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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35538/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o sua sostituzione con misura meno afflittiva. La difesa ha prodotto l'ordinanza n. 2022/2007 del Tribunale di sorveglianza che aveva ammesso il Passalacqua all'affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una condanna precedente (sentenza n. 2597/2016), sostenendo che tale provvedimento costituisse fatto nuovo idoneo ad attenuare il pericolo di reiterazione. Si contestava inoltre la valutazione del giudice che aveva ritenuto non affini i reati (resistenza a pubblico ufficiale, art. 337 c.p.) con quelli per stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90), mentre la difesa sosteneva l'esistenza di connessione fattuale e giuridica tra i fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: il motivo era indeterminato e non correlato alle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato, violando i requisiti di specificità previsti dall'art. 591-1 c.p.p. La Corte ha altresì ricordato che non ha potere di riesame delle esigenze cautelari se non nei limiti del controllo di legittimità formale (verifica della presenza di ragioni giuridicamente significative e assenza di illogicità evidenti). Sul merito delle ragioni del Tribunale, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione: la misura alternativa disposta nel diverso procedimento riguardava reato (art. 337 c.p.) la cui oggettività non è affine a quella dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, e non sono stati prodotti elementi nuovi idonei a dimostrare la recisione dei legami con l'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata quale titolo dell'appello deciso dal Tribunale; la Corte non interviene sulla decisione di merito del Tribunale circa le esigenze cautelari.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare; il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo insufficienti gli elementi prodotti (tempo trascorso e rispetto delle prescrizioni) per mutare il quadro cautelare.

  • art. 337 cod. pen.

    Reato (resistenza a pubblico ufficiale) cui si riferiva l'affidamento in prova; il Tribunale e la Corte hanno ritenuto che la sua oggettività non sia affine a quella dei reati di stupefacenti, perciò l'affidamento non è dirimente rispetto al rischio di reiterazione per reati connessi agli stupefacenti.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    Norme sui reati in materia di stupefacenti considerate nel procedimento principale; la Corte ha ritenuto che tali fattispecie non risultino affini all'art. 337 c.p., giustificando il rigetto della rilevanza dell'affidamento in prova.

  • art. 591-1 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    la genericità e l'aspecificità dell'impugnazione conducono all'inammissibilità

    Norma richiamata per dichiarare inammissibile il ricorso generico e privo di correlazione alle motivazioni del provvedimento impugnato.

  • art. 12, lett. b) e c. (richiamato dalla difesa)

    Richiamato dalla difesa per sostenere la connessione tra reati; il Collegio non ha ritenuto provata una connessione tale da influire sulle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La mera produzione di un provvedimento favorevole adottato in un diverso procedimento (es. affidamento in prova) non è automaticamente idonea a modificare esigenze cautelari relative a reati differenti: va dimostrata la reale attinenza tra le fattispecie e l'effettiva novità che incide sul pericolo di reiterazione.
  • Il decorso del tempo e il rispetto delle prescrizioni cautelari sono elementi valutabili, ma hanno valore attenuante solo se accompagnati da elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami con contesti criminali o la modifica del profilo di pericolosità.
  • In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari la competenza della Corte è limitata al controllo di legittimità formale: verifica della presenza di una motivazione giuridicamente significativa e dell'assenza di illogicità manifeste; non è consentito un libero riesame delle esigenze cautelari.
  • Le impugnazioni devono essere specifiche e ben collegate alle argomentazioni del provvedimento censurato: motivi generici o non correlati alla motivazione del giudice di merito sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591-1 c.p.p.
  • Quando si intende far valere un "fatto nuovo" ai fini cautelari, occorre dimostrare non solo l'esistenza del provvedimento favorevole, ma anche l'efficacia di tale provvedimento rispetto ai rischi sottesi al procedimento già in corso (es. prova di reale reinserimento, cessazione di rapporti con associazioni criminali, esiti positivi dell'affidamento).

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