Cassazione Penale, Sentenza n. 7024/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fonti aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del dott. Andrea Piersantelli asserendo l'esistenza di un rapporto di credito tra lui e la moglie del giudice (Sabrina Carbini) e allegando una fattura emessa dal proprio studio medico come prova della pretesa. La Corte di appello di Ancona, con ordinanza dell'08/05/2023, rigettò la ricusazione ritenendo la fattura inidonea a dimostrare il diritto di credito. In Cassazione il ricorrente dedusse: (i) violazione di legge perché la Corte avrebbe illegittimamente tenuto conto di una memoria inviata dal giudice ricusato (artt. 127 e 41 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione per aver applicato orientamenti della giurisprudenza civile non pertinenti sulla valenza probatoria della fattura; (iii) violazione di legge e interesse per l'inserimento nel fascicolo di atti del dibattimento non rilevanti (artt. 159 e 41 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante che il giudice ricusato abbia trasmesso una nota alla Corte di appello, poiché la decisione di rigetto si fondava su ragioni giuridiche estranee a quel documento. Ha altresì dichiarato privo di interesse il motivo relativo all'inserimento di atti non pertinenti nel fascicolo, dato che non hanno influito sulla pronuncia. Sul punto centrale, la Corte ha confermato il principio secondo cui la fattura è un documento contabile meramente interno e, ai sensi della giurisprudenza consolidata e dell'art. 2710 c.c., non prova l'esistenza e la liquidità di un credito; quindi la fattura era inidonea a dimostrare la causa di ricusazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'intervento del giudice ricusato nel procedimento; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il provvedimento è stato motivato su basi giuridiche indipendenti dalla nota del giudice.
art. 41 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla regolarità del procedimento camerale; la Corte ha ritenuto che eventuali atti inseriti nel fascicolo e non incidenti sulla decisione non determinano interesse alla impugnazione.
art. 159 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla composizione degli atti del fascicolo; la Corte ha escluso interesse avendo tali atti avuto irrelevanza ai fini della decisione.
art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il deposito di atti in cancelleria e la conoscenza delle istanze; menzionata nella sentenza come contesto per la ricezione della nota del giudice ricusato.
art. 2710 cod. civ.
Norma richiamata implicitamente tramite la giurisprudenza: la fattura è considerata un documento contabile che, salvo specifiche condizioni tra imprenditori, non costituisce prova certa dell'esistenza e liquidità del credito.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 3 n. 19944/2023; Sez. 6 n. 30309/2022; Sez. 2 n. 22401/2004)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo cui la fattura è mero documento contabile e non prova assoluta del credito; tali precedenti sono stati ritenuti applicabili anche nel procedimento penale ai fini della valutazione della prova della causa di ricusazione.
Massime di principio
- Una fattura emessa unilateralmente (documento contabile) è generalmente insufficiente, da sola, a provare l'esistenza e la liquidità di un credito idoneo a fondare una causa di ricusazione per rapporto creditizio con un congiunto del giudice; servono elementi probatori più concreti (contratti, pagamenti, riconoscimenti, corrispondenza, attestazioni).
- La Corte chiamata a decidere sulla ricusazione valuta autonomamente la rilevanza e la sufficienza delle prove: se la decisione poggia su ragioni giuridiche indipendenti da comunicazioni del giudice ricusato, la ricezione di tali comunicazioni non invalida il provvedimento.
- L'impugnazione per inserimento nel fascicolo di atti irrilevanti è priva di interesse se quegli atti non hanno inciso sulla decisione; l'assenza di pregiudizio rende la censura inammissibile.
- Nei procedimenti penali sopravvive il principio del libero convincimento: le corti possono ritenere un documento contabile insufficiente alla prova di fatti decisivi, richiedendo prova più solida per misure rilevanti come la ricusazione.
- Ricorsi fondati su argomentazioni deboli o prive di interesse possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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