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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1597/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello del 16/04/2021 per presunta errata applicazione dell'art. 341-bis c.p. alla condotta oggetto del procedimento n. 487/2020 R.G.A.; il difensore deduceva che la valutazione del fatto avrebbe dovuto tener conto anche della condotta contestata nel capo B (art. 336 c.p.), nonostante l'assoluzione per quest'ultimo capo, e che le espressioni usate non sarebbero state idonee a ledere l'onore o il prestigio del pubblico ufficiale, inoltre i fatti non si sarebbero svolti in luogo aperto al pubblico; si eccepiva infine che l'imputato aveva chiesto scusa immediatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (motivando la manifesta infondatezza), rigettando i motivi di doglianza. Ha ritenuto corretta la qualificazione delle espressioni come ingiuriose da parte della Corte territoriale, ha escluso che fosse necessario valutare unitariamente la condotta del capo B per integrare il reato contestato nel procedimento n. 487/2020 e ha affermato che i fatti si sono svolti su strada all'ingresso dell'abitazione del figlio (luogo rilevante ai fini dell'integrazione del reato). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata dalla Corte di appello per la condotta oggetto del primo procedimento; la Cassazione non ha ravvisato errore nella qualificazione della condotta come rientrante nell'oltraggio/ingiuria nei confronti di pubblici ufficiali, confermando l'uso di tale norma nella fattispecie.

  • art. 336 cod. pen.

    Riferimento al capo B (minaccia) per il quale la Corte territoriale ha pronunciato l'assoluzione 'perché il fatto non sussiste'. La Cassazione rileva che la sussistenza naturalistica delle espressioni non è stata esclusa ma ne è stata negata la rilevanza antigiuridica come minaccia.

  • artt. 99 e 341-bis cod. pen.

    Gli artt. 99 e 341-bis sono richiamati nella sentenza di merito per la determinazione della pena e la qualificazione del reato; la Cassazione non ha ritenuto errata la rideterminazione della pena operata dalla Corte di appello.

  • art. 616 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso (testo indica 'ex art. 616 cod. pen.'); la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha applicato la sanzione conseguente, condannando il ricorrente alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso quando risulta manifestamente infondato: occorre confrontarsi pienamente con la motivazione impugnata nel merito e non basarsi su interpretazioni capziose di singole frasi della sentenza.
  • L'assoluzione per un capo (es. minaccia) non impedisce che altre espressioni collegate vengano valutate autonomamente come ingiurie o oltraggi: la valutazione della rilevanza penale può essere distinta per ciascun fatto contestato.
  • Per i reati contro l'onore o l'ufficio (oltraggio/ingiuria) la qualificazione delle espressioni dipende da un apprezzamento globale e dalla loro volgarità, contesto e modalità; riferimenti scurrili a parti del corpo possono giustificare la qualificazione come ingiuriosa.
  • La circostanza della location è rilevante: alcuni reati richiedono che la condotta si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico; il giudice verifica i luoghi concretamente accaduti e questo può incidere sull'integrazione del reato.
  • Le scuse immediate dell'imputato possono avere rilievo attenuante nella valutazione complessiva ma non garantiscono automaticamente l'esclusione della rilevanza penale delle espressioni offensive.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi che non affrontano puntualmente la motivazione di merito o che interpretano isolatamente passaggi della sentenza espone al rischio di inammissibilità e di sanzioni economiche a carico del ricorrente.

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