Cassazione Penale, Sentenza n. 18436/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere sostenendo, in tre motivi principali: 1) carenza di gravità indiziaria rispetto all'associazione e ai reati finali, deducendo altresì l'inutilizzabilità delle intercettazioni (per presunta illegittima acquisizione dei tabulati telefonici su cui si fondavano le autorizzazioni); 2) insussistenza delle esigenze cautelari, con contestazione della prognosi di pericolo di reiterazione dati il tempo trascorso dai fatti; 3) erronea valutazione dell'adeguatezza delle misure, ritenendo sufficiente la misura domiciliare (anche con controllo elettronico) e mancante la motivazione circa l'insufficienza di misure infra murarie. La difesa ha poi depositato motivi aggiunti contestando l'attribuzione del ruolo apicale al Suriano e la mancanza dell'elemento psicologico proprio del reato associativo.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure sull'inutilizzabilità delle intercettazioni: le autorizzazioni erano basate su tabulati acquisiti con decreto ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 196/2003 e corredate da informative, e la difesa non aveva richiesto l'ostensione dei tabulati. Il Tribunale di riesame aveva poi ricostruito, con ampio riferimento agli esiti delle intercettazioni e ai servizi di osservazione, l'esistenza di un'organizzazione strutturata (con collegamenti internazionali, schede estere, telefoni criptati, autovetture adattate), con la cellula di Rosarno come fulcro e sottogruppi sul territorio, tra cui la struttura guidata dal Suriano ad Amantea. Dalla disamina probatoria è stata ritenuta dimostrata la gravità indiziaria e la rilevanza del ruolo apicale del Suriano. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del pericolo di reiterazione, ritenendo la sola custodia in carcere idonea a prevenire nuovi delitti dati il ruolo, i mezzi e i contatti internazionali attribuiti all'imputato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiamato nel provvedimento di riesame
fondamento procedurale per il provvedimento di riesame adottato dal Tribunale della Libertà
art. 132 d.lgs. n. 196/2003
richiamato come base per l'acquisizione dei tabulati telefonici (decreto del 13/10/2017)
consente al pubblico ministero l'acquisizione di dati di traffico telefonico ai fini investigativi; la Corte ha ritenuto che le autorizzazioni si fondassero su tali acquisizioni
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato nella discussione sul ragionamento presuntivo relativo alle esigenze cautelari
disciplina la valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha superato automatismi presuntivi richiedendo una prognosi articolata sul pericolo di reiterazione
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
letto alla luce della legge 16 aprile 2015, n. 47
stabilisce che la misura cautelare può fondarsi sul pericolo di commissione di altri delitti solo se tale pericolo è concreto e attuale; la Corte ha applicato questo parametro richiedendo una valutazione prognostica concreta fondata su elementi personali, modalità del fatto e contesto
legge 16 aprile 2015, n. 47
modifica l'art. 274 cod. proc. pen. introducendo il requisito di attualità
ha innalzato la soglia per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, richiedendo che sia concreto e attuale; la Corte ha interpretato tale principio come compatibile con una valutazione prognostica basata su elementi concreti e continuità del periculum libertatis
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato nella parte finale per gli adempimenti verso l'istituto penitenziario
norma di ordine pratico per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti all'ordinanza
Massime di principio
- Le intercettazioni possono essere ritenute utilizzabili anche se la difesa censura la mancata produzione di tabulati, purché l'autorizzazione sia stata motivata con riferimento ad acquisizioni documentali (decreti e informative) e la difesa non abbia chiesto in tempo utile l'ostensione degli atti rilevanti.
- La gravità indiziaria e la valutazione della partecipazione associativa devono essere valutate in modo complessivo e sistematico: trascrizioni, servizi di osservazione, videoriprese, sequestri e dati investigativi collegati possono costituire un quadro probatorio idoneo a sostenere misure cautelari.
- In tema di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'accertamento di elementi quali ruoli apicali, uso di utenze dedicate/esterne, telefoni criptati, logistica organizzata e contatti internazionali rafforza la prognosi di pericolo di reiterazione e giustifica la misura custodiale se la sola misura domiciliare risulta inadeguata.
- La difesa ha l'onere, ove censuri aspetti formali di acquisizione delle intercettazioni, di domandare tempestivamente l'ostensione dei tabulati o altri atti indispensabili per dimostrare l'illegittimità; la mancata richiesta può indebolire la censura.
- Il requisito di attualità del pericolo di reiterazione non richiede necessariamente la previsione di una specifica occasione prossima per delinquere; è sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti (personalità, modus operandi, contesto socio-ambientale e accesso a mezzi/risorse criminali) che rendano probabile la continuità del rischio nel tempo.
- Se la difesa contesta il ruolo apicale dell'imputato, è necessario un confronto puntuale con la motivazione del giudice: mere affermazioni generiche non sono sufficienti a rovesciare una motivazione dettagliata che colleghi condotte, comunicazioni e organizzazione al ruolo contestato.
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