Cassazione Penale, Sentenza n. 6833/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova lamentando: carenza o contraddittorietà della motivazione sull'addebito di corruzione (art. 319 c.p.), travisamento della prova e manifestas illogicità nella ricostruzione dei fatti; mancata individuazione della norma violata e del nesso causalitario tra utilità e atti; assenza del dolo specifico necessario per la corruzione propria; mancata prova dell'induzione in errore contestata ai fini della truffa (art. 640 c.p.); errata esclusione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis c.p.; irregolarità nel calcolo degli aumenti di pena per continuazione e violazione delle norme di determinazione della pena (artt. 63, 81, 133 c.p.). In subordine, nella memoria depositata, è stata chiesta la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente ricostruito i fatti e applicato le regole di diritto: ha ritenuto provata la corruzione (art. 319 c.p.) per gli interventi del direttore provinciale finalizzati a favorire Manuelina s.r.l., il nesso sinallagmatico tra gli interventi e le utilità ricevute (documentazione falsa per rimborsi), e la configurabilità della truffa aggravata (art. 640 c.p.) con la produzione di fatture false che hanno indotto in errore l'Agenzia delle Entrate. Ha altresì ritenuto infondate le doglianze in tema di attenuanti generiche e del calcolo della pena per continuazione, rilevando che la motivazione del merito era adeguata e congrua. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; non è stato possibile esaminare la richiesta subordinata di declaratoria di prescrizione.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Per la corruzione propria è necessario provare non solo la dazione ma anche che l'utilità sia stata finalizzata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; atti discrezionali possono costituire reato se concretamente esercizio di potestà e se l'interesse pubblico è stato condizionato dall'interesse privato.
art. 318 cod. pen.
Richiamato per distinguere la corruzione impropria: se l'atto discrezionale sarebbe stato adottato comunque senza il tornaconto, si configura corruzione impropria e non propria.
art. 640 cod. pen.
La presentazione di fatture false che induce in errore l'amministrazione erogante può integrare il reato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche, quando l'induzione determina il riconoscimento del credito/rimborso.
art. 640-bis cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per distinguere fattispecie affini di indebita percezione/erogazioni; utilizzato come riferimento interpretativo sulla soglia tra truffa e indebita percezione.
art. 615-ter cod. pen.
Norma contestata in primo grado (reato informatico) confermata in merito ma non oggetto principale del ricorso in Cassazione; menzionata tra le condanne confermate.
art. 323-bis cod. pen.
L'attenuante è stata riconosciuta e applicata in primo grado e la Corte d'appello ha determinato la pena già tenendone conto; la Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata applicazione.
art. 62-bis cod. pen.
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche per la personalità negativa del reo indicando gli elementi preponderanti; non è richiesto censimento punto per punto di tutte le deduzioni difensive.
art. 63, 81, 133 cod. pen.
Richiamate in relazione alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione: il giudice di merito deve motivare l'entità degli aumenti e rispettare il rapporto di proporzione e i limiti di legge; la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente all'inammissibilità del ricorso.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di non punibilità sopravvenute (es. prescrizione) in Cassazione.
Massime di principio
- Per la corruzione propria (art. 319 c.p.) non basta provare la ricezione dell'utilità: è essenziale dimostrare il nesso sinallagmatico e che l'utilità fosse funzionale a un atto contrario ai doveri d'ufficio o alla remunerazione di un atto già compiuto in violazione di tali doveri.
- Anche atti discrezionali o consultivi possono integrare corruzione se costituiscono esercizio concreto di poteri dell'ufficio e se l'interesse pubblico è stato in concreto condizionato dall'interesse privato.
- La produzione di documenti/fatture falsi che inducono in errore l'amministrazione erogante può integrare truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche; conta l'effetto induttivo sull'atto amministrativo che riconosce il diritto o il rimborso.
- Nel giudizio di merito il rigor di motivazione richiesto è relativo: il giudice deve indicare gli elementi di preponderante rilevanza che giustificano rifiuto o riconoscimento di attenuanti, senza dover confutare punto per punto ogni deduzione difensiva.
- In Cassazione le censure che si risolvono in una mera 'rilettura alternativa' dei fatti, non supportata da errori logico-giuridici della motivazione di merito, sono normalmente inammissibili o manifestamente infondate.
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile ottenere in quella sede pronunce su cause di estinzione sopravvenute (es. prescrizione), che vanno dedotte e tempestivamente impugnate nei gradi di merito.
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