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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34519/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Si deduceva errata applicazione della legge penale per omissione dell'aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 1, c.p., posto che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale era stata compiuta nei confronti di tre Carabinieri. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (Apolloni, n. 40981/2018), il ricorrente sosteneva che l'azione diretta verso più persone incaricate di pubblico servizio integra un concorso formale di reati e comporta l'aumento della pena "fino al triplo" ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello (ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.). Poiché l'art. 81, comma 1, c.p. prevede un aumento fino al triplo (discrezionalità nella quantificazione), la Corte ha rimesso al giudice d'appello la determinazione della pena con applicazione dell'aumento dovuto. La sentenza di primo grado (condanna a due mesi e venti giorni con attenuanti generiche e rito abbreviato) è quindi annullata e sarà ricalcolata dal giudice d'appello con le conseguenze di legge.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Delitto di resistenza a pubblico ufficiale: la condotta è stata contestata per aver usato violenza e minaccia nei confronti di pubblici ufficiali mentre eseguivano un atto d'ufficio.

  • art. 81, comma 1, cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena fino al triplo per il concorso formale di reati; la Corte ha ritenuto che la condotta diretta verso più pubblici ufficiali integri il concorso formale e comporti l'aumento di pena che il giudice di primo grado non ha applicato.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riconoscimento delle attenuanti generiche con influenza sulla determinazione della pena in primo grado (nei fatti oggetto del giudizio il giudice di primo grado aveva concesso le attenuanti generiche).

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la trasmissione degli atti al giudice dell'appello per il giudizio in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e successive modificazioni

    Prevede la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; nel caso di specie è stata disposta la trattazione scritta per mancata richiesta di discussione orale nei termini.

  • Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018 (Apolloni), Rv. 273771

    Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito che la resistenza a pubblico ufficiale diretta verso più persone incaricate di pubblico servizio integra un concorso formale di reati ai sensi dell'art. 81 c.p., in quanto la pubblica amministrazione va intesa comprendente le persone che la espletano.

Massime di principio

  • Quando la violenza o la minaccia si rivolge, nello stesso contesto fattuale, a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura il concorso formale di reati e deve essere applicato l'aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 1, c.p.
  • L'art. 81, comma 1, c.p. prevede un aumento "fino al triplo", pertanto il giudice mantiene discrezionalità nella quantificazione della pena: la Cassazione annulla e rinvia se l'aumento non è stato applicato o se la determinazione necessita di nuovo esame.
  • La qualificazione della condotta (un'unica azione contro l'ente pubblico o pluralità di reati contro più persone) dipende dall'analisi fattuale: i giudici devono verificare se l'offesa era diretta concretamente a più soggetti in funzione pubblica.
  • L'applicazione del rito abbreviato e il riconoscimento delle attenuanti generiche incidono sulla pena, ma non escludono l'obbligo di applicare gli aumenti previsti per il concorso di reati; il giudice d'appello dovrà considerare entrambe le circostanze nel ricalcolo.
  • Errori di diritto nella determinazione della pena (es. omissione dell'aumento per concorso formale) sono rimediabili con annullamento e rinvio da parte della Cassazione su ricorso del Pubblico Ministero.

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