Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23940/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza rumena irrevocabile (Corte di appello di Bucarest, 25/10/2021) per il reato di traffico di influenze illecite. Il ricorrente contestava: 1) la violazione del principio di legalità/irretroattività di cui all'art. 25 Cost. e dell'art. 7 CEDU, sostenendo che la pena imposta con rito abbreviato in Romania eccede la cornice edittale italiana vigente al momento dei fatti (26/2/2013 e 4/4/2013) e che, pertanto, la pena da riconoscere doveva essere valutata con criteri italiani; 2) che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dei criteri adottati dal giudice romeno per la commisurazione della pena, finendo per aggravare il trattamento rispetto all'ordinamento italiano (art. 8 Decisione quadro 2008/909 e art. 10 d.lgs. n. 161/2011); 3) che la condanna rumena risulterebbe ispirata a criteri di esemplarità incompatibili con la funzione rieducativa della pena (art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e art. 27 Cost.); 4) che non sarebbe stato contabilizzato il periodo di detenzione già subito (51 giorni). In via subordinata è stata prospettata la necessità di rimessione alla Corte di giustizia dell'interpretazione dell'art. 8 della Decisione quadro 2008/909.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il requisito della doppia incriminazione ai fini del riconoscimento è soddisfatto se il fatto costituiva reato anche secondo la legge dello Stato richiesto al momento della decisione (non necessariamente al momento della commissione), salvo che dalla sentenza straniera discendano effetti penali propri dell'ordinamento italiano; 2) la cooperazione giudiziaria (mandato di arresto/estradizione/riconoscimento) si colloca al di fuori della portata 'punitiva' dell'art. 7 CEDU, pertanto l'arresto/consegna non sono considerati misure punitive; 3) il potere di adattamento della pena da parte dello Stato di esecuzione è rigorosamente limitato dall'art. 8 della Decisione quadro 2008/909 e dall'interpretazione della Corte di giustizia (sentenze C-221/19 e C-314/18): l'adattamento è consentito solo se la durata è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione e rispettando i limiti previsti (non inferiore alla pena massima per reati simili e non più grave della pena imposta nello Stato di emissione); 4) l'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 161/2011 è l'unica ipotesi di adattamento consentita; 5) l'art. 16 d.lgs. n. 161/2010 (sull'esecuzione secondo la legge italiana) impone che la Procura generale compili l'ordine di esecuzione computando la pena già esppiata all'estero e anche i periodi di custodia cautelare già sofferti in Italia, compresi quelli 'sine titulo'. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/909/GAI

    L'art. 8 impone un obbligo generale di riconoscimento della pena pronunciata nello Stato di emissione e stabilisce condizioni molto restrittive per l'adattamento da parte dello Stato di esecuzione: l'adattamento è possibile solo se la durata è incompatibile con la legislazione dello Stato di esecuzione, senza poter ridurre la pena al di sotto della massima prevista per reati simili e senza rendere la pena più grave di quella dello Stato di emissione. L'art. 17 è richiamato per profili procedurali (contenuti della comunicazione).

  • decreto legislativo n. 161 del 2011

    art. 10, comma 5; art. 16

    L'art. 10, comma 5, disciplina l'adattamento della pena nello Stato di esecuzione e costituisce l'unica fattispecie di adattamento consentita in Italia; l'art. 16 stabilisce che l'esecuzione avviene secondo la legge italiana e prevede il computo delle pene e dei periodi di custodia già subiti (anche quelli sofferti in Italia).

  • decreto legislativo n. 159 del 2011

    Richiamato con riferimento ai principi e finalità del sistema sanzionatorio (es. funzione rieducativa), ma la Corte ha osservato che le argomentazioni su presunti criteri esemplari della sentenza straniera non comportano di per sé un rifiuto del riconoscimento.

  • Costituzione della Repubblica italiana

    Art. 25 citato nella prospettiva del principio di legalità/irretroattività delle pene; la Corte ha ritenuto che tale principio trova applicazione quando l'atto straniero determina effetti penalmente rilevanti nell'ordinamento italiano, ma non impedisce in sé il riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria. L'art. 27 (funzione rieducativa della pena) non esclude il riconoscimento quando ricorrono i presupposti normativi europei e nazionali.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Secondo la giurisprudenza europea citata, il principio di legalità dell'art. 7 CEDU non ostacola la cooperazione giudiziaria in materia di esecuzione delle pene, poiché misure come l'arresto e la consegna non sono di per sé considerate 'punitivi' nel senso che condurrebbero a un'applicazione dell'art. 7 che impedirebbe il riconoscimento.

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    Riferita al requisito della doppia punibilità in sede di mandato di arresto europeo; la Corte richiama che analoghi principi si applicano al riconoscimento delle sentenze penali straniere.

  • Decisioni/Casi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    C-221/19 (15/04/2021), C-314/18 (11/03/2020), C-303/05 (03/05/2007)

    La Corte di giustizia interpreta restrittivamente l'art. 8 della Decisione quadro: l'adattamento della pena è eccezionale e soggetto a condizioni rigorose; la cooperazione non può essere trasformata in riesame del merito della sentenza straniera.

  • Giurisprudenza della Corte EDU

    sentenze menzionate: X c. Paesi Bassi (06/06/1976); Polley c. Belgio (06/03/1991); Bakhtiar c. Svizzera (18/01/1996); Grande Camera su temi analoghi citata dalla difesa: Scoppola c. Italia

    La Corte EDU è richiamata per il principio che cooperazione ed esecuzione di provvedimenti non sono necessariamente sindacabili sul piano dell'art. 7 CEDU; precedenti sono stati usati per distinguere l'esecuzione collaborativa dall'applicazione punitiva diretta.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento di cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento di una sentenza penale straniera il requisito della doppia incriminazione si valuta con riferimento alla legge dello Stato richiesto al momento della decisione di riconoscimento, non necessariamente al momento in cui è stato commesso il fatto, salvo che dalla sentenza straniera discendano effetti penali autonomi nell'ordinamento italiano.
  • Il potere di adattare la pena da parte dello Stato di esecuzione è molto limitato: l'art. 8 della Decisione quadro 2008/909 e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE richiedono condizioni rigorose e impediscono un libero riesame del merito della commisurazione della pena effettuata dallo Stato di emissione.
  • La cooperazione giudiziaria internazionale (riconoscimento, mandato di arresto, estradizione) non è automaticamente incompatibile con il principio di legalità dell'art. 7 CEDU, poiché misure come l'arresto/consegna sono considerate non 'punitivi' in senso stretto; tuttavia, se l'atto straniero produce effetti penalmente rilevanti in Italia, le garanzie italiane/europee possono trovare applicazione.
  • L'autorità italiana che esegue la sentenza deve applicare le regole procedurali e sostanziali previste dalla legge italiana in materia di esecuzione (compreso il computo della pena e il riconoscimento dei periodi di detenzione già scontati, anche quelli 'sine titulo').
  • Il giudice italiano non deve rimettere in discussione il merito della condanna straniera (prove e colpevolezza), ma verificare la corrispondenza della natura e della durata della pena rispetto alla normativa italiana e i presupposti per un eventuale adattamento limitato.
  • Se la difesa ritiene che ci sia una questione pregiudiziale di interpretazione del diritto UE sull'ambito di adattamento, può proporre rimessione alla Corte di giustizia, ma la giurisprudenza comunitaria recente tende a chiudere la porta a interpretazioni estensive dell'adattamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.