Cassazione Civile, Ordinanza n. 25030/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di alcuni eredi di pensionati di ottenere il pagamento di differenze sul trattamento pensionistico aziendale per il periodo 1.7.2008-30.6.2013. La pretesa si fondava su un precedente giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla perequazione automatica della pensione integrativa per il periodo 1.1.1994-26.7.1996. La Corte d'appello aveva però ritenuto che tali differenze fossero parte della pensione integrativa poi confluita nel Fondo pensione complementare e che, con la successiva capitalizzazione una tantum accettata dai danti causa, ogni componente del trattamento, inclusa la quota perequativa, si fosse estinta. I ricorrenti hanno proposto nove motivi, denunciando soprattutto violazione del giudicato, errata interpretazione della domanda e della volontà negoziale di adesione alla capitalizzazione, omessa considerazione della riserva con cui la capitalizzazione era stata accettata, e vizi motivazionali. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi, pur variamente formulati, muovessero da una premessa non condivisibile: la domanda non riguardava le differenze maturate sui ratei precedenti alla capitalizzazione o il calcolo della somma capitalizzata, ma l'esatto adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato in relazione a ratei successivi alla capitalizzazione; per tali ratei, però, la prestazione periodica integrativa era ormai estinta e operava solo la disciplina legale di perequazione della quota INPS, non il giudicato invocato.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso, condividendo la decisione della Corte d'appello che aveva negato il diritto ai ratei richiesti per il periodo 1.7.2008-30.6.2013. Ha affermato che, dopo la capitalizzazione della pensione integrativa, la prestazione periodica era estinta e non era più azionabile il diritto alle differenze richieste nei termini concretamente formulati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza sul punto; inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
invocato per dedurre la violazione del giudicato; la Corte ritiene tuttavia che il giudicato richiamato non copra la domanda come concretamente proposta, riferita a ratei successivi alla capitalizzazione.
art. 324 c.p.c.
richiamato in relazione alla stabilità del giudicato e all'efficacia della sentenza precedente.
artt. 1218 ss. c.c.
invocati a sostegno della pretesa di esatto adempimento dell'obbligazione pensionistica.
artt. 1453 ss. c.c.
richiamati in via cumulativa tra le norme sull'inadempimento e i rimedi conseguenti.
artt. 2043 ss. c.c.
richiamati dai ricorrenti, ma non centrali nella ratio decidendi.
art. 2113 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla validità/efficacia della rinuncia o dell'accettazione con riserva.
art. 99 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omissione o eccedenza rispetto al petitum; la Corte esclude un errore nella comprensione della domanda.
art. 113 c.p.c.
richiamato insieme alle norme processuali sulla decisione secondo diritto.
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per motivazione apparente; la Corte reputa invece la motivazione sufficiente e coerente.
art. 156, co. 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità processuale per asserita carenza di motivazione.
art. 161 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti quanto agli effetti della nullità della sentenza.
art. 1362 ss. c.c.
richiamato per l'interpretazione della volontà delle parti nell'adesione alla capitalizzazione e dello Statuto del Fondo.
art. 1346 ss. c.c.
richiamato in tema di oggetto e requisiti dell'accordo di capitalizzazione.
art. 1326 ss. c.c.
richiamato in tema di formazione del consenso alla capitalizzazione.
art. 1197 c.c.
richiamato per sostenere che la capitalizzazione non fosse pagamento del diverso credito giudicato.
art. 1285 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla struttura del diritto fatto valere.
art. 1966 c.c.
richiamato in relazione all'asserita rinuncia o transazione e alla loro validità.
art. 1230 c.c.
richiamato per escludere una novazione del credito giudicato.
art. 1236 c.c.
richiamato sulla rinuncia al credito.
art. 1965 ss. c.c.
richiamato in tema di transazione.
art. 1341, co. 2, c.c.
richiamato per la dedotta vessatorietà delle clausole con cui la capitalizzazione sarebbe stata accettata.
art. 1342 c.c.
richiamato come norma sulle condizioni generali e sui moduli.
art. 1370 c.c.
richiamato dai ricorrenti per l'interpretazione delle clausole predisposte.
art. 306 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa estinzione o rinuncia nel giudizio o agli effetti dell'adesione alla capitalizzazione.
art. 1, co. 6, Statuto del Fondo
richiamato per delimitare l'oggetto del trattamento pensionistico integrativo coperto dal Fondo.
art. 47 Statuto del Fondo
interpretato dalla Corte d'appello come disposizione che ha disciplinato la capitalizzazione della pensione integrativa, comprensiva anche della quota perequativa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alle precedenti ordinanze come supporto argomentativo.
L. n. 218/1990
ricordata come legge di privatizzazione degli enti pubblici creditizi e di delega alla riforma dei regimi pensionistici esonerativi o esclusivi.
D.Lgs. n. 357/1990
indicato come decreto attuativo che ha soppresso i regimi pensionistici esclusivi/esonerativi e trasformato i fondi in fondi integrativi dell'AGO.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una domanda si fonda su un giudicato relativo a una specifica quota di trattamento pensionistico, occorre verificare con precisione se la pretesa azionata riguardi effettivamente quel diritto già accertato oppure una diversa fase del rapporto, successiva alla sua estinzione o trasformazione.
- La capitalizzazione una tantum di una pensione integrativa, se validamente accettata, estingue la prestazione periodica originaria e impedisce di reclamare, per il periodo successivo, ratei della stessa prestazione come se essa fosse ancora in godimento.
- La clausola o l'accordo di capitalizzazione va interpretato in base al suo oggetto effettivo: se riguarda la sola prestazione pensionistica integrativa, non può automaticamente estendersi a un credito diverso, salvo che dal testo e dalla volontà delle parti emerga chiaramente una diversa intenzione.
- La deduzione di violazione del giudicato o di omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è fondata se il giudice di merito ha correttamente individuato il petitum sostanziale e ha deciso in coerenza con esso, pur rigettando la pretesa per insussistenza del diritto azionato nei termini concretamente formulati.
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