Cassazione Civile, Ordinanza n. 30528/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per lavori di manutenzione ordinaria su immobili dell'azienda sanitaria. La società appaltatrice chiedeva la condanna della committente al pagamento di euro 14.405,52 a titolo di interessi legali e moratori sulle somme corrisposte in ritardo per le prestazioni eseguite. Il Tribunale aveva dichiarato d'ufficio inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ritenendo che la domanda riguardasse un credito derivante da appalto pubblico di rilevanza comunitaria, materia devoluta alla cognizione del Tribunale delle imprese in composizione collegiale, con conseguente incompatibilità con il rito sommario riservato alle cause davanti al tribunale monocratico. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con ricorso straordinario per cassazione, deducendo violazione degli artt. 3, lett. f), d.lgs. 168/2003, 28 d.lgs. 163/2006 e 702-bis e 702-ter c.p.c., sostenendo che l'appalto non fosse di rilevanza comunitaria perché il valore sarebbe stato inferiore alla soglia e che, comunque, l'ordinanza era decisoria e definitiva almeno quanto alla condanna alle spese. La resistente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per carenza di specifiche censure sulle spese e per novità della questione relativa alla soglia comunitaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che l'ordinanza impugnata non aveva deciso una questione di competenza in senso proprio, ma aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda ex art. 702-ter, comma 2, c.p.c., provvedimento non impugnabile e reiterabile in forme ordinarie. Ha inoltre rilevato che la censura della ricorrente, formalmente diretta contro la condanna alle spese, finiva in realtà per investire proprio la declaratoria di inammissibilità, senza dedurre specifiche violazioni delle norme sulle spese processuali. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
il rito sommario di cognizione è utilizzabile per le controversie attribuite alla decisione monocratica del tribunale
art. 702-ter c.p.c.
se la domanda non rientra tra quelle trattabili in composizione monocratica deve essere dichiarata inammissibile con ordinanza non impugnabile; il comma 3 consente invece il mutamento di rito quando sia necessaria un'istruzione non sommaria
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile contro provvedimenti decisori e definitivi non altrimenti impugnabili
art. 3, lett. f), d.lgs. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa la cognizione sulle controversie relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, con i richiesti presupposti soggettivi
D.L. 1/2012
ha modificato l'art. 3 d.lgs. 168/2003 ampliando la competenza delle sezioni specializzate
L. 27/2012
legge di conversione del D.L. 1/2012 richiamata per la disciplina della competenza delle sezioni specializzate
art. 28 d.lgs. 163/2006
individua le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici nel previgente codice dei contratti pubblici
art. 3, comma 16, d.lgs. 163/2006
criterio di riferimento per qualificare i contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria ai fini dell'art. 3 d.lgs. 168/2003
art. 35 d.lgs. 50/2016
richiamato come normativa attuale sulle soglie comunitarie negli appalti pubblici
art. 702-ter, comma 7, c.p.c.
consente la liquidazione delle spese nel procedimento sommario
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con rito sommario, quando la controversia appartenga alla cognizione collegiale, ha natura processuale e non è un capo autonomamente impugnabile se non nei limiti consentiti dal sistema, restando la domanda riproponibile nelle forme ordinarie.
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. può investire la sola statuizione sulle spese del procedimento sommario, ma la censura deve riguardare specificamente la violazione delle norme sulle spese; non è sufficiente contestare indirettamente la declaratoria di inammissibilità della domanda.
- Per individuare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sulle controversie relative ad appalti pubblici, occorre verificare sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo della rilevanza comunitaria del contratto, avuto riguardo alla disciplina degli appalti pubblici vigente nel periodo di stipulazione.
- Quando il provvedimento del tribunale non decide una vera questione di competenza ma dichiara l'inammissibilità del rito utilizzato, la doglianza deve essere costruita sulla specifica statuizione impugnabile e non sulla mera critica della qualificazione processuale della domanda.
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