Regolamento (UE) 2026/1051
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 del Consiglio, del 7 maggio 2026, che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il sistema di misure restrittive dell’Unione relativo al Sudan, dando attuazione all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014. In particolare, recepisce la designazione ONU del 28 aprile 2026 e inserisce nell’allegato I tre nuove persone fisiche. L’atto è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione e incide esclusivamente sulla lista sanzionatoria.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 per aggiungere tre persone all’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive in relazione al Sudan/Darfur.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della situazione in Sudan, con riferimento specifico alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. L’intervento riguarda l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio sulla base di una designazione ONU del 28 aprile 2026, con effetto diretto in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce un regime autonomo, ma modifica il perimetro soggettivo delle sanzioni già previste dal regolamento base.
Modifica delle misure restrittive UE nei confronti del Sudan
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1051 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive adottate dall’Unione in relazione alla situazione in Sudan. L’atto attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014 e si collega alla designazione del 28 aprile 2026 effettuata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1591 (2005).
Contesto e finalità
Il considerando richiama che il regolamento (UE) n. 747/2014 costituisce il quadro normativo UE per le sanzioni relative al Sudan. A seguito dell’aggiornamento dell’elenco ONU, il Consiglio ritiene necessario includere tre persone nell’allegato I del regolamento base, per mantenere allineato il regime restrittivo dell’Unione alle designazioni internazionali.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento non istituisce nuove misure autonome, ma modifica la lista di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. Ne deriva che l’effetto pratico è l’assoggettamento dei nuovi iscritti alle misure restrittive già previste dal regime UE, in quanto persone fisiche inserite nell’elenco sanzionatorio relativo alla situazione in Sudan/Darfur.
Soggetti aggiunti all’elenco
Sono inseriti tre soggetti:
- Alvaro Andres Quijano Becerra;
- Claudia Viviana Oliveros Forero;
- Mateo Andres Duque Botero.
Per ciascuno l’allegato riporta dati anagrafici e documentali dettagliati, tra cui data e luogo di nascita, cittadinanza, documenti di identità e passaporti, nonché, per due soggetti, l’indicazione di una società collegata (International Services Agency, A4SI).
Motivi dell’inserimento
Le schede descrittive indicano che tutti e tre sono stati designati ai sensi del punto 3, lettera c), della risoluzione UNSC 1591 (2005), per aver partecipato ad azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur.
In particolare:
- Quijano e Oliveros sono descritti come figure centrali nel reclutamento di ex militari colombiani e nel loro dispiegamento in Sudan tramite International Services Agency (A4SI), con attività di reclutamento e copertura di posizioni tramite sito web, chat e assemblee;
- Duque Botero è indicato come soggetto centrale nel finanziamento degli ex militari colombiani impiegati in Sudan, attraverso la gestione di società che amministrano e finanziano il reclutamento e tramite funzioni di intermediazione valutaria e trasferimenti elettronici per importi complessivi di milioni di dollari USA.
Le sintesi citano inoltre che i combattenti colombiani hanno fornito supporto tattico e tecnico alle RSF, con impieghi come fanti, artiglieri, piloti di droni, operatori di veicoli e istruttori, e che alcuni avrebbero addestrato bambini al combattimento.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 si limita a disporre la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014; l’allegato del regolamento di esecuzione contiene le nuove voci da aggiungere. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il dato rilevante è l’ampliamento del perimetro soggettivo delle sanzioni UE sul Sudan. Occorre verificare l’eventuale presenza, nelle operazioni, nei rapporti contrattuali, nei flussi finanziari o nelle attività di compliance, dei nominativi inseriti nell’allegato, tenendo conto dell’effetto immediato del regolamento e della necessità di coordinare le verifiche con il regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) n. 747/2014.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell’inserimento di tre nuove voci nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive.
Nuovi soggetti inseriti nell’elenco sanzionatorio
Nell’allegato sono aggiunti: 11) Alvaro Andres Quijano Becerra; 12) Claudia Viviana Oliveros Forero; 13) Mateo Andres Duque Botero. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, cittadinanze, documenti di viaggio, data di designazione ONU (28 aprile 2026) e motivi dell’inserimento collegati ad azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur.
Motivazione sostanziale delle designazioni
I tre soggetti risultano designati sulla base del punto 3, lettera c), della risoluzione UNSC 1591 (2005). Le sintesi dei motivi evidenziano il ruolo nel reclutamento, finanziamento e impiego di ex militari colombiani in Sudan a sostegno delle forze di supporto rapido (RSF), anche mediante attività di intermediazione, reclutamento tramite agenzie e trasferimenti di fondi per milioni di dollari USA.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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