Sentenza n. 6291/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 13.1.2020, notificato in data 13.2.2020, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di diniego della concessione della cittadinanza italiana per asseriti pregiudizi di carattere penale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. n. 91/1992. Il provvedimento, preceduto dal preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990, si fondava su un rapporto informativo dei Carabinieri relativo a una segnalazione all'autorità giudiziaria per la violazione di disposizioni penali, ritenuta indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che la segnalazione non corrispondesse ad alcuna condotta penalmente accertata, che non fosse mai stato condannato né sottoposto a processo e che dal casellario giudiziale non risultassero iscrizioni. Ha inoltre lamentato l'insufficienza, carenza e illogicità della motivazione, poiché il diniego richiamava genericamente pregiudizi penali senza indicare la condotta contestata, il contesto dei fatti, le modalità della loro commissione o il loro collegamento con il richiedente. È stata altresì dedotta la violazione dei canoni di buon andamento ed efficienza per il superamento del termine procedimentale, pur riconoscendo il ricorrente che tale ritardo non determinasse di per sé l'illegittimità del diniego né un assenso tacito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di diniego, ordinando all'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza. Il giudice ha rilevato che il provvedimento richiamava soltanto una segnalazione dei Carabinieri all'autorità giudiziaria, senza consentire di comprendere quale condotta fosse stata concretamente attribuita al ricorrente, in quale contesto fosse avvenuta, con quali modalità e nei confronti di quali soggetti. Dagli atti, inoltre, non risultava alcun documento attestante che dalla segnalazione fosse scaturito un procedimento penale. Il vizio motivazionale è stato ritenuto evidente e accompagnato da un palese difetto di istruttoria. La decisione è stata adottata in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. La questione relativa al ritardo procedimentale non ha costituito la ragione dell'accoglimento. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato impugnato.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina il preavviso di diniego, adottato prima del provvedimento impugnato e seguito dalle osservazioni dell'istante.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone l'obbligo di motivazione del provvedimento; la sua violazione è stata ravvisata nel richiamo generico a una segnalazione penale priva di adeguata illustrazione dei fatti.
art. 3 d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
È stato richiamato dal ricorrente con riferimento al termine di conclusione del procedimento; tale censura non ha fondato l'accoglimento, poiché il giudice ha deciso sulla base dei vizi di motivazione e istruttoria.
art. 74 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Un diniego di concessione della cittadinanza fondato su una segnalazione all'autorità giudiziaria è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria quando non indica la condotta concretamente attribuita all'interessato, il contesto e le modalità dei fatti, i soggetti coinvolti e l'eventuale esito o sviluppo del procedimento penale.
- Il mero richiamo a pregiudizi di carattere penale o a una generica segnalazione non consente di desumere motivatamente l'inaffidabilità del richiedente o la sua non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
- Quando l'Amministrazione fonda un provvedimento sfavorevole su una segnalazione penale, deve acquisire e valutare elementi istruttori idonei a rendere verificabile l'effettiva consistenza dei fatti e il loro collegamento con l'interessato; in mancanza, il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria.
- L'annullamento del diniego per carenza di motivazione e istruttoria comporta l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sull'istanza, tenendo conto dei rilievi conformativi espressi dal giudice.
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