Sentenza del 25/09/2020 n. 20166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato gli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 basati su accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973. Il contribuente deduceva: (1) nullità/inesistenza della notifica degli avvisi (violazione art.149 c.p.c. e artt. 360 c.p.c.), e (2) errata esclusione dal computo per il 2005 della somma di Euro 31.414,00 derivante dalla cessione di ramo d'azienda avvenuta nel dicembre 2005, che l'Ufficio aveva ritenuto non computabile per mancanza di relazione temporale con le spese del biennio verificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (nullità della notifica), ritenendo che la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente produce effetto sanante ex artt. 156 e 160 c.p.c.; pertanto la CTR non doveva rilevarlo d'ufficio. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973, va considerata la disponibilità delle somme nell'anno d'imposta senza riferimento al mese in cui sono state percepite; quindi gli Euro 31.414,00 percepiti nel dicembre 2005 devono essere computati per il 2005. La sentenza di merito è stata cassata e rinviata alla CTR Piemonte in diversa composizione per il riesame nei limiti indicati e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38
L'art. 38 richiede di considerare le disponibilità di beni riferibili all'anno d'imposta oggetto di verifica per determinare lo scostamento; la Corte interpreta la norma nel senso che rileva la disponibilità nell'anno senza riferimento al mese in cui la somma è stata percepita.
Codice di Procedura Civile
art. 149 c.p.c.; art. 156 c.p.c.; art. 160 c.p.c.; art. 360 c.p.c.; art. 378 c.p.c.
Art. 149 e 360: richiamati nel primo motivo relativo alla nullità della notifica. Art. 156 e 160: interpretati come fonte del principio di 'effetto sanante' quando l'atto è comunque giunto a piena conoscenza del destinatario entro i termini; pertanto l'eventuale nullità della notifica può essere sanata dalla conoscenza. Art. 378: citato quale riferimento procedurale per memorie del ricorrente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. Sent. n. 19854/2004; Sez.5 Ord. n. 21071/2018)
Sez. U. Sent. n. 19854/2004; Sez.5 Ord. n. 21071/2018
La Corte richiama precedenti secondo cui la natura sostanziale dell'avviso di accertamento non esclude l'applicazione di istituti processuali quali l'effetto sanante della notificazione quando sia dimostrata la piena conoscenza dell'atto entro i termini decadenziali.
Massime di principio
- La nullità o irregolarità della notificazione di un avviso di accertamento può essere sanata dall'effettiva e documentabile conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro i termini decadenziali; in tali casi il vizio non deve necessariamente essere rilevato d'ufficio dal giudice e può risultare inammissibile se non dedotto nei modi e nei termini previsti.
- Ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38 DPR 600/1973, si considera la disponibilità della risorsa nell'anno d'imposta; non è necessario valutare il mese di percezione: somme disponibili anche verso la fine dell'anno devono essere computate per quell'anno.
- L'Amministrazione non può introdurre, in assenza di esplicita norma, un criterio aggiuntivo di valutazione basato sulla 'relazione temporale' interna all'anno (es. mese di percezione) per escludere dalla disponibilità anno per anno somme che invece risultano disponibili nell'anno d'imposta.
- Se durante l'anno in verifica sopravvengono entrate che, contabilmente e fiscalmente, risultano disponibili in quell'anno e colmano lo scostamento percentuale rilevante per l'accertamento sintetico, tali entrate devono essere considerate nel calcolo e possono incidere sulla legittimità dell'accertamento induttivo.
- La Corte di Cassazione può accogliere solo taluni motivi di ricorso e rinviare la causa al giudice di merito per nuovo esame nei limiti indicati: l'accoglimento parziale porta spesso alla cassazione con rinvio per rideterminare gli effetti pratici (es. computo del reddito, spese).
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