Cassazione Penale, Sentenza n. 1597/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello del 16/04/2021 per presunta errata applicazione dell'art. 341-bis c.p. alla condotta oggetto del procedimento n. 487/2020 R.G.A.; il difensore deduceva che la valutazione del fatto avrebbe dovuto tener conto anche della condotta contestata nel capo B (art. 336 c.p.), nonostante l'assoluzione per quest'ultimo capo, e che le espressioni usate non sarebbero state idonee a ledere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale, inoltre i fatti non si sarebbero svolti in luogo aperto al pubblico; si eccepiva infine che l'imputato aveva chiesto scusa immediatamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivando la manifesta infondatezza), rigettando i motivi di doglianza. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle espressioni come ingiuriose da parte della Corte territoriale, ha escluso che fosse necessario valutare unitariamente la condotta del capo B per integrare il reato contestato nel procedimento n. 487/2020 e ha affermato che i fatti si sono svolti su strada all'ingresso dell'abitazione del figlio (luogo rilevante ai fini dell'integrazione del reato). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
La norma è stata applicata dalla Corte di appello per la condotta oggetto del primo procedimento; la Cassazione non ha ravvisato errore nella qualificazione della condotta come rientrante nell'oltraggio/ingiuria nei confronti di pubblici ufficiali, confermando l'uso di tale norma nella fattispecie.
art. 336 cod. pen.
Riferimento al capo B (minaccia) per il quale la Corte territoriale ha pronunciato l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste'. La Cassazione rileva che la sussistenza naturalistica delle espressioni non è stata esclusa ma ne è stata negata la rilevanza antigiuridica come minaccia.
artt. 99 e 341-bis cod. pen.
Gli artt. 99 e 341-bis sono richiamati nella sentenza di merito per la determinazione della pena e la qualificazione del reato; la Cassazione non ha ritenuto errata la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello.
art. 616 cod. pen.
Richiamato nella motivazione come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso (testo indica 'ex art. 616 cod. pen.'); la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha applicato la sanzione conseguente, condannando il ricorrente alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando risulta manifestamente infondato: occorre confrontarsi pienamente con la motivazione impugnata nel merito e non basarsi su interpretazioni capziose di singole frasi della sentenza.
- L'assoluzione per un capo (es. minaccia) non impedisce che altre espressioni collegate vengano valutate autonomamente come ingiurie o oltraggi: la valutazione della rilevanza penale può essere distinta per ciascun fatto contestato.
- Per i reati contro l'onore o l'ufficio (oltraggio/ingiuria) la qualificazione delle espressioni dipende da un apprezzamento globale e dalla loro volgarità, contesto e modalità; riferimenti scurrili a parti del corpo possono giustificare la qualificazione come ingiuriosa.
- La circostanza della location è rilevante: alcuni reati richiedono che la condotta si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico; il giudice verifica i luoghi concretamente accaduti e questo può incidere sull'integrazione del reato.
- Le scuse immediate dell'imputato possono avere rilievo attenuante nella valutazione complessiva ma non garantiscono automaticamente l'esclusione della rilevanza penale delle espressioni offensive.
- Ricorrere in Cassazione con motivi che non affrontano puntualmente la motivazione di merito o che interpretano isolatamente passaggi della sentenza espone al rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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