Sentenza del 04/04/2017 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - costi non contabilizzati - deducibilità - condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava cinque avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006-2010, emessi dopo l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la ricostruzione induttiva di ricavi, imposte e sanzioni sulla base anche dei movimenti bancari. L'Agenzia contestava, in particolare, l'esclusione dalla tassazione dei prelevamenti bancari non giustificati e il riconoscimento della deduzione di canoni di locazione non risultanti dalla contabilità, benché fosse provata l'esistenza degli accordi contrattuali. La contribuente non si è costituita nel giudizio d'appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato tardivo il ricorso relativo al 2006, ma aveva riconosciuto la deducibilità dei canoni di locazione per tutti gli anni e, per il 2008-2010, aveva escluso dai ricavi accertati i prelevamenti bancari. In appello, la Commissione ha accolto le censure dell'Agenzia: i prelevamenti bancari dell'imprenditore non giustificati dall'indicazione dei beneficiari possono essere considerati ricavi ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/1973; inoltre, la deduzione dei canoni richiede la prova dell'effettivo sostenimento del costo, non essendo sufficiente dimostrare l'esistenza degli accordi. È stata quindi confermata integralmente la validità degli avvisi di accertamento per tutte le annualità, ferma l'inammissibilità del ricorso relativo al 2006. La contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 8.234 euro di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.P.R. 600/1973
I prelevamenti annotati nei conti correnti e non risultanti dalle scritture contabili sono considerati ricavi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario.
Per gli imprenditori, i prelevamenti bancari non contabilizzati e non adeguatamente giustificati possono essere presunti ricavi, salvo che il contribuente indichi il beneficiario delle somme o fornisca una prova concreta della loro diversa destinazione. La limitazione costituzionale affermata dalla sentenza n. 228/2014 è stata ritenuta riferibile ai lavoratori autonomi e non agli imprenditori.
Art. 109, comma 1, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.
La deducibilità di un costo richiede che il costo sia effettivo e riferibile all'attività d'impresa. Nel caso esaminato, la prova dell'esistenza dell'accordo di locazione non è stata ritenuta sufficiente senza la prova del pagamento o di altro effettivo sostenimento.
Art. 2697 codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere di dimostrare l'effettività e la deducibilità del costo grava sul contribuente che intende portarlo in deduzione.
Art. 346 codice di procedura civile
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
La parte vittoriosa o parzialmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni non accolte che intende mantenere. L'omessa costituzione o la mancata riproposizione può impedire l'esame di tali questioni.
Art. 15 D.Lgs. 546/1992
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
La parte risultata soccombente è tenuta, salvo eccezioni, a rimborsare le spese processuali alla controparte.
Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
La pronuncia ha limitato l'applicazione della presunzione sui prelevamenti bancari per i lavoratori autonomi; secondo la sentenza in esame, tale limitazione non si estende automaticamente agli imprenditori.
Cassazione civile n. 295/2012 e n. 1955/2006
In appello, anche la parte contumace deve riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non esaminate che intende sottoporre al giudice; in mancanza, può presumersi il disinteresse alla loro decisione.
Massime di principio
- La semplice esistenza di un contratto, di un accordo o di una fattura non dimostra necessariamente l'effettivo sostenimento di un costo: per ottenere la deduzione è opportuno conservare prove del pagamento, come bonifici, ricevute, quietanze o altre evidenze finanziarie attendibili.
- Quando un costo non risulta dalla contabilità o non è adeguatamente documentato, l'onere della prova ricade sul contribuente, che deve dimostrarne esistenza, inerenza, competenza ed effettività.
- Per un'impresa, i prelevamenti bancari non contabilizzati possono essere trattati fiscalmente come ricavi se il contribuente non identifica i beneficiari o non dimostra una diversa destinazione delle somme.
- La presunzione sui prelevamenti bancari va valutata anche alla luce della natura del soggetto: la limitazione riconosciuta dalla Corte costituzionale per i lavoratori autonomi non è automaticamente applicabile agli imprenditori.
- Nel giudizio d'appello è essenziale costituirsi e riproporre espressamente tutte le domande, eccezioni e contestazioni non integralmente accolte in primo grado; l'inerzia processuale può comportare la perdita della possibilità di esaminarle.
- La mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la collaborazione solo parziale con l'Amministrazione possono favorire il ricorso all'accertamento induttivo e rendere particolarmente importante una documentazione bancaria e contabile completa.
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