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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2107/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, n. 3 in relazione all'art. 625, n. 7 c.p.). Due i motivi principali: (1) erronea applicazione dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che il proprietario del mezzo fosse presente e quindi il bene fosse sottoposto a vigilanza; (2) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. per le attenuanti della lieve entita del danno (vetro gia rotto), risarcimento integrale, occasionalita della condotta e giovane eta del reo, con remissione della querela da parte della persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: la presenza accidentale del proprietario, intento a dormire all'interno del veicolo, non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede perche non configurava una vigilanza attiva sul bene. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, confermando le valutazioni di merito della Corte territoriale che hanno ritenuto il fatto di significativa gravita per le modalita (azione violenta notturna su camper potenzialmente abitato) e per l'entita del danno. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma richiamata per la fattispecie di danneggiamento con aggravante; la Corte ha confermato l'applicabilita della fattispecie aggravata in presenza dell'esposizione alla pubblica fede

  • art. 625 cod. pen., n. 7

    L'aggravante per esposizione alla pubblica fede puo' sussistere anche se il proprietario e' accidentalmente presente ma non in grado di esercitare vigilanza attiva (es. dormiva all'interno del veicolo)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiesto dal ricorrente per riconoscere il trattamento sanzionatorio attenuato in presenza di circostanze favorevoli; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di gravita del fatto e le modalita contenute nella sentenza di merito escludessero l'applicazione dell'art. 131-bis

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 convertito in L. n. 176/2020

    Norma citata in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto; conferma la trattazione scritta e il rigetto della richiesta di trattazione orale

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso ai fini della motivazione della Corte di legittimita

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in sede di decisione sulla inammissibilita del ricorso

Massime di principio

  • La presenza fisica del proprietario al momento del fatto non esclude automaticamente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; rileva invece la capacita effettiva del titolare di esercitare una vigilanza attiva sul bene (la vigilanza merita valutazione concreta).
  • La remissione della querela e il risarcimento del danno possono essere rilevanti ma non necessariamente determinanti per l'applicazione di misure di favore come l'art. 131-bis: il giudice valuta complessivamente la gravita del fatto, le modalita e il contesto (orario, tipo di bene, eventuale destinazione abitativa).
  • Nei casi di valutazioni di merito (gravita del fatto, offensivita, modalita esecutive, stato del danneggiato), la Corte di Cassazione ha margini limitati di sindacato e tende a rispettare le valutazioni discrezionali del giudice di merito salvo errori di diritto o manifesta illogicita'.
  • Per i reati procedibili d'ufficio la remissione della querela non incide sulla procedibilita; la valutazione sulle attenuanti e sulle circostanze e' rimessa al giudice di merito.
  • In situazioni analoghe e' opportuno documentare e provare la concreta vigilanza sul bene (es. presenza attiva, comportamenti di custodia) se si intende sostenere l'esclusione dell'aggravante; al contrario, fatti che indicano vulnerabilita del bene (veicolo destinato ad uso abitativo parcheggiato di notte) aumentano la gravita della condotta.

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