perfeziona mediante una fattispecie complessa costituita dalla notificazione e dal successivo deposito del ricorso; la sola notificazione, non seguita dal tempestivo deposito, non è sufficiente.
  • La disciplina della riunione dei ricorsi connessi non può essere utilizzata per sanare la proposizione di un nuovo ricorso che sia mera duplicazione di motivi aggiunti già depositati: in tale ipotesi prevalgono i principi di unità dell’azione, economia e concentrazione processuale.
  • La proposizione di una seconda azione identica rispetto a quella già esercitata determina l’assenza di un interesse concreto e attuale a una pronuncia ulteriore e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiPiani regolatori e variantiVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioAmbiente
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseAbuso del diritto e del processo

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